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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2021, n. 141

Regolamento recante deroga all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458. (21G00152)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/2021
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Testo in vigore dal:  26-10-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178, e in particolare gli articoli 3 e 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 2021, recante «Determinazione numerica delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana", che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Deroga all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, limitatamente all'anno 2021, il numero delle onorificenze di cui al predetto articolo non può superare il decimo del numero complessivo delle nomine determinato ai sensi dell'articolo 3, comma terzo, della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del

Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2523

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178, recante «Istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze»:
«Art. 3. L'Ordine è composto di cinque classi: cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri.
Per altissime benemerenze può essere eccezionalmente conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di gran cordone.
Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle cinque classi è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio dei ministri e il Consiglio dell'ordine.»;
«Art. 4. Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.
Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello statuto previsto dall'art. 6.
Le onorificenze non possono essere conferite ai senatori ed ai deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, recante «Norme per l'attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, concernente la istituzione dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" e la disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze»:
«Art. 2. Le onorificenze da conferire secondo le particolari forme previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178, non possono superare nell'anno il quindicesimo del numero complessivo delle nomine, stabilito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge stessa.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 2021, recante «Determinazione numerica delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana", che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2021», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 2021.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 3 della legge 3 marzo 1951, n. 178, si veda nelle note alle premesse.