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DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2022, n. 163

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo. (22G00174)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2022
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Testo in vigore dal: 17-11-2022
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al  Governo  e
altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni
sportive nonche' di semplificazione, e, in particolare, l'articolo 5; 
  Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione
dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino  e
riforma   delle   disposizioni   in   materia   di   enti    sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo; 
  Ritenuto di dover introdurre disposizioni integrative e  correttive
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, per la  riforma  del
settore, definendo un quadro normativo in grado  di  contemperare  le
esigenze di tutela dei lavoratori dello sport con la stabilita' e  la
sostenibilita' del sistema dello sport, alla luce  del  principio  di
specificita'   sancito    dall'ordinamento    dell'Unione    europea,
riconoscendo in modo puntuale  le  previste  agevolazioni  e  facendo
emergere fenomeni di elusione fiscale e previdenziale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 7 luglio 2022; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 9 settembre 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data  15  e
20 settembre 2022; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 settembre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri della  salute,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia
e per le pari opportunita' e la famiglia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
                                 36 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.  36,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) societa'  di
capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI,  del  codice
civile;»; 
      2) dopo la lettera c), e' aggiunta la  seguente:  «c-bis)  enti
del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma  1,  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico
nazionale del terzo settore  e  che  esercitano,  come  attivita'  di
interesse generale,  l'organizzazione  e  la  gestione  di  attivita'
sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attivita'
sportive  dilettantistiche  di  cui  all'articolo  10  del   presente
decreto.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Agli enti del terzo
settore iscritti sia al Registro unico nazionale  del  terzo  settore
sia  al  Registro  delle  attivita'  sportive   dilettantistiche   si
applicano  le  disposizioni  del   presente   decreto   limitatamente
all'attivita' sportiva dilettantistica  esercitata  e,  relativamente
alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con
il decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  117,  e,  per  le  imprese
sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non come determinazione di  principi
          e criteri direttivi e soltanto per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 117 Cost: 
                «Art. 117  (La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali). - Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
          seguenti materie: 
                  a) politica estera e rapporti internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  b) immigrazione; 
                  c) rapporti tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                  d) difesa e Forze armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                  e)  moneta,  tutela   del   risparmio   e   mercati
          finanziari; tutela della  concorrenza;  sistema  valutario;
          sistema tributario e contabile dello Stato;  armonizzazione
          dei   bilanci   pubblici;   perequazione   delle    risorse
          finanziarie; 
                  f) organi dello Stato e relative leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                  g)  ordinamento  e  organizzazione   amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale; 
                  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                  l) giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                  m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                  n) norme generali sull'istruzione; 
                  o) previdenza sociale; 
                  p) legislazione elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                  q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale; 
                  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                  s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.» 
              - La legge 8 agosto 2019, n. 86 (Deleghe al  Governo  e
          altre disposizioni in materia di ordinamento  sportivo,  di
          professioni sportive nonche' di semplificazione". Reca,  in
          particolare all'art. 5, comma 1, lettere a),  b),  c),  d),
          e), f), g), h), i), l), m), n),  i  principi  e  i  criteri
          direttivi di esercizio della delega relativa al riordino  e
          alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
          professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto  di
          lavoro sportivo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
          191 del 16 agosto 2019. 
              - Il  decreto  legislativo  28  febbraio  2021,  n.  36
          (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto  2019,  n.
          86,  recante  riordino  e  riforma  delle  disposizioni  in
          materia    di    enti    sportivi    professionistici     e
          dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'articolo 6 del  decreto  legislativo  28
          febbraio 2021, n. 36, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 6 (Forma giuridica). -  1.  Gli  enti  sportivi
          dilettantistici indicano  nella  denominazione  sociale  la
          finalita' sportiva e la ragione o la denominazione  sociale
          dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme
          giuridiche: 
                  a)  associazione  sportiva  priva  di  personalita'
          giuridica disciplinata dagli articoli  36  e  seguenti  del
          codice civile; 
                  b) associazione sportiva con personalita' giuridica
          di diritto privato; 
                  c) societa' di capitali e  cooperative  di  cui  al
          libro V, titoli V e VI, del codice civile; 
                  c-bis) enti del terzo settore costituiti  ai  sensi
          dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3  luglio
          2017, n. 117, iscritti  al  Registro  unico  nazionale  del
          terzo settore e che esercitano, come attivita' di interesse
          generale,  l'organizzazione  e  la  gestione  di  attivita'
          sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle
          attivita' sportive dilettantistiche di cui all'articolo  10
          del presente decreto. 
                2. Agli  enti  del  terzo  settore  iscritti  sia  al
          Registro unico nazionale del terzo settore, sia al Registro
          delle attivita' sportive dilettantistiche si  applicano  le
          norme  del  presente  decreto  limitatamente  all'attivita'
          sportiva dilettantistica esercitata, e, relativamente  alle
          disposizioni  del  presente  Capo   I,   solo   in   quanto
          compatibili con il decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
          117 e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3
          luglio 2017, n. 112. 
                3. Gli enti  sportivi  dilettantistici  si  affiliano
          annualmente  alle  Federazioni  Sportive  Nazionali,   alle
          Discipline Sportive Associate e  agli  Enti  di  Promozione
          Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente  anche
          a piu' di un organismo sportivo affiliante.»