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DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 151

Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134. (22G00160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/2022
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vigente al 27/04/2024
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  • Compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi
    e documentazione
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  • Ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i
    minorenni e per le famiglie
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  • Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni
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Testo in vigore dal:  1-11-2022

Art. 18

Modifiche e abrogazioni
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:
«Art. 58-bis (Ufficio per il processo). - L'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale»;
b) al libro I, titolo I, la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: «Del cancelliere, dell'ufficio per il processo e dell'ufficiale giudiziario».
2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 124, comma 1, dopo la parola «ausiliari» sono inserite le seguenti: «e collaboratori»;
b) all'articolo 126, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge.».
3. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole «a norma dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2012, n. 221» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134».
4. L'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
Note all'art. 18:
- Si riporta la rubrica del capo II, Libro I, Titolo I, del codice di procedura civile, così come modificata dal presente decreto:
«Capo II - Del cancelliere, dell'ufficio per il processo e dell'ufficiale giudiziario.».

- Si riporta il testo degli articoli 124 e 126 del codice di procedura penale così come modificato dal presente decreto:
«Art. 124 (Obbligo di osservanza delle norme processuali). - 1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari e collaboratori del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.
2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare.»

«Art. 126 (Assistenza al giudice). - 1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone altrimenti.
1-bis. Il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge.».

- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, così come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace). - 1. I giudici onorari di pace esercitano, presso l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali.
2. I giudici onorari di pace sono, inoltre, assegnati alla struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo», costituita, a norma del decreto legislativo recante norme sull'uffcio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134, presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti.
3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace.
4. Nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico i giudici onorari di pace devono essere assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti.
5. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo può essere assegnata, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11, la trattazione di procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario.».