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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 maggio 2022, n. 77

Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale. (22G00085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2022
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-7-2022
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 1, comma 169, della legge  30  dicembre  2004,  n.
311,  il  quale  dispone  che  con  regolamento  adottato  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400  sono
fissati  gli  standard  qualitativi,  strutturali,  tecnologici,   di
processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui  ai  livelli
essenziali di assistenza, sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 134 del  2006,  che
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1,  comma
169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui  prevede
che il regolamento del Ministro della salute ivi contemplato, con cui
sono  fissati  gli  standard  e  sono  individuate  le  tipologie  di
assistenza  e  i  servizi,  sia  adottato  «sentita   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di  Trento  e  Bolzano»,  anziche'  «previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  14  gennaio  1997
sui requisiti strutturali, tecnologici ed  organizzativi  minimi  per
l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture
pubbliche e private; 
  Visto il decreto del 2 aprile  2015,  n.  70,  del  Ministro  della
salute di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
concernente  il  «Regolamento  recante  definizione  degli   standard
qualitativi,  strutturali,  tecnologici   e   quantitativi   relativi
all'assistenza ospedaliera»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei   livelli
essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1,  comma  7,  del
decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017; 
  Vista l'Intesa adottata il 18 dicembre  2019  tra  il  Governo,  le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente  il
«Patto per la Salute per gli anni 2019-2021» (Rep. Atti n. 209/CSR); 
  Visto il decreto del 12 marzo 2019 del  Ministro  della  salute  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente il
«Nuovo  sistema  di  garanzia  per  il  monitoraggio  dell'assistenza
sanitaria»; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2021 con  il
quale e' stata costituita la Cabina di regia del Patto per la  salute
2019-2021 che a sua volta ha istituito i  gruppi  di  lavoro  tecnici
coordinati dalla Direzione generale  della  programmazione  sanitaria
del Ministero della salute e dall'Agenzia  Nazionale  per  i  servizi
sanitari regionali (Agenas); 
  Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),  approvato
dal Consiglio dell'Unione Europea il 6  luglio  2021  (10160/21),  in
particolare la Missione 6 Salute, Component 1: Reti  di  prossimita',
strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale; 
  Vista  la  Riforma  sulle  Reti   di   prossimita',   strutture   e
telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale
della salute, ambiente e clima nell'ambito del PNRR (M6C1-1  «Riforma
1: Definizione di  un  nuovo  modello  organizzativo  della  rete  di
assistenza sanitaria territoriale)  che  prevede  la  definizione  di
standard  strutturali,  organizzativi  e  tecnologici  omogenei   per
l'assistenza territoriale e il sistema di prevenzione salute ambiente
e clima e l'identificazione delle strutture  ad  essa  deputate,  che
intende perseguire una nuova  strategia  sanitaria,  sostenuta  dalla
definizione di un adeguato assetto  istituzionale  ed  organizzativo,
che consenta al Paese di  conseguire  standard  qualitativi  di  cura
adeguati, in linea con i migliori  paesi  europei  e  che  consideri,
sempre piu', il SSN come parte di un piu' ampio  sistema  di  welfare
comunitario secondo  un  approccio  one  health  e  con  una  visione
olistica («Planetary Health»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  15
luglio 2021  con  cui  sono  stati  individuati  per  ciascuno  degli
investimenti del Piano nazionale per gli  investimenti  complementari
(PNC) di competenza del Ministero della salute, attraverso le  schede
di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali,  nonche'  le
relative modalita' di monitoraggio; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del piano Nazionale  di  Riprese  e
Resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per
scadenze semestrali di rendicontazione»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
novembre 2021, recante modifiche  alla  Tabella  A  del  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  6  agosto  2021   di
assegnazione delle  risorse  finanziarie  previste  per  l'attuazione
degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e
ripartizione di traguardi e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di
rendicontazione; 
  Visto l'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
recante Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2022 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2022-2024  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre  2021  ai  sensi  del
quale si dispone che il regolamento per la  definizione  di  standard
organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici e omogenei  per
l'assistenza territoriale, sia da adottare con decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto, altresi', il comma 163,  dell'articolo  1,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234 recante Bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario  2022  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2022-2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31  dicembre
2021; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2022  recante
la ripartizione delle risorse alle Regioni e alle  Province  Autonome
di Trento e di Bolzano per i progetti del Piano nazionale di  Ripresa
e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari; 
  Dato atto  che  il  documento  tecnico  e'  stato  redatto  con  il
coordinamento di Agenas, nell'ambito dei gruppi di  lavoro  istituiti
dalla Cabina di regia del Patto per la Salute 2019-2021; 
  Ritenuto necessario, per le finalita' sopra individuate,  anche  al
fine di garantire la tutela della  salute,  di  cui  all'articolo  32
della Costituzione, procedere alla definizione, in modo uniforme  per
l'intero   territorio   nazionale,   degli   standard    qualitativi,
strutturali, tecnologici e  quantitativi  delle  strutture  sanitarie
dedicate all'assistenza territoriale e al sistema di  prevenzione  in
ambito sanitario, ambientale e climatico; 
  Considerate le mancate intese espresse dalla Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano nelle sedute del 30 marzo e del 21 aprile 2022; 
  Ritenuto necessario adottare il decreto attivando la  procedura  di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto  1997,
n. 281, che prevede il coinvolgimento del Consiglio dei ministri, che
puo'  intervenire  con  deliberazione  motivata,   quando   un'intesa
espressamente prevista dalla legge  non  e'  raggiunta  entro  trenta
giorni dalla prima  seduta  della  Conferenza  Stato-regioni  in  cui
l'oggetto e' posto all'ordine del giorno; 
  Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri con la quale,
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281, nella seduta del 21 aprile 2022 e' stato  approvato  lo
schema  di  decreto  esaminato  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano autorizzando  il  Ministero  della  salute  ad  adottarlo  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2022; 
  Vista la nota prot. n. 8824 del 20 maggio 2022  con  la  quale,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
lo schema di regolamento e'  stato  comunicato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Standard  qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
                relativi all'assistenza territoriale 
 
  1. Il modello per  lo  sviluppo  dell'assistenza  territoriale  nel
Servizio Sanitario nazionale e gli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi delle  strutture  dedicate  all'assistenza
territoriale  e  al  sistema  di  prevenzione  in  ambito  sanitario,
ambientale  e  climatico  sono  individuati,  rispettivamente,  negli
Allegati  1,  avente  valore  descrittivo,   e   2,   avente   valore
prescrittivo,  che  costituiscono  parte  integrante   del   presente
decreto. L'allegato 3,  costituente  altresi'  parte  integrante  del
presente  decreto,  reca,  a  fini  definitori,  il  glossario  degli
acronimi impiegati. 
  2. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento
ad   adottare   il   provvedimento   generale    di    programmazione
dell'Assistenza territoriale ai sensi del presente provvedimento. 
  3. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
ad  adeguare  l'organizzazione  dell'assistenza  territoriale  e  del
sistema di prevenzione sulla base degli standard di cui  al  presente
decreto, in  coerenza  anche  con  gli  investimenti  previsti  dalla
Missione 6 Component 1 del PNRR. 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo del comma 169 dell'art.  1  della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge finanziaria 2005) 
              «169.  Al  fine  di  garantire  che   l'obiettivo   del
          raggiungimento  dell'equilibrio  economico  finanziario  da
          parte delle  regioni  sia  conseguito  nel  rispetto  della
          garanzia della  tutela  della  salute,  ferma  restando  la
          disciplina dettata dall'art. 54  della  legge  27  dicembre
          2002, n. 289, per le prestazioni gia' definite dal  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  33  dell'8  febbraio  2002,   e   successive
          modificazioni, anche al fine di garantire che le  modalita'
          di erogazione delle stesse siano  uniformi  sul  territorio
          nazionale, coerentemente con le risorse programmate per  il
          Servizio sanitario nazionale, con regolamento  adottato  ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, dal Ministro della salute,  che  si  avvale  della
          commissione  di  cui  all'art.   4-bis,   comma   10,   del
          decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,  n.  112,  sono
          fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici,
          di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui
          ai livelli essenziali di assistenza, sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. Con  la  medesima
          procedura sono individuati le tipologie di assistenza  e  i
          servizi, relativi alle  aree  di  offerta  individuate  dal
          vigente  Piano  sanitario  nazionale.  In  fase  di   prima
          applicazione gli standard sono fissati entro il  30  giugno
          2005.» 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri) 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          12 gennaio 2017 (Definizione e  aggiornamento  dei  livelli
          essenziali di assistenza (LEA) di cui all'art. 1, comma  7,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,   n.   502),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  18  marzo
          2017. 
              - Il decreto del 2 aprile  2015,  n.  70  del  Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  (Regolamento  recante   definizione   degli
          standard   qualitativi,    strutturali,    tecnologici    e
          quantitativi  relativi  all'assistenza   ospedaliera),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2015, n. 127. 
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          12 gennaio 2017 (Definizione e  aggiornamento  dei  livelli
          essenziali di assistenza (LEA) di cui all'art. 1, comma  7,
          del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502»),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  18  marzo
          2017. 
              - Il decreto del  12  marzo  2019  del  Ministro  della
          salute di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze (Nuovo sistema  di  garanzia  per  il  monitoraggio
          dell'assistenza sanitaria), e'  pubblicato  nella  gazzetta
          ufficiale 14 giugno 2019, n. 138. 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          6  agosto  2021  (Assegnazione  delle  risorse  finanziarie
          previste  per  l'attuazione  degli  interventi  del   piano
          Nazionale di Riprese e Resilienza (PNRR) e ripartizione  di
          traguardi  e   obiettivi   per   scadenze   semestrali   di
          rendicontazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
          settembre 2021, n. 229. 
              - Si riporta il testo del comma 274 dell'art.  1  della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024): 
              «274. Al fine  di  assicurare  l'implementazione  degli
          standard   organizzativi,   quantitativi,   qualitativi   e
          tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal  Piano
          nazionale  di  ripresa   e   resilienza   (PNRR)   per   il
          potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento
          ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente,  da
          reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di
          personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente
          alla spesa eccedente  i  predetti  vincoli,  e  per  quello
          convenzionato, e' autorizzata  la  spesa  massima  di  90,9
          milioni di euro per l'anno 2022, 150,1 milioni di euro  per
          l'anno 2023, 328,3 milioni di euro per l'anno  2024,  591,5
          milioni di euro per l'anno 2025 e 1.015,3 milioni di euro a
          decorrere dall'anno 2026 a  valere  sul  finanziamento  del
          Servizio sanitario nazionale.  La  predetta  autorizzazione
          decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento per
          la definizione  di  standard  organizzativi,  quantitativi,
          qualitativi,  tecnologici  e  omogenei   per   l'assistenza
          territoriale, da adottare con decreto  del  Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, entro il 30 aprile 2022.  Con  successivo  decreto
          del Ministro della salute,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, le somme  di  cui  al  primo
          periodo  sono  ripartite  fra  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  base  ai  criteri
          definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto  degli
          obiettivi previsti dal PNRR.» 
              - Si riporta il testo del comma 163 dell'art.  1  della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2022-2024),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021: 
              «163.  Il  Servizio  sanitario  nazionale  e  gli   ATS
          garantiscono, mediante le risorse umane  e  strumentali  di
          rispettiva competenza, alle persone in  condizioni  di  non
          autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e  ai  servizi
          sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA),  che
          hanno  la  sede  operativa  presso  le  articolazioni   del
          servizio  sanitario  denominate  «Case  della   comunita'».
          Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale
          adeguatamente   formato   e    numericamente    sufficiente
          appartenente al Servizio sanitario nazionale  e  agli  ATS.
          Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto  dal
          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
          gennaio 2017 per la valutazione del complesso  dei  bisogni
          di natura clinica,  funzionale  e  sociale  delle  persone,
          assicurano la funzionalita'  delle  unita'  di  valutazione
          multidimensionale (UVM) della  capacita'  bio-psico-sociale
          dell'individuo,  anche  al  fine  di  delineare  il  carico
          assistenziale per consentire la permanenza della persona in
          condizioni di non autosufficienza nel proprio  contesto  di
          vita  in  condizioni  di  dignita',  sicurezza  e  comfort,
          riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso  ad
          ospedalizzazioni non strettamente  necessarie.  Sulla  base
          della valutazione dell'UVM,  con  il  coinvolgimento  della
          persona in condizioni di non autosufficienza  e  della  sua
          famiglia  o  dell'amministratore  di   sostegno,   l'equipe
          integrata  procede  alla  definizione   del   progetto   di
          assistenza   individuale   integrata   (PAI),    contenente
          l'indicazione    degli    interventi    modulati    secondo
          l'intensita' del bisogno.  Il  PAI  individua  altresi'  le
          responsabilita', i compiti e le  modalita'  di  svolgimento
          dell'attivita'  degli   operatori   sanitari,   sociali   e
          assistenziali che intervengono nella presa in carico  della
          persona, nonche' l'apporto della  famiglia  e  degli  altri
          soggetti  che  collaborano  alla  sua   realizzazione.   La
          programmazione degli interventi e la  presa  in  carico  si
          avvalgono del raccordo informativo, anche  telematico,  con
          l'INPS.» 
              - Il decreto del Ministro della salute 20 gennaio  2022
          (Ripartizione delle risorse alle Regioni  e  alle  Province
          Autonome di Trento e di Bolzano per i  progetti  del  Piano
          nazionale di Ripresa e  resilienza  e  del  Piano  per  gli
          Investimenti Complementari) e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 marzo 2022, n. 57. 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  3  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata.»