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DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176

Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. (22G00189)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6 (in G.U. 17/01/2023, n. 13).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 26/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  18-1-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

Esenzioni in materia di imposte
1. Le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di esenzioni dall'imposta municipale propria
(( (IMU) ))
per il settore dello spettacolo, si interpretano nel senso che, per il 2022, la seconda rata dell'IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli immobili di cui all'articolo 78, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge n. 104 del 2020, nel rispetto delle condizioni e dei limiti relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
2. La disposizione di cui all'articolo 78, comma 4, del citato decreto-legge n. 104 del 2020 non si applica all'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2022 di cui al comma 1.
3. Nella Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 8-bis è inserito il seguente:
«Art. 8-ter
Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza
((effettuata))
dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento».