LEGGE 8 marzo 2019, n. 21

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' «Il Forteto». (19G00029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2021)
Testo in vigore dal: 29-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
 
  1. La Commissione completa i suoi lavori entro  dodici  mesi  dalla
sua costituzione. (1)((2)) 
  2. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza  del  termine  di
cui al comma 1, la Commissione presenta  alle  Camere  una  relazione
sulle sue attivita' di indagine. Possono essere presentate  relazioni
di minoranza. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 26 febbraio 2021, n. 21 ha disposto (con l'art. 1,  comma  4)
che "Al fine di  consentire  lo  svolgimento  di  accertamenti  sulle
eventuali responsabilita' istituzionali in merito alla gestione della
comunita'  «Il  Forteto»  e  una  piu'  approfondita  istruttoria  in
relazione all'adozione di misure organizzative e strumentali  per  il
corretto  funzionamento  della   struttura,   il   termine   previsto
dall'articolo 8, comma 1,  della  legge  8  marzo  2019,  n.  21,  e'
prorogato  al  31  dicembre  2021,  in  conseguenza   del   protrarsi
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 14 dicembre 2021, n. 225 ha disposto (con l'art. 1, comma  1)
che "Il termine previsto dall'articolo 8,  comma  1,  della  legge  8
marzo 2019, n. 21, entro il  quale  la  Commissione  parlamentare  di
inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita'  «Il  Forteto»  deve
concludere i propri  lavori,  gia'  prorogato  al  31  dicembre  2021
dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 febbraio  2021,  n.  21,  e'
ulteriormente prorogato fino al 1° ottobre 2022".