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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2022, n. 16

Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina. (22G00025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/2022)
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Testo in vigore dal:  28-2-2022 al: 13-4-2022
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare disposizioni in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e alle connesse disposizioni attuative per sostenere le autorità governative ucraine, mediante la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, semplificando le procedure vigenti, in coerenza con le esigenze di prontezza operativa che la crisi internazionale in atto richiede;
Considerata la necessità e l'urgenza di fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo altresì all'esigenza di garantire il soddisfacimento della domanda di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023;
Considerata la necessità e l'urgenza di introdurre specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare misure di sostegno a beneficio degli studenti e della comunità scientifica ucraini presenti sul territorio nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari
1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e alle connesse disposizioni attuative.
2. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.