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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2021, n. 235

Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.) (21G00259)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/2022
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Testo in vigore dal: 15-1-2022
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti   amministrativi»   e,   in   particolare,   l'articolo   2
(Conclusione del procedimento), commi 2, 3 e 4; 
  Visto l'articolo 4, commi da 57 a 60, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», il quale prevede
che "presso gli uffici dell'Agenzia delle  dogane,  e'  istituito  lo
«sportello  unico  doganale»,  per  semplificare  le  operazioni   di
importazione ed  esportazione  e  per  concentrare  i  termini  delle
attivita'  istruttorie,  anche  di  competenza   di   amministrazioni
diverse, connesse alle predette operazioni"; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
novembre 2010, n. 242, attuativo dell'articolo  4,  comma  59,  della
citata legge n. 350 del 2003, recante  «Definizione  dei  termini  di
conclusione   dei   procedimenti   amministrativi   che    concorrono
all'assolvimento  delle  operazioni  doganali  di   importazione   ed
esportazione»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9  ottobre  2013  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione  del
28 luglio 2015 che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio in relazione  alle  modalita'  che
specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
del 24 novembre 2015 recante  modalita'  di  applicazione  di  talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento  europeo
e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2016/341 della  Commissione  del
17 dicembre 2015, che integra il regolamento  (UE)  n.  952/2013  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
transitorie  relative  a  talune  disposizioni  del  codice  doganale
dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono
ancora  operativi  e  che  modifica  il  regolamento  delegato   (UE)
2015/2446 della Commissione; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia
unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 luglio 2020 relativo alle informazioni  elettroniche
sul trasporto merci; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE)  n.  999/2001,  (CE)  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)   n.
1107/2009, (CE) 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (CE) n. 429/2016 e  (UE)
n. 2031/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/93/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto l'articolo 20, comma 1,  del  decreto  legislativo  4  agosto
2016,  n.  169,  recante   «Riorganizzazione,   razionalizzazione   e
semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di
cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8,
comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124", che  prevede
che "Allo sportello unico doganale di cui all'articolo 4,  comma  57,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono attribuiti,  altresi',  la
competenza nonche' i  controlli  relativi  a  tutti  gli  adempimenti
connessi all'entrata e  uscita  delle  merci  nel  o  dal  territorio
nazionale,  e  che  il  coordinamento  si  applica,  oltre  che   sui
procedimenti derivanti dall'applicazione delle  norme  unionali  gia'
previsti dal predetto  sportello  unico  doganale,  anche  su  quelli
disposti da altre Amministrazioni o  organi  dello  Stato,  e  che  i
controlli,  ad   esclusione   di   quelli   disposti   dall'Autorita'
Giudiziaria e  di  quelli  svolti  dagli  organi  competenti  per  la
sicurezza dello Stato e  dalle  forze  di  polizia,  sono  coordinati
dall'ufficio doganale e si eseguono contemporaneamente e nello stesso
luogo,  e  che  il  predetto  sportello  unico  doganale  assume   la
denominazione di «Sportello unico doganale e dei controlli»"; 
  Visto l'articolo 20, comma 3, del medesimo decreto  legislativo  n.
169 del 2016 secondo cui «Le amministrazioni che a  qualsiasi  titolo
effettuano controlli sulle merci presentate in  dogana  concludono  i
rispettivi procedimenti di competenza entro il termine di un'ora  per
il controllo documentale e di cinque  ore  per  il  controllo  fisico
delle merci. I suddetti termini  decorrono  dal  momento  in  cui  le
amministrazioni dispongono di tutti gli elementi informativi  e  sono
soddisfatte  le  condizioni  previste  dalla  normativa  vigente  per
l'effettuazione  dei  controlli.  Quando   i   controlli   richiedono
accertamenti  di  natura  tecnica  o  prelevamento  di  campioni   si
applicano  i  termini  di  esecuzione   stabiliti   dalla   normativa
dell'Unione europea o dai protocolli di settore»; 
  Visto l'articolo  4  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
riguardante le Zone Economiche Speciali (ZES); 
  Visto l'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n.  205
(Legge di Bilancio per l'anno 2018), riguardante le  Zone  Logistiche
Semplificate (ZLS); 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   come
modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2018, n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Vista la missione 3 (Infrastrutture per una mobilita'  sostenibile)
del   Piano   nazionale   di   ripresa   e    resilienza,    relativa
all'interoperabilita' e logistica integrata nell'abito della quale e'
previsto,  tra  l'altro,  al  punto  2.1  la  semplificazione   delle
transazioni  di  importazione/esportazione   attraverso   l'effettiva
implementazione dello  Sportello  Unico  Doganale  e  dei  Controlli,
finalizzato  all'interoperabilita'  dei  sistemi  informativi   delle
diverse  amministrazioni  interessate  e   al   coordinamento   delle
attivita' di controllo da parte degli uffici doganali; 
  Ritenuta la necessita' di adottare un regolamento di esecuzione per
disciplinare in modo compiuto il funzionamento dello sportello  unico
doganale, di cui all'articolo 4, comma 57, della citata legge n.  350
del 2003, alla luce dei compiti ad esso attribuiti dall'articolo  20,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 169 del 2016; 
  Ritenuta la necessita'  di  assicurare  livelli  di  sicurezza  dei
controlli dell'Agenzia, specialmente con riferimento  alle  merci  in
ingresso, non inferiori, anche sotto i profili sanitari e ambientali,
a quelli attualmente garantiti; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2021; 
  Acquisito, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del  regolamento
(UE) 2016/679, il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali, espresso nella seduta del 2 dicembre 2021; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta
del 2 dicembre 2021; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 dicembre 2021; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2021; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  dell'interno,  dello   sviluppo   economico,   delle
politiche  agricole  alimentari  e   forestali,   della   transizione
ecologica, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  della
cultura, della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale e per il sud e la coesione territoriale; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. In esecuzione delle disposizioni di cui  all'articolo  4,  commi
57, 58, 59 e 60 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e  all'articolo
20 del decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  169,  il  presente
regolamento disciplina lo Sportello unico doganale e  dei  controlli,
al fine di attuare il coordinamento in  via  telematica  di  tutti  i
procedimenti e controlli  connessi  all'entrata  e  all'uscita  delle
merci nel o dal territorio nazionale e di assicurare il conseguimento
dell'obiettivo di cui alla Missione 3, riforma 2.1., «Semplificazione
delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva
implementazione  dello  Sportello  Unico  dei  Controlli»  del  Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti   amministrativi»   e,   in   particolare,   l'articolo   2
(Conclusione del procedimento), commi 2, 3 e 4; 
  Visto l'articolo 4, commi da 57 a 60, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», il quale prevede
che "presso gli uffici dell'Agenzia delle  dogane,  e'  istituito  lo
«sportello  unico  doganale»,  per  semplificare  le  operazioni   di
importazione ed  esportazione  e  per  concentrare  i  termini  delle
attivita'  istruttorie,  anche  di  competenza   di   amministrazioni
diverse, connesse alle predette operazioni"; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
novembre 2010, n. 242, attuativo dell'articolo  4,  comma  59,  della
citata legge n. 350 del 2003, recante  «Definizione  dei  termini  di
conclusione   dei   procedimenti   amministrativi   che    concorrono
all'assolvimento  delle  operazioni  doganali  di   importazione   ed
esportazione»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9  ottobre  2013  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione  del
28 luglio 2015 che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio in relazione  alle  modalita'  che
specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
del 24 novembre 2015 recante  modalita'  di  applicazione  di  talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento  europeo
e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2016/341 della  Commissione  del
17 dicembre 2015, che integra il regolamento  (UE)  n.  952/2013  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
transitorie  relative  a  talune  disposizioni  del  codice  doganale
dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono
ancora  operativi  e  che  modifica  il  regolamento  delegato   (UE)
2015/2446 della Commissione; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia
unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 luglio 2020 relativo alle informazioni  elettroniche
sul trasporto merci; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE)  n.  999/2001,  (CE)  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)   n.
1107/2009, (CE) 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (CE) n. 429/2016 e  (UE)
n. 2031/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/93/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto l'articolo 20, comma 1,  del  decreto  legislativo  4  agosto
2016,  n.  169,  recante   «Riorganizzazione,   razionalizzazione   e
semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di
cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8,
comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124", che  prevede
che "Allo sportello unico doganale di cui all'articolo 4,  comma  57,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono attribuiti,  altresi',  la
competenza nonche' i  controlli  relativi  a  tutti  gli  adempimenti
connessi all'entrata e  uscita  delle  merci  nel  o  dal  territorio
nazionale,  e  che  il  coordinamento  si  applica,  oltre  che   sui
procedimenti derivanti dall'applicazione delle  norme  unionali  gia'
previsti dal predetto  sportello  unico  doganale,  anche  su  quelli
disposti da altre Amministrazioni o  organi  dello  Stato,  e  che  i
controlli,  ad   esclusione   di   quelli   disposti   dall'Autorita'
Giudiziaria e  di  quelli  svolti  dagli  organi  competenti  per  la
sicurezza dello Stato e  dalle  forze  di  polizia,  sono  coordinati
dall'ufficio doganale e si eseguono contemporaneamente e nello stesso
luogo,  e  che  il  predetto  sportello  unico  doganale  assume   la
denominazione di «Sportello unico doganale e dei controlli»"; 
  Visto l'articolo 20, comma 3, del medesimo decreto  legislativo  n.
169 del 2016 secondo cui «Le amministrazioni che a  qualsiasi  titolo
effettuano controlli sulle merci presentate in  dogana  concludono  i
rispettivi procedimenti di competenza entro il termine di un'ora  per
il controllo documentale e di cinque  ore  per  il  controllo  fisico
delle merci. I suddetti termini  decorrono  dal  momento  in  cui  le
amministrazioni dispongono di tutti gli elementi informativi  e  sono
soddisfatte  le  condizioni  previste  dalla  normativa  vigente  per
l'effettuazione  dei  controlli.  Quando   i   controlli   richiedono
accertamenti  di  natura  tecnica  o  prelevamento  di  campioni   si
applicano  i  termini  di  esecuzione   stabiliti   dalla   normativa
dell'Unione europea o dai protocolli di settore»; 
  Visto l'articolo  4  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
riguardante le Zone Economiche Speciali (ZES); 
  Visto l'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n.  205
(Legge di Bilancio per l'anno 2018), riguardante le  Zone  Logistiche
Semplificate (ZLS); 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   come
modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2018, n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Vista la missione 3 (Infrastrutture per una mobilita'  sostenibile)
del   Piano   nazionale   di   ripresa   e    resilienza,    relativa
all'interoperabilita' e logistica integrata nell'abito della quale e'
previsto,  tra  l'altro,  al  punto  2.1  la  semplificazione   delle
transazioni  di  importazione/esportazione   attraverso   l'effettiva
implementazione dello  Sportello  Unico  Doganale  e  dei  Controlli,
finalizzato  all'interoperabilita'  dei  sistemi  informativi   delle
diverse  amministrazioni  interessate  e   al   coordinamento   delle
attivita' di controllo da parte degli uffici doganali; 
  Ritenuta la necessita' di adottare un regolamento di esecuzione per
disciplinare in modo compiuto il funzionamento dello sportello  unico
doganale, di cui all'articolo 4, comma 57, della citata legge n.  350
del 2003, alla luce dei compiti ad esso attribuiti dall'articolo  20,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 169 del 2016; 
  Ritenuta la necessita'  di  assicurare  livelli  di  sicurezza  dei
controlli dell'Agenzia, specialmente con riferimento  alle  merci  in
ingresso, non inferiori, anche sotto i profili sanitari e ambientali,
a quelli attualmente garantiti; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2021; 
  Acquisito, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del  regolamento
(UE) 2016/679, il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali, espresso nella seduta del 2 dicembre 2021; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta
del 2 dicembre 2021; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 dicembre 2021; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2021; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  dell'interno,  dello   sviluppo   economico,   delle
politiche  agricole  alimentari  e   forestali,   della   transizione
ecologica, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  della
cultura, della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale e per il sud e la coesione territoriale; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. In esecuzione delle disposizioni di cui  all'articolo  4,  commi
57, 58, 59 e 60 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e  all'articolo
20 del decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  169,  il  presente
regolamento disciplina lo Sportello unico doganale e  dei  controlli,
al fine di attuare il coordinamento in  via  telematica  di  tutti  i
procedimenti e controlli  connessi  all'entrata  e  all'uscita  delle
merci nel o dal territorio nazionale e di assicurare il conseguimento
dell'obiettivo di cui alla Missione 3, riforma 2.1., «Semplificazione
delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva
implementazione  dello  Sportello  Unico  dei  Controlli»  del  Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza.