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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 settembre 2021, n. 232

Regolamento recante fondo per il finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato e di assistenza sociale in materia di Reddito di Cittadinanza e di Pensione di Cittadinanza. (21G00249)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2022
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Testo in vigore dal: 14-1-2022
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge  30  marzo  2001,  n.  152,  concernente  la  «Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale»; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193,  con  il  quale  e'  stato
adottato il «Regolamento  per  il  finanziamento  degli  Istituti  di
patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge  30  marzo
2001, n. 152»; 
  Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in  materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,  che
ha istituito il «Reddito di Cittadinanza» (RdC)  e  la  «Pensione  di
Cittadinanza» (PdC); 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  5,  comma  1,  del   medesimo
decreto-legge n. 4 del 2019,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 28 marzo 2019, n.  26,  che,  per  il  2019,  prevede  che  «Le
richieste del RdC e della pensione  di  Cittadinanza  possono  essere
presentate presso gli istituti di patronato  di  cui  alla  legge  30
marzo 2001, n. 152, e valutate come  al  numero  8  della  tabella  D
allegata al regolamento di cui al decreto del  Ministro  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193»; 
  Visto l'articolo 1, comma 480, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, ai sensi del quale, a decorrere dal 2020,  «il  fondo  istituito
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali», ai fini del finanziamento dell'attivita' di RdC  e  PdC  da
parte degli Istituti di patronato, «e' incrementato di 5  milioni  di
euro»; 
  Visto l'ultimo periodo del medesimo articolo 1,  comma  480,  della
legge n. 160 del 2019, che prevede che «i criteri di ripartizione del
finanziamento per il RdC e la PdC sono definiti con  regolamento  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Ritenuta la necessita' di coordinare i criteri di  ripartizione  di
cui al presente decreto con quelli contenuti nel regolamento  di  cui
al decreto del Ministro del lavoro, della salute  e  delle  politiche
sociali 10 ottobre 2008, n. 193; 
  Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 800/2021, n.  1118/2021  e
n.  1455/2021,  espressi  dalla  Sezione  consultiva  per  gli   atti
normativi nelle adunanze, rispettivamente, del 27 aprile 2021, del 22
giugno 2021 e del 26 agosto 2021; 
  Data comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  con
nota prot. 8212 del 23 settembre 2021; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dall'esercizio 2020 il finanziamento  dell'attivita'
svolta dagli Istituti di patronato e di  assistenza  sociale  di  cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152, per reddito di cittadinanza (RdC) e
per pensione di cittadinanza (PdC), ai sensi dell'articolo  5,  comma
1,  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, grava  sull'apposito
fondo istituito in base all'articolo 1, comma  480,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, ed inserito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti del Presidente della Repubblica  italiana  e  sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 480,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022): 
                «Art. 1. - 480. A decorrere dall'anno 2020,  ai  fini
          del finanziamento delle attivita' per il Rdc e la  Pdc,  ai
          sensi dell'articolo 5, comma, 1 del citato decreto-legge n.
          4 del 2019, da parte degli istituti  di  patronato  di  cui
          alla legge 30 marzo 2001, n. 152, il fondo istituito  nello
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e' incrementato di 5 milioni di  euro.  I
          criteri di ripartizione del finanziamento per il Rdc  e  la
          Pdc sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e
          delle politiche sociali.». 
          Note alle premesse: 
                
              - La legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina  per
          gli istituti di  patronato  e  di  assistenza  sociale)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2001, n. 97. 
              - Il decreto del Ministro del lavoro,  della  salute  e
          delle  politiche  sociali   10   ottobre   2008,   n.   193
          (Regolamento  per  il  finanziamento  degli   istituti   di
          patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della  legge
          30  marzo  2001,  n.  152)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 dicembre 2008, n. 288. 
              - Il decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26
          (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          gennaio 2019, n. 23. 
              -  Si  riporta  l'articolo  5,  comma  1,  del   citato
          decreto-legge n. 4 del 2019: 
                «Art. 5 (Richiesta, riconoscimento ed erogazione  del
          beneficio). - 1. Il Rdc e' richiesto, dopo il quinto giorno
          di ciascun mese, presso il gestore del  servizio  integrato
          di  cui  all'articolo  81,  comma  35,  lettera   b),   del
          decreto-legge  25  giugno  2008  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.  Il  Rdc
          puo' anche essere richiesto mediante modalita' telematiche,
          alle  medesime  condizioni  stabilite  in  esecuzione   del
          servizio affidato. Le  richieste  del  Rdc  possono  essere
          presentate presso i centri di  assistenza  fiscale  di  cui
          all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
          241, previa  stipula  di  una  convenzione  con  l'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del
          Rdc  e  della  Pensione  di  cittadinanza  possono   essere
          presentate presso gli istituti di  patronato  di  cui  alla
          legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come  al  numero  8
          della tabella D allegata al regolamento di cui  al  decreto
          del Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
          sociali 10 ottobre  2008,  n.  193.  Dall'attuazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  precedente  periodo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,   nei   limiti   del    finanziamento    previsto
          dall'articolo 13, comma 9, della citata legge  n.  152  del
          2001. Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del
          lavoro e delle  politiche  sociali  e  il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, entro  trenta  giorni  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   e'
          approvato il modulo  di  domanda,  nonche'  il  modello  di
          comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3,  commi  8,
          ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento  alle  informazioni
          gia' dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo
          di domanda  rimanda  alla  corrispondente  DSU,  a  cui  la
          domanda  e'   successivamente   associata   dall'INPS.   Le
          informazioni  contenute  nella   domanda   del   Rdc   sono
          comunicate all'INPS entro  dieci  giorni  lavorativi  dalla
          richiesta.». 
              - Si riporta la tabella D allegata al citato decreto n.
          193 del 2008: 
                                   Tabella D 
                   Interventi in materia socio-assistenziale 
 
          (Ministero dell'Interno, INPS, INAIL, Istituti assicuratori
          all'estero ed Altri Enti, compresi i gestori  di  fondi  di
                           previdenza complementare) 
    

                                                                Punti

     1   Assegno o pensione di invalidita' civile                 6

     2   Pensione ciechi                                          6

     3   Pensione sordomuti                                       6

     4   Pensione di guerra diretta o indiretta                   6

     5   Indennita' di comunicazione                              4

     6   Indennita' di frequenza                                  4

     7   Pensione sociale                                         4

     8   Assegno sociale                                          4

     9   Indennita' di accompagnamento                            1

     10  Richiesta permesso di soggiorno                         0,35

     11  Rinnovo permesso di soggiorno                           0,35

     12  Richiesta ricongiungimento familiare                    0,35

     13  Assegno di maternita'                                    0

     14  Assegno per i nuclei familiari con piu' di tre figli     0

         Speciale assegno continuativo (orfani, vedova, L. n.
     15  248/1976)                                                0

    
              - Per l'articolo 1, comma 480, della  citata  legge  n.
          160 del 2019, si veda la nota al titolo. 
              - Si riporta l'articolo 17,  comma  3,  della  lege  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - La legge 14 gennaio  1994,  n.  20  (Disposizioni  in
          materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994,  n.
          10. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per la citata legge n. 152 del 2001,  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per l'articolo 5, comma 1, del citato  decreto-legge,
          n. 4 del 2019, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per l'articolo 1, comma 480, della  citata  legge  n.
          160 del 2019, si veda nella nota al titolo.