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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 ottobre 2021, n. 212

Regolamento relativo ai requisiti e alle modalità di accesso nonchè ai requisiti di idoneità psicofisica per gli atleti paralimpici alla «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» del Corpo di Polizia penitenziaria e al reimpiego del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica. (21G00235)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2021
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vigente al 01/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-12-2021
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  28  febbraio  2021,  n.  36  recante
«Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in  materia  di  enti  sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo» e, in
particolare, l'articolo 43, comma 1, concernente l'istituzione  della
«Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre», e i commi 3 e 4  che  prevedono
l'adozione di un decreto del Ministro  della  giustizia  relativo  ai
requisiti e  alle  modalita'  di  accesso  nonche'  ai  requisiti  di
idoneita' psicofisica e al reimpiego per il personale non piu' idoneo
all'attivita' sportiva paralimpica; 
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»; 
  Visto il decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,  recante
«Ordinamento del personale del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a
norma dell'articolo 14, comma 1, della legge  15  dicembre  1990,  n.
395»; 
  Visto il decreto  legislativo  21  maggio  2000,  n.  146,  recante
«Adeguamento delle strutture e  degli  organici  dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio  centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzione dei ruoli  direttivi  ordinario  e  speciale  del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della  legge
28 luglio 1999, n. 266»; 
  Vista la legge 15  luglio  2003,  n.  189  recante  «Norme  per  la
promozione  della  pratica  dello  sport  da  parte   delle   persone
disabili»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  febbraio  2017,  n.  43  recante
«Riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche,  concernente  il
Comitato italiano paralimpico, ai sensi  dell'articolo  8,  comma  1,
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124»; 
  Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86 recante «Deleghe al  Governo  e
altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni
sportive, nonche' di semplificazione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n.
132, «Regolamento recante modalita' per l'assunzione  di  atleti  nei
gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria»; 
  Sentiti il Ministro per le  disabilita',  il  Dipartimento  per  lo
sport e il Comitato Italiano Paralimpico; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 luglio 2021; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n.  400  del  1988,  in
data 29 ottobre 2021; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Assunzione degli atleti 
 
  1. L'accesso alla sezione paralimpica dei Gruppi Sportivi del Corpo
di polizia penitenziaria avviene mediante il  pubblico  concorso  per
titoli di cui all'articolo 43, comma 3, del  decreto  legislativo  28
febbraio 2021, n. 36, e per un contingente  non  superiore  a  quanto
stabilito  dal  medesimo  articolo  43,  comma  3.  Tale  accesso  e'
riservato ad atleti paralimpici con disabilita' fisiche o  sensoriali
inseriti  dal  Comitato  Italiano  Paralimpico   nel   «Club   Italia
Paralimpico»  ovvero   che   siano   comunque   riconosciuti   atleti
paralimpici di interesse  nazionale  dal  predetto  Comitato,  ovvero
dalle Federazioni sportive di riferimento. 
  2. I  vincitori  del  concorso  sono  nominati  agenti  di  polizia
penitenziaria. 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri.): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. - 4-ter. (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  43   del   decreto
          legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 «Attuazione dell'art. 5
          della legge 8  agosto  2019,  n.  86,  recante  riordino  e
          riforma delle disposizioni  in  materia  di  enti  sportivi
          professionistici  e  dilettantistici,  nonche'  di   lavoro
          sportivo»: 
              «Art. 43 (Sezione Paralimpica  Fiamme  Azzurre).  -  1.
          Nell'ambito  dei  gruppi  sportivi  "Fiamme   Azzurre"   e'
          istituita la "Sezione  Paralimpica  Fiamme  Azzurre"  nella
          quale sono  tesserati  atleti  con  disabilita'  fisiche  e
          sensoriali tesserati con il CIP e che abbiano conseguito il
          piu'   alto   livello   tecnico-agonistico   dallo   stesso
          riconosciuto. La Sezione paralimpica ne cura  la  direzione
          operativa e il coordinamento strategico. 
              2.  Le  modalita'  gestionali  ed  organizzative  della
          predetta Sezione, sono disciplinate con  decreto  del  Capo
          del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. 
              3. Le "Fiamme  Azzurre"  reclutano,  con  le  modalita'
          previste dall'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel  limite  del  5  per
          cento dell'organico del medesimo  gruppo  sportivo,  atleti
          tesserati  nel  Comitato  Italiano  Paralimpico  attraverso
          pubblico concorso per titoli i cui  requisiti  e  modalita'
          sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da
          adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in  vigore
          del  presente  decreto.  Il   reclutamento   degli   atleti
          paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti  dalla
          normativa vigente. 
              4. Con lo stesso regolamento sono altresi' disciplinati
          i  requisititi  di  idoneita'  psicofisica,  differenti  da
          quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo della Polizia
          penitenziaria, nonche' il reimpiego  nei  ruoli  del  Corpo
          della Polizia  penitenziaria  per  il  personale  non  piu'
          idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei  limiti  dei
          posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle
          facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. 
              5.  Agli  atleti  di  cui  al  presente  articolo  sono
          riconosciute le medesime qualifiche, pari  progressione  di
          carriera  ed  uguale  trattamento  economico,  giuridico  e
          previdenziale del personale appartenente al ruolo  iniziale
          del gruppo sportivo.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'art. 43, comma 3, del  decreto  legislativo  28
          febbraio 2021, n. 36, vedi note alle premesse.