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DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115

Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (22G00128)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. 21/09/2022, n. 221).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-9-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34,  recante:  «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del
gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il
rilancio delle politiche industriali»; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.  51,  recante:  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante: «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)»; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  recante:  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
per contenere il costo dell'energia e  dei  carburanti,  nonche'  per
contrastare l'emergenza idrica; 
  Ritenuta,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di
adottare misure in materia di politiche sociali, salute, istruzione e
accoglienza, nonche' a favore delle regioni e degli enti locali; 
  Considerata, altresi', la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare misure per contrastare gli  effetti  economici  della  grave
crisi  internazionale,  anche  in  ordine  allo   svolgimento   delle
attivita' produttive; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 agosto 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'economia e delle  finanze,  dello  sviluppo  economico,
della transizione ecologica, delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno,  della
giustizia, della difesa e dell'istruzione; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
   ((Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas)) 
 
  1. Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative
alle tariffe per la fornitura di energia  elettrica  riconosciute  ai
clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici
in gravi condizioni di salute di cui al decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e  la
compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute  sulla
base del ((valore  soglia  dell'ISEE))  di  cui  all'articolo  6  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ((convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  20   maggio   2022,   n.   51,))   sono   rideterminate
dall'Autorita' di regolazione per (( energia, reti e ambiente (ARERA)
))  con  delibera  da  adottare  entro  il  30  settembre  2022,  con
l'obiettivo  di  contenere  la  variazione,  rispetto  al   trimestre
precedente, della  spesa  dei  clienti  agevolati  corrispondenti  ai
profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di  2.420
milioni di euro per l'anno 2022 complessivamente tra  elettricita'  e
gas. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: 
    a) quanto a 1.280 milioni  di  euro  per  l'anno  2022  ai  sensi
dell'articolo 43; detto importo e' trasferito, entro il  31  dicembre
2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; 
    b) quanto a 1.140 milioni  di  euro,  nell'ambito  delle  risorse
disponibili nel bilancio della  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali.