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LEGGE 14 dicembre 2021, n. 225

Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto». (21G00248)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2021
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal: 29-12-2021
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine previsto dall'articolo 8,  comma  1,  della  legge  8
marzo 2019, n. 21, entro il  quale  la  Commissione  parlamentare  di
inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita'  «Il  Forteto»  deve
concludere i propri  lavori,  gia'  prorogato  al  31  dicembre  2021
dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 febbraio  2021,  n.  21,  e'
ulteriormente prorogato fino al 1° ottobre 2022. 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8  della  legge  8
          marzo  2019,  n.  21  (Istituzione   di   una   Commissione
          parlamentare di inchiesta  sui  fatti  accaduti  presso  la
          comunita'  «Il   Forteto»),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 25 marzo 2019, n. 71: 
                «Art. 8. - 1. La Commissione completa i  suoi  lavori
          entro dodici mesi dalla sua costituzione. 
              2. Entro i trenta giorni successivi alla  scadenza  del
          termine di cui al comma 1,  la  Commissione  presenta  alle
          Camere una  relazione  sulle  sue  attivita'  di  indagine.
          Possono essere presentate relazioni di minoranza. 
              -  Il  decreto-legge   31   dicembre   2020,   n.   183
          (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
          realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
          decisione (UE, EURATOM) 2020/2053  del  Consiglio,  del  14
          dicembre 2020, nonche' in  materia  di  recesso  del  Regno
          Unito  dall'Unione  europea.),  e'  stato  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.