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LEGGE 31 maggio 2022, n. 62

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. (22G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2022
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Testo in vigore dal: 26-6-2022
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                          Principi generali 
 
  1. Le disposizioni della presente legge, nell'ambito  della  tutela
della salute, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 32,
41 e 97 della Costituzione, determinano, ai sensi dell'articolo  117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, il livello  essenziale
delle prestazioni concernenti il diritto alla conoscenza dei rapporti
tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute. 
  2.  Le  disposizioni  della  presente  legge,  per   finalita'   di
trasparenza nonche' di prevenzione e contrasto della corruzione e del
degrado dell'azione  amministrativa,  garantiscono  il  diritto  alla
conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o  di  vantaggio,
intercorrenti tra  le  imprese  produttrici  di  farmaci,  strumenti,
apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che
operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie. 
  3. Resta  comunque  salva  l'applicazione  delle  disposizioni  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, nonche' delle disposizioni  del  titolo  VIII  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 32, 41, 97 e  117,
          comma 2, lettera m) della Costituzione: 
 
                                   «Art. 32. 
 
              La  Repubblica  tutela  la  salute  come   fondamentale
          diritto dell'individuo e interesse della  collettivita',  e
          garantisce cure gratuite agli indigenti. 
              Nessuno  puo'  essere  obbligato   a   un   determinato
          trattamento sanitario se non per disposizione di legge.  La
          legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti  dal
          rispetto della persona umana.» 
 
                                   «Art. 41. 
 
              L'iniziativa economica privata e' libera. 
              Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita'  sociale
          o in modo da recare danno alla salute,  all'ambiente,  alla
          sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana. 
              La legge determina i programmi e i controlli  opportuni
          perche' l'attivita'  economica  pubblica  e  privata  possa
          essere  indirizzata  e  coordinata   a   fini   sociali   e
          ambientali.» 
 
                                   «Art. 97. 
 
              Le   pubbliche   amministrazioni,   in   coerenza   con
          l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano  l'equilibrio
          dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico. 
              I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
          di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento  e
          l'imparzialita' dell'amministrazione. 
              Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
          di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
          dei funzionari. 
              Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
          mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.» 
 
                                   «Art. 117 
 
              (Omissis). 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 16  aprile
          2013, n. 62 «Regolamento recante  codice  di  comportamento
          dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129. 
              - Il titolo VIII  del  decreto  legislativo  24  aprile
          2006,  n.  219,   recante   «Attuazione   della   direttiva
          2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
          un codice comunitario  concernente  i  medicinali  per  uso
          umano», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2006,
          n. 142, reca «Pubblicita'».