stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 agosto 2022, n. 143

Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici. (22G00150)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2022
nascondi
vigente al 25/01/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-10-2022
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  «Nuove  norme  sul
procedimento amministrativo»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419  e,  in
particolare, l'articolo  13,  lettera  f),  che  stabilisce  che  nel
procedere  alla  revisione  degli  statuti  degli  enti  i   compensi
spettanti ai componenti degli organi di  amministrazione  ordinari  o
straordinari sono determinati con decreto del Ministro competente  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica  «sulla  base  di  eventuali  direttive  del
Presidente del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica», in particolare l'articolo 1; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  recante
«Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma  32,  della
legge 24 dicembre 1993, n.  537,  in  materia  di  trasformazione  in
persone giuridiche private di enti gestori di forme  obbligatorie  di
previdenza e assistenza»; 
  Visto il decreto legislativo 10  febbraio  1996,  n.  103,  recante
«Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma  25,  della
legge 8 agosto 1995, n.  335,  in  materia  di  tutela  previdenziale
obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma  di  libera
professione»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», in particolare, l'articolo 1,
comma 183; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», in particolare l'articolo  1,
commi da 590 a 602; 
  Visto l'articolo 1, comma 596 dell'articolo 1 della citata legge 27
dicembre 2019, n. 160, che  stabilisce  «I  compensi,  i  gettoni  di
presenza ed ogni ulteriore emolumento, con  esclusione  dei  rimborsi
spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione  e  di
controllo ordinari o straordinari, degli enti e organismi di  cui  al
comma 590,  escluse  le  societa',  sono  stabiliti  da  parte  delle
amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti  organi
degli enti e organismi ai sensi delle vigenti disposizioni di  legge,
statutarie e  regolamentari,  da  sottoporre  all'approvazione  delle
predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e gettoni  di
presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti  e
tariffe  fissati  con  decreto  del  presidente  del  Consiglio   dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
adottare entro cento ottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge»; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri  del
9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  37  del  14
febbraio 2001, recante «Fissazione dei criteri per la  determinazione
dei compensi  dei  componenti  di  organi  di  amministrazione  e  di
controllo degli enti e organismi pubblici»; 
  Considerato di dover  delineare  un  quadro  decisionale  omogeneo,
adatto a sostenere la valutazione di tutte le fattispecie  sottoposte
all'esame, pur tenendo conto delle differenti tipologie,  funzioni  e
rilevanza di enti e organismi,  nonche'  delle  peculiari  componenti
soggettive,  ovvero  dei  profili  professionali  e   dei   requisiti
posseduti da coloro i quali sono destinati a ricoprire uno  specifico
incarico; 
  Ritenuto di dover stabilire appositi  criteri  basati  su  elementi
oggettivi desumibili dai documenti di  bilancio  e  dalle  discipline
ordinamentali dei singoli enti o organismi, che vengono aggregati per
la natura delle funzioni svolte e/o per la collocazione in un settore
omogeneo; 
  Considerato di dover,  altresi',  valutare  in  concreto  la  reale
valenza strategica dell'ente in un determinato contesto,  nonche'  il
livello  di  responsabilita'  e  i  requisiti   di   professionalita'
richiesti agli interessati; 
  Visto il parere del Consiglio di Stato n. 761 del 27 aprile 2022; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  Il  presente  regolamento  ha  la  finalita'  di  definire  una
disciplina organica  in  materia  di  procedure,  criteri,  limiti  e
tariffe da applicare nella determinazione dei compensi,  dei  gettoni
di presenza e  di  ogni  ulteriore  emolumento,  con  esclusione  dei
rimborsi   spese,   spettanti   ai   componenti   degli   organi   di
amministrazione e controllo, ordinari o straordinari,  degli  enti  e
organismi di cui all'articolo 2. 
  2. La disciplina di cui al  presente  regolamento  e'  ispirata  ai
seguenti principi: proporzionalita' in  relazione  alla  complessita'
dell'incarico; coerenza con la qualita' e quantita' della prestazione
richiesta; omogeneita' dei criteri di determinazione; rispetto  delle
specificita' di settore; trasparenza. 
  3. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento
non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in caso
di  nuovi  o  maggiori  oneri  si  applica  il  meccanismo   previsto
dall'articolo 4, comma 8. 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  «Nuove  norme  sul
procedimento amministrativo»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419  e,  in
particolare, l'articolo  13,  lettera  f),  che  stabilisce  che  nel
procedere  alla  revisione  degli  statuti  degli  enti  i   compensi
spettanti ai componenti degli organi di  amministrazione  ordinari  o
straordinari sono determinati con decreto del Ministro competente  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica  «sulla  base  di  eventuali  direttive  del
Presidente del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica», in particolare l'articolo 1; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  recante
«Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma  32,  della
legge 24 dicembre 1993, n.  537,  in  materia  di  trasformazione  in
persone giuridiche private di enti gestori di forme  obbligatorie  di
previdenza e assistenza»; 
  Visto il decreto legislativo 10  febbraio  1996,  n.  103,  recante
«Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma  25,  della
legge 8 agosto 1995, n.  335,  in  materia  di  tutela  previdenziale
obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma  di  libera
professione»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», in particolare, l'articolo 1,
comma 183; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», in particolare l'articolo  1,
commi da 590 a 602; 
  Visto l'articolo 1, comma 596 dell'articolo 1 della citata legge 27
dicembre 2019, n. 160, che  stabilisce  «I  compensi,  i  gettoni  di
presenza ed ogni ulteriore emolumento, con  esclusione  dei  rimborsi
spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione  e  di
controllo ordinari o straordinari, degli enti e organismi di  cui  al
comma 590,  escluse  le  societa',  sono  stabiliti  da  parte  delle
amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti  organi
degli enti e organismi ai sensi delle vigenti disposizioni di  legge,
statutarie e  regolamentari,  da  sottoporre  all'approvazione  delle
predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e gettoni  di
presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti  e
tariffe  fissati  con  decreto  del  presidente  del  Consiglio   dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
adottare entro cento ottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge»; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri  del
9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  37  del  14
febbraio 2001, recante «Fissazione dei criteri per la  determinazione
dei compensi  dei  componenti  di  organi  di  amministrazione  e  di
controllo degli enti e organismi pubblici»; 
  Considerato di dover  delineare  un  quadro  decisionale  omogeneo,
adatto a sostenere la valutazione di tutte le fattispecie  sottoposte
all'esame, pur tenendo conto delle differenti tipologie,  funzioni  e
rilevanza di enti e organismi,  nonche'  delle  peculiari  componenti
soggettive,  ovvero  dei  profili  professionali  e   dei   requisiti
posseduti da coloro i quali sono destinati a ricoprire uno  specifico
incarico; 
  Ritenuto di dover stabilire appositi  criteri  basati  su  elementi
oggettivi desumibili dai documenti di  bilancio  e  dalle  discipline
ordinamentali dei singoli enti o organismi, che vengono aggregati per
la natura delle funzioni svolte e/o per la collocazione in un settore
omogeneo; 
  Considerato di dover,  altresi',  valutare  in  concreto  la  reale
valenza strategica dell'ente in un determinato contesto,  nonche'  il
livello  di  responsabilita'  e  i  requisiti   di   professionalita'
richiesti agli interessati; 
  Visto il parere del Consiglio di Stato n. 761 del 27 aprile 2022; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  Il  presente  regolamento  ha  la  finalita'  di  definire  una
disciplina organica  in  materia  di  procedure,  criteri,  limiti  e
tariffe da applicare nella determinazione dei compensi,  dei  gettoni
di presenza e  di  ogni  ulteriore  emolumento,  con  esclusione  dei
rimborsi   spese,   spettanti   ai   componenti   degli   organi   di
amministrazione e controllo, ordinari o straordinari,  degli  enti  e
organismi di cui all'articolo 2. 
  2. La disciplina di cui al  presente  regolamento  e'  ispirata  ai
seguenti principi: proporzionalita' in  relazione  alla  complessita'
dell'incarico; coerenza con la qualita' e quantita' della prestazione
richiesta; omogeneita' dei criteri di determinazione; rispetto  delle
specificita' di settore; trasparenza. 
  3. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento
non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in caso
di  nuovi  o  maggiori  oneri  si  applica  il  meccanismo   previsto
dall'articolo 4, comma 8.