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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 18 novembre 2021, n. 236

Regolamento recante disposizioni in materia di concessione di premi e contributi per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, per la produzione, il doppiaggio, la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e serie TV. (21G00253)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/2022
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Testo in vigore dal:  15-1-2022

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
e
IL MINISTRO DELLA CULTURA
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 novembre 1995, n. 593, recante «Regolamento recante norme sulla concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottolineatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa», come modificato dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 29 agosto 2014, n. 159;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Ritenuto necessario adeguare le procedure per la concessione di premi e contributi alle disposizioni relative all'assunzione degli impegni di spesa;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri n. 132850 del 23 settembre 2021, riscontrata con nota 11117 del 30 settembre 2021;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 7 novembre 1995, n. 593, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole «entro il 31 marzo di ogni anno» sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole «Le domande» sono inserite le seguenti: «sono presentate secondo le modalità ed entro i termini fissati annualmente con bando pubblicato nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e»;
c) all'articolo 5, comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini dell'erogazione dei contributi, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base del piano di attribuzione di cui all'articolo 4, comma 5, accredita all'istituto italiano di cultura o alla rappresentanza diplomatica l'intero importo dei contributi relativi all'area di competenza.
L'istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica eroga i contributi ai beneficiari entro trenta giorni dall'acquisizione di idonea documentazione attestante che l'opera sia stata divulgata, tradotta, prodotta, doppiata e sottotitolata.»;
d) all'articolo 5, comma 3, le parole «e dei contributi disposti con le procedure di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «disposti con le procedure di cui al comma 1».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'articolo 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1990, n. 302 è il seguente:
«Art. 20 (Interventi nel settore della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero). - 1. Ai fini di una più ampia promozione e diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, da svolgere di norma tramite gli istituti, e per il potenziamento delle necessarie attrezzature, ivi compresa l'informatizzazione, è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 7.000 milioni dal 1991 al 1994 e di lire 10.000 milioni a decorrere dal 1995.
2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per le seguenti attività:
a) concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profilo corsi di lingua e cultura italiana;
b) concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;
c) concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.
3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei protocolli di cooperazione bilaterale in materia, nonché per iniziative culturali intraprese nel quadro di accordi di collaborazione tra università italiane e straniere.
4. Limitatamente agli stanziamenti di cui al comma 1, a valere sull'esercizio finanziario 1991, la spesa aggiuntiva potrà essere destinata anche alle opere di manutenzione e adattamento degli stabili demaniali ad uso di Istituti di cultura.
5. Ferme restando le competenze degli Istituti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro ed i Ministri competenti per materia, sono dettate le norme per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 2.»
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 7 novembre 1995, n. 593 (Regolamento recante norme sulla concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive destinati ai mezzi di comunicazione di massa) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1996, n. 141.
- Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2016, n. 127.
- Il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2018, n. 80.
- Il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzettta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 del decreto 7 novembre 1995, n. 593, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Modalità di presentazione delle domande). - 1. Le domande di premi e contributi di cui all'art. 1 sono presentate da editori, traduttori, imprese di produzione, doppiaggio e sottotitolatura, imprese di distribuzione e istituzioni culturali ed internazionali, con sede sia in Italia che all'estero, alle ambasciate d'Italia nel Paese cui l'iniziativa si riferisce, tramite gli istituti italiani di cultura competenti per territorio, laddove esistenti, che formulano le proprie osservazioni sul merito delle richieste riferite all'idoneità delle iniziative proposte a promuovere la cultura italiana nel territorio di propria competenza. In caso di opere diffuse o da diffondere in più Paesi, la domanda deve essere inviata - per il tramite dell'Istituto italiano di cultura competente per territorio, se esistente - all'ambasciata operante nel Paese nel quale l'opera ha avuto o si prevede che abbia maggiore diffusione, con l'indicazione degli altri Paesi nei quali l'opera stessa è stata o si prevede sarà diffusa.
2. Le domande sono presentate secondo le modalità ed entro i termini fissati annualmente con bando pubblicato nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e devono contenere l'indicazione di tutti gli elementi idonei ad illustrare l'opera oggetto della richiesta di premio o di contributo e, nel caso di richiesta di contributo devono essere corredate altresì da un progetto riguardante la sua utilizzazione nonché da una relazione sui modi di utilizzazione di contributi eventualmente ricevuti in precedenza ai sensi del presente regolamento.
3. Nell'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora il primo termine utile per la presentazione delle domande di cui al comma 1 venga a scadenza prima del sessantesimo giorno da detta data, le domande stesse possono essere presentate entro tale ultimo termine.»
«Art. 5 (Erogazione dei premi e dei contributi). - 1.
L'erogazione dei premi attribuiti con le procedure di cui all'art. 4 è disposta dal Ministero degli affari esteri entro trenta giorni dalla data dell'approvazione del piano di attribuzione.
2. Ai fini dell'erogazione dei contributi, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base del piano di attribuzione di cui all'articolo 4, comma 5, accredita all'istituto italiano di cultura o alla rappresentanza diplomatica l'intero importo dei contributi relativi all'area di competenza. L'istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica eroga i contributi ai beneficiari entro trenta giorni dall'acquisizione di idonea documentazione attestante che l'opera sia stata divulgata, tradotta, prodotta, doppiata e sottotitolata.
Tale documentazione è fornita dai beneficiari all'Istituto italiano di cultura o, in mancanza, alla rappresentanza diplomatica alla quale era stata in precedenza trasmessa la richiesta di premio o contributo. I contributi sono revocati se le opere non sono divulgate, tradotte, prodotte, doppiate o sottotitolate entro tre anni dalla data in cui i beneficiari sono venuti a conoscenza dell'avvenuta concessione.
3. L'erogazione dei premi disposti con le procedure di cui al comma 1 è effettuata dal Ministero degli affari esteri con ordinativi diretti a favore dei beneficiari. In caso di beneficiari residenti all'estero, tali ordinativi sono accreditati presso l'Istituto italiano di cultura competente per territorio o, qualora non operi in loco un Istituto italiano di cultura ovvero per particolari esigenze locali, da indicare nel regolamento di concessione del premio o del contributo, presso la rappresentanza diplomatica competente per territorio.»