LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal: 29-2-2004
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 20.
     (Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica)

  Presso  la  prefettura  e'  istituito  il  comitato provinciale per
l'ordine   e  la  sicurezza  pubblica,  quale  organo  ausiliario  di
consulenza  del  prefetto  per  l'esercizio delle sue attribuzioni di
autorita' provinciale di pubblica sicurezza.
  Il comitato e' presieduto dal prefetto ed e' composto dal questore,
dal  sindaco  del  comune capoluogo e dal presidente della provincia,
dai  comandanti  provinciali  dell'Arma  dei  carabinieri e del Corpo
della  guardia  di  finanza,  ((e  del Corpo forestale dello Stato)),
nonche'  dai  sindaci  degli  altri comuni interessati, quando devono
trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.
  Ai  fini  della  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza pubblica,
nonche'  della  prevenzione  dei  reati,  il prefetto puo' chiamare a
partecipare  alle sedute del comitato le autorita' locali di pubblica
sicurezza   e   i  responsabili  delle  amministrazioni  dello  Stato
interessate  ai  problemi  da  trattare,  con particolare riguardo ai
responsabili     dei     competenti    uffici    dell'Amministrazione
penitenziaria,  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo
delle  capitanerie  di  porto,  e,  d'intesa  con il presidente della
provincia  o  con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle
Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale.
  Il   prefetto   puo'   invitare  alle  stesse  riunioni  componenti
dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica
competente.
  Alla  convocazione  e  alla  formazione  dell'ordine del giorno del
comitato  provvede  il  prefetto.  La  convocazione  e'  in ogni caso
disposta  quando  lo  richiede  il  sindaco  del  comune capoluogo di
provincia  per  la  trattazione di questioni attinenti alla sicurezza
della  comunita'  locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti
sociali   che  possono  comportare  turbamenti  dell'ordine  o  della
sicurezza  pubblica  in  ambito  comunale.  Per  la trattazione delle
medesime  questioni, su richiesta del sindaco, e' altresi' integrato,
ove occorra, l'ordine del giorno del comitato.