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DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139

Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonchè per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. (21G00153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/10/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205 (in G.U. 7/12/2021, n. 291).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2023)
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  • Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative
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  • Disposizioni urgenti in materia di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
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Testo in vigore dal: 9-10-2021
al: 7-12-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adeguare  le
misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19,  proseguendo  nella
graduale ripresa delle attivita' culturali,  sportive  e  ricreative,
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19, e prevedendo  ulteriori  disposizioni  per
l'accesso nei luoghi di  lavoro,  al  fine  di  garantire  l'efficace
programmazione delle attivita' lavorative; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  accelerare  e
semplificare la riorganizzazione del Ministero della salute, anche al
fine di adeguarne la dotazione organica alle nuove esigenze di tutela
della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
rafforzare  temporaneamente  l'Ufficio  centrale  per  il  referendum
presso la  Corte  di  cassazione  in  relazione  alle  operazioni  di
controllo e verifica particolarmente intense e complesse previste per
i prossimi mesi, nonche' di garantire  lo  svolgimento  in  sicurezza
delle prove dell'esame di abilitazione alla professione  di  avvocato
per la sessione 2021; 
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di  emanare
disposizioni di carattere economico per far fronte alle  esigenze  di
accoglienza derivanti  dalla  situazione  politica  determinatasi  in
Afghanistan, ancora in corso di evoluzione, nonche' per  tutelare  la
minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Considerata altresi'  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
introdurre disposizioni di semplificazione in materia di  trattamento
di dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e  di  tutela
delle vittime di revenge porn; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 ottobre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri della  salute,  della  cultura,  dello  sviluppo  economico,
dell'interno e della giustizia, di concerto con il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico,  di
           eventi e competizioni sportivi e di discoteche 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        "1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale
teatrali,  sale  da  concerto,  sale  cinematografiche,   locali   di
intrattenimento e musica dal vivo e in altri  locali  o  spazi  anche
all'aperto,  sono  svolti   esclusivamente   con   posti   a   sedere
preassegnati e a condizione che  sia  assicurato  il  rispetto  della
distanza interpersonale di almeno un metro, sia  per  gli  spettatori
che non siano  abitualmente  conviventi,  sia  per  il  personale,  e
l'accesso e' consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma  2.
In zona gialla la capienza consentita non puo' essere superiore al 50
per cento di quella massima autorizzata. In  zona  bianca,  l'accesso
agli spettacoli di cui al primo periodo e' consentito  esclusivamente
ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di  cui
all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita e'  pari  a  quella
massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che  si
svolgono in  luoghi  ordinariamente  destinati  agli  eventi  e  alle
competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2
relative alla capienza consentita negli spazi destinati al  pubblico.
In ogni caso, per gli  spettacoli  all'aperto,  quando  il  pubblico,
anche solo in parte, vi accede senza posti a  sedere  preassegnati  e
senza limiti  massimi  di  capienza  autorizzati,  gli  organizzatori
producono all'autorita' competente ad autorizzare l'evento  anche  la
documentazione concernente le  misure  adottate  per  la  prevenzione
della  diffusione  del  contagio  da  COVID-19,  tenuto  conto  delle
dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei  luoghi,  nonche'
delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi
dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.  La
predetta autorita' comunica le misure individuate dagli organizzatori
alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto  18  giugno
1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini  delle  valutazioni  di
propria competenza, nel corso di  sedute  alle  quali  puo'  invitare
rappresentanti  delle  aziende   sanitarie   locali,   specificamente
competenti in materia di sanita' pubblica, al fine  di  acquisire  un
parere circa  l'idoneita'  delle  predette  misure.  Le  misure  sono
comunicate altresi' al Prefetto ai fini  delle  eventuali  misure  da
adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche
previa acquisizione  del  parere  del  Comitato  provinciale  di  cui
all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121.  Restano  sospesi
gli spettacoli aperti al pubblico quando non e' possibile  assicurare
il rispetto delle condizioni di cui al  presente  articolo,  nonche',
salvo quanto  previsto  dal  comma  1-bis  per  la  zona  bianca,  le
attivita' che abbiano luogo in sale da  ballo,  discoteche  e  locali
assimilati."; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        "1-bis. In zona bianca le attivita' che abbiano luogo in sale
da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto
di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1,  comma
14,  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74.  L'accesso  e'
consentito  esclusivamente  ai   soggetti   muniti   di   una   delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo  9,  comma  2,  con
tracciamento  dell'accesso  alle  strutture.  La  capienza  non  puo'
comunque  essere  superiore  al  75  per  cento  di  quella   massima
autorizzata all'aperto e al 50 per cento al  chiuso.  Nei  locali  al
chiuso ove si svolgono le predette attivita' deve essere garantita la
presenza di impianti  di  aereazione  senza  ricircolo  dell'aria,  e
restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di  protezione
delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione
del momento del ballo."; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        "2. In zona gialla, le misure di cui  al  primo  periodo  del
comma 1 si applicano anche per la  partecipazione  del  pubblico  sia
agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di
preminente  interesse  nazionale  con  provvedimento   del   Comitato
olimpico  nazionale  italiano  (CONI)   e   del   Comitato   italiano
paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali  e  di  squadra,
organizzati  dalle   rispettive   federazioni   sportive   nazionali,
discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero  da
organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni
sportivi diversi da quelli  sopra  richiamati.  In  zona  gialla,  la
capienza consentita non puo' essere superiore  al  50  per  cento  di
quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In
zona bianca, l'accesso agli eventi e  alle  competizioni  di  cui  al
primo periodo e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di  una
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e
la capienza consentita non puo' essere superiore al 75 per  cento  di
quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le
percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano
a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi
di svolgimento degli eventi e  competizioni  sportivi.  Le  attivita'
devono svolgersi  nel  rispetto  delle  linee  guida  adottate  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  lo  sport,
sentita la  Federazione  medico  sportiva  italiana,  sulla  base  di
criteri definiti dal  Comitato  tecnico-scientifico.  Quando  non  e'
possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al  presente
comma, gli eventi e le competizioni sportivi  si  svolgono  senza  la
presenza di pubblico."; 
      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        "3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della
situazione epidemiologica e alle caratteristiche  dei  siti  e  degli
eventi, puo' essere stabilita  una  diversa  percentuale  massima  di
capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati  dal  Comitato
tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre  il
rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma  1,
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e,  per  gli
eventi e le competizioni di cui al comma 2,  dal  Sottosegretario  di
Stato con delega in materia di sport."; 
    b) all'articolo 9-bis,  comma  1,  lettera  b),  dopo  le  parole
"spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi," sono
inserite le seguenti: "nonche' attivita' che abbiano luogo in sale da
ballo, discoteche e locali assimilati,"; 
    c) all'articolo 13, comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: "Ferma restando  l'applicazione  delle  eventuali  sanzioni
previste  dall'ordinamento  sportivo,  dopo  una   violazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, relative alla
capienza consentita e al possesso di una delle  certificazioni  verdi
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire  dalla
seconda  violazione,  commessa  in  giornata  diversa,  la   sanzione
amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.". 
  2.  All'articolo  4  del  decreto-legge  6  agosto  2021,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
i commi 2 e 3 sono abrogati. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11
ottobre 2021.