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LEGGE 5 novembre 2021, n. 162

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. (21G00175)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/2021
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 3-12-2021
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifica all'articolo 20 del codice 
                       delle pari opportunita' 
 
  1. All'articolo 20 del codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma
1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. La consigliera o il consigliere nazionale di  parita',  anche
sulla base del rapporto di cui  all'articolo  15,  comma  7,  nonche'
delle  indicazioni  fornite  dal  Comitato  di  cui  all'articolo  8,
presenta al Parlamento, ogni due anni,  una  relazione  contenente  i
risultati del monitoraggio sull'applicazione  della  legislazione  in
materia di parita' e pari opportunita' nel lavoro e sulla valutazione
degli effetti delle disposizioni del presente decreto». 
  2. In sede di prima applicazione dell'articolo  20,  comma  1,  del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di  cui  al  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma  1  del
presente articolo, la  consigliera  o  il  consigliere  nazionale  di
parita' presenta la relazione di cui al medesimo comma  entro  il  30
giugno dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  del   decreto
          legislativo 11 aprile  2006,  n.  198  (Codice  delle  pari
          opportunita' tra uomo e donna, a norma  dell'art.  6  della
          legge 28 novembre 2005,  n.  246),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  20  (Relazione  al  Parlamento).   -   1.   La
          consigliera o il consigliere nazionale  di  parita',  anche
          sulla base del  rapporto  di  cui  all'art.  15,  comma  7,
          nonche' delle  indicazioni  fornite  dal  Comitato  di  cui
          all'art. 8, presenta al  Parlamento,  ogni  due  anni,  una
          relazione   contenente   i   risultati   del   monitoraggio
          sull'applicazione della legislazione in materia di  parita'
          e pari opportunita' nel lavoro e  sulla  valutazione  degli
          effetti delle disposizioni del presente decreto».