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DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139

Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonchè per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. (21G00153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/10/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205 (in G.U. 7/12/2021, n. 291).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2023)
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vigente al 15/05/2024
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  • Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative
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  • Disposizioni urgenti in materia di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
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  • Disposizioni urgenti di carattere economico in materia di accoglienza e integrazione, nonché per la tutela della minoranza linguistica slovena
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  • Disposizioni urgenti in materia di protezione dei dati personali
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  • 9 bis
  • 10
Testo in vigore dal: 8-12-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adeguare  le
misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19,  proseguendo  nella
graduale ripresa delle attivita' culturali,  sportive  e  ricreative,
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19, e prevedendo  ulteriori  disposizioni  per
l'accesso nei luoghi di  lavoro,  al  fine  di  garantire  l'efficace
programmazione delle attivita' lavorative; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  accelerare  e
semplificare la riorganizzazione del Ministero della salute, anche al
fine di adeguarne la dotazione organica alle nuove esigenze di tutela
della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
rafforzare  temporaneamente  l'Ufficio  centrale  per  il  referendum
presso la  Corte  di  cassazione  in  relazione  alle  operazioni  di
controllo e verifica particolarmente intense e complesse previste per
i prossimi mesi, nonche' di garantire  lo  svolgimento  in  sicurezza
delle prove dell'esame di abilitazione alla professione  di  avvocato
per la sessione 2021; 
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di  emanare
disposizioni di carattere economico per far fronte alle  esigenze  di
accoglienza derivanti  dalla  situazione  politica  determinatasi  in
Afghanistan, ancora in corso di evoluzione, nonche' per  tutelare  la
minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Considerata altresi'  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
introdurre disposizioni di semplificazione in materia di  trattamento
di dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e  di  tutela
delle vittime di revenge porn; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 ottobre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri della  salute,  della  cultura,  dello  sviluppo  economico,
dell'interno e della giustizia, di concerto con il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico,  di
           eventi e competizioni sportivi e di discoteche 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        "1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale
teatrali,  sale  da  concerto,  sale  cinematografiche,   locali   di
intrattenimento e musica dal vivo e in altri  locali  o  spazi  anche
all'aperto,  sono  svolti   esclusivamente   con   posti   a   sedere
preassegnati e a condizione che  sia  assicurato  il  rispetto  della
distanza interpersonale di almeno un metro, sia  per  gli  spettatori
che non siano  abitualmente  conviventi,  sia  per  il  personale,  e
l'accesso e' consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma  2.
In zona gialla la capienza consentita non puo' essere superiore al 50
per cento di quella massima autorizzata. In  zona  bianca,  l'accesso
agli spettacoli ((aperti  al  pubblico  in  sale  teatrali,  sale  da
concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento  e  musica
dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto))  e'  consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle  certificazioni  verdi
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita  e'
pari a quella massima autorizzata. In caso di  spettacoli  aperti  al
pubblico che si svolgono  in  luoghi  ordinariamente  destinati  agli
eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni  di
cui  al  comma  2  relative  alla  capienza  consentita  negli  spazi
destinati al pubblico. In ogni caso, per gli  spettacoli  all'aperto,
quando il pubblico, anche solo in parte,  vi  accede  senza  posti  a
sedere preassegnati e senza limiti massimi di  capienza  autorizzati,
gli organizzatori producono all'autorita' competente  ad  autorizzare
l'evento anche la documentazione concernente le misure  adottate  per
la prevenzione della diffusione  del  contagio  da  COVID-19,  tenuto
conto delle dimensioni,  dello  stato  e  delle  caratteristiche  dei
luoghi, nonche' delle indicazioni stabilite in apposite  linee  guida
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma  14,  del  decreto-legge  16
maggio 2020, n. 33, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio  2020,  n.  74.  La  predetta  autorita'  comunica  le  misure
individuate   dagli   organizzatori   alla   Commissione    di    cui
all'((articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,
di cui al regio decreto)) 18 giugno 1931, n. 773, la quale  ne  tiene
conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel  corso  di
sedute  alle  quali  puo'  invitare  rappresentanti   delle   aziende
sanitarie locali, specificamente competenti  in  materia  di  sanita'
pubblica, al fine di acquisire  un  parere  circa  l'idoneita'  delle
predette misure. Le misure sono comunicate altresi'  al  Prefetto  ai
fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine  e
della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione  del  parere  del
Comitato provinciale di cui all'articolo 20  della  legge  1°  aprile
1981, n. 121. Restano  sospesi  gli  spettacoli  aperti  al  pubblico
quando non e' possibile assicurare il rispetto  delle  condizioni  di
cui al presente articolo, nonche', salvo quanto  previsto  dal  comma
1-bis per la zona bianca, le attivita' che abbiano luogo in  sale  da
ballo, discoteche e locali assimilati."; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        "1-bis. In zona bianca le attivita' che abbiano luogo in sale
da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto
di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1,  comma
14,  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74.  L'accesso  e'
consentito  esclusivamente  ai   soggetti   muniti   di   una   delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo  9,  comma  2,  con
tracciamento  dell'accesso  alle  strutture.  La  capienza  non  puo'
comunque essere superiore ((al 75 per cento all'aperto e  al  50  per
cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata)).  Nei  locali
al chiuso ove si svolgono le predette attivita' deve essere garantita
la presenza di impianti di  aereazione  senza  ((ricircolo  dell'aria
oppure di sistemi  di  filtrazione  ad  elevata  efficienza  mediante
filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus
SARS-CoV-2,))  e  restano  fermi  gli  obblighi   di   indossare   il
dispositivo di  protezione  delle  vie  respiratorie  previsti  dalla
vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo."; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        "2. In zona gialla, le misure di cui  al  primo  periodo  del
comma 1 si applicano anche per la  partecipazione  del  pubblico  sia
agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di
preminente  interesse  nazionale  con  provvedimento   del   Comitato
olimpico  nazionale  italiano  (CONI)   e   del   Comitato   italiano
paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali  e  di  squadra,
organizzati  dalle   rispettive   federazioni   sportive   nazionali,
discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero  da
organismi sportivi  internazionali  ((,))  sia  agli  eventi  e  alle
competizioni sportivi diversi da quelli  sopra  richiamati.  In  zona
gialla, la capienza consentita non puo' essere superiore ((al 50  per
cento all'aperto e al 35  per  cento  al  chiuso  rispetto  a  quella
massima autorizzata)). In zona bianca, l'accesso agli eventi  e  alle
competizioni di cui al primo periodo e' consentito esclusivamente  ai
soggetti muniti di una delle certificazioni  verdi  COVID-19  di  cui
all'articolo 9, comma 2, e la capienza  consentita  non  puo'  essere
superiore ((al 75 per cento all'aperto e al 60 per  cento  al  chiuso
rispetto a quella massima autorizzata)). Le  percentuali  massime  di
capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori
dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di  svolgimento  degli
eventi e competizioni sportivi. Le  attivita'  devono  svolgersi  nel
rispetto delle linee guida adottate dalla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento per  lo  sport,  sentita  la  Federazione
medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare  il  rispetto
delle  condizioni  di  cui  al  presente  comma,  gli  eventi  e   le
competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico."; 
      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        "3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della
situazione epidemiologica e alle caratteristiche  dei  siti  e  degli
eventi, puo' essere stabilita  una  diversa  percentuale  massima  di
capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati  dal  Comitato
tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre  il
rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma  1,
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e,  per  gli
eventi e le competizioni di cui al comma 2,  dal  Sottosegretario  di
Stato con delega in materia di sport."; 
    b) all'articolo 9-bis,  comma  1,  lettera  b),  dopo  le  parole
"spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi," sono
inserite le seguenti: "nonche' attivita' che abbiano luogo in sale da
ballo, discoteche e locali assimilati,"; 
    c) all'articolo 13, comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: "Ferma restando  l'applicazione  delle  eventuali  sanzioni
previste  dall'ordinamento  sportivo,  dopo  una   violazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, relative alla
capienza consentita e al possesso di una delle  certificazioni  verdi
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire  dalla
seconda  violazione,  commessa  in  giornata  diversa,  la   sanzione
amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.". 
  2.  All'articolo  4  del  decreto-legge  6  agosto  2021,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
i commi 2 e 3 sono abrogati. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11
ottobre 2021.