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LEGGE 28 aprile 2022, n. 46

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonchè delega al Governo per il coordinamento normativo. (22G00055)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2023)
Testo in vigore dal: 31-12-2023
aggiornamenti all'articolo
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Diritto di associazione sindacale 
 
  1. Il  comma  2  dell'articolo  1475  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  e'
sostituito dal seguente: 
  «2.  In  deroga  al  comma  1,  i   militari   possono   costituire
associazioni professionali a carattere sindacale  per  singola  Forza
armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze». 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)).