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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 luglio 2021, n. 136

Regolamento recante adozione delle linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). (21G00144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/10/2021)
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vigente al 30/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-10-2021
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» e, in  particolare,  l'articolo  1,  comma  133,
terzo periodo, secondo cui «Il Ministro della salute, con decreto  di
natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano,  adotta  linee  di  azione  per  garantire  le
prestazioni  di  prevenzione,  cura  e  riabilitazione  rivolte  alle
persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP)»; 
  Vista  la  legge  23  dicembre   1978,   n.   833,   e   successive
modificazioni,   recante   «Istituzione   del   servizio    sanitario
nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino  della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a   norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre  1992,  n.  421  e  successive
modificazioni ed integrazioni»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997,  n.  59»,  ed  in  particolare  l'articolo
47-bis  il  quale  prevede  che,  nell'ambito  e  con  finalita'   di
salvaguardia e di gestione integrata dei  servizi  socio  sanitari  e
della tutela alla dignita' della persona umana e  alla  salute,  sono
attribuite al  Ministero  della  salute,  tra  l'altro,  le  funzioni
spettanti allo Stato in materia di tutela della  salute  umana  e  di
coordinamento del Sistema sanitario nazionale; 
  Visto  il  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.   158,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; 
  Visto l'articolo 1,  comma  133,  primo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, che prevede  che  «Nell'ambito  delle  risorse
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai  sensi
del comma 556, a decorrere  dall'anno  2015,  una  quota  pari  a  50
milioni di euro e' annualmente destinata alla prevenzione, alla  cura
e alla riabilitazione delle patologie  connesse  alla  dipendenza  da
gioco d'azzardo  come  definita  dall'Organizzazione  mondiale  della
sanita'»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)», ed in particolare l'articolo 1, comma 946,  che
cosi' recita: «Al fine di garantire le  prestazioni  di  prevenzione,
cura  e  riabilitazione  rivolte  alle  persone  affette  dal   gioco
d'azzardo  patologico  (GAP),   come   definito   dall'Organizzazione
mondiale della sanita', presso il Ministero della salute e' istituito
il Fondo per  il  gioco  d'azzardo  patologico  (GAP).  Il  Fondo  e'
ripartito tra le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano sulla base di criteri determinati con  decreto  del  Ministro
della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente
e' autorizzata la spesa di 50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2016»; 
  Considerato che  il  Gioco  d'azzardo  patologico  (GAP)  e'  stato
definito dal Diagnostic and Statistical Manual  of  Mental  Disorders
(DSM-IV)   come   un   «comportamento   persistente,   ricorrente   e
maladattativo di  gioco,  che  compromette  le  attivita'  personali,
familiari o lavorative»  e  che  nel  2013  l'American  Psychological
Association (APA) ha elaborato per il  GAP  la  nuova  denominazione,
piu' aggiornata e scientificamente corretta, di  «Disturbo  da  Gioco
d'Azzardo  (DGA)»,  che  e'  stata  recepita   nel   Diagnostic   and
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V 2013); 
  Visto, altresi', l'articolo 1, comma  133,  quarto  periodo,  della
citata legge n. 190 del 2014, che  trasferisce  presso  il  Ministero
della salute l'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma
10, quarto periodo, del decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze 12 agosto  2019,  con  cui  e'
stato ricostituito presso il Ministero  della  salute  l'Osservatorio
per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e  il  fenomeno
della dipendenza grave (di seguito Osservatorio) ed, in  particolare,
l'articolo 1, comma 2; 
  Visto il decreto del Direttore generale  della  Direzione  generale
della prevenzione  sanitaria  del  2  dicembre  2019  di  nomina  dei
componenti dell'Osservatorio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  12
gennaio  2017,  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; 
  Vista l'intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28
dicembre  2015,  n.  208,  tra  Governo,  Regioni  ed   Enti   locali
concernente le  caratteristiche  dei  punti  di  raccolta  del  gioco
pubblico", sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 7
settembre 2017 (Rep. atti n. 103/CU); 
  Viste  le  linee  di  azione  per  garantire  le   prestazioni   di
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle  persone  affette  da
disturbo da gioco d'azzardo (DGA), approvate dall'Osservatorio  nella
seduta del 16 dicembre 2019; 
  Considerato che le anzidette linee di  azione  sono  finalizzate  a
migliorare gli interventi di prevenzione, la qualita' dell'assistenza
per le persone con problemi  di  Disturbo  da  Gioco  d'Azzardo  e  a
rendere omogeneo, efficace e di  qualita'  il  percorso  diagnostico,
terapeutico ed assistenziale del paziente e dei suoi familiari, cosi'
come descritto nelle sue articolazioni; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  provvedere   all'adozione   delle   sopra
richiamate linee di azione; 
  Visto il parere interlocutorio  del  Consiglio  di  Stato  espresso
dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  del  7
giugno 2018; 
  Visto il parere interlocutorio  del  Consiglio  di  Stato  espresso
dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del  20
ottobre 2020; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 17 dicembre 2020; 
  Acquisito il parere definitivo  del  Consiglio  di  Stato  espresso
dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del  12
gennaio 2021; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
in data 15 marzo 2021, e la nota del 22 giugno 2021 con la  quale  il
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  ha  preso  atto  della   comunicazione
effettuata; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Le linee di azione per garantire le prestazioni di  prevenzione,
cura  e  riabilitazione  rivolte  alle  persone  affette  dal   Gioco
d'azzardo  patologico  (GAP),  definito  anche  Disturbo   da   gioco
d'azzardo (DGA) dal  Diagnostic  and  Statistical  Manual  of  Mental
Disorders  (DSM-V  2013),  sono  individuate  nell'allegato  A,   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del Testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  133,  terzo
          periodo, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  recante
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015): 
                «133. (Omissis). 
                Il Ministro  della  salute,  con  decreto  di  natura
          regolamentare,  previa  intesa  in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, adotta  linee  di
          azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura  e
          riabilitazione  rivolte  alle  persone  affette  dal  gioco
          d'azzardo patologico (GAP).». 
              - La legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  e  successive
          modificazioni, reca  «Istituzione  del  servizio  sanitario
          nazionale». 
              - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni, reca «Riordino  della  disciplina
          in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1  della  legge
          23 ottobre 1992, n. 421». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  47-bis  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59»: 
                «Art.   47-bis   (Istituzione   del    Ministero    e
          attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero della salute. 
                2. Nell'ambito e con finalita' di salvaguardia  e  di
          gestione  integrata  dei  servizi  socio-sanitari  e  della
          tutela dei diritti alla dignita' della persona umana e alla
          salute, sono attribuite al Ministero le funzioni  spettanti
          allo Stato in materia di  tutela  della  salute  umana,  di
          coordinamento del sistema sanitario nazionale, di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti  i
          profili di carattere finanziario, di  sanita'  veterinaria,
          di tutela della salute nei luoghi di lavoro,  di  igiene  e
          sicurezza degli alimenti. 
                3.  Al  Ministero  sono  trasferite,   con   inerenti
          risorse,  le  funzioni  del  Ministero  della  sanita'.  Il
          Ministero,  con  modalita'   definite   d'intesa   con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          esercita la vigilanza sull'Agenzia per i  servizi  sanitari
          regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          115.». 
              -  Il  decreto-legge  13   dicembre   2012,   n.   158,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
          n.  189,  reca  «Disposizioni  urgenti  per  promuovere  lo
          sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di  tutela
          della salute». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  133,  primo
          periodo della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
                «133.  Nell'ambito   delle   risorse   destinate   al
          finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi del
          comma 556, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a  50
          milioni di euro e' annualmente destinata alla  prevenzione,
          alla cura e alla riabilitazione  delle  patologie  connesse
          alla  dipendenza   da   gioco   d'azzardo   come   definita
          dall'Organizzazione mondiale della sanita'.». 
              - La legge 28 dicembre 2015, n. 208, reca «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2016).». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  946,  della
          citata legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
                «946.  Al  fine  di  garantire  le   prestazioni   di
          prevenzione, cura e  riabilitazione  rivolte  alle  persone
          affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP), come definito
          dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita',  presso   il
          Ministero della salute e' istituito il Fondo per  il  gioco
          d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo e'  ripartito  tra  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          base di criteri determinati con decreto del Ministro  della
          salute, da emanare entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  Per
          la dotazione del Fondo di  cui  al  periodo  precedente  e'
          autorizzata  la  spesa  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  comma  133,  quarto
          periodo, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
                «133. (Omissis). 
                Al fine del monitoraggio della dipendenza  dal  gioco
          d'azzardo e  dell'efficacia  delle  azioni  di  cura  e  di
          prevenzione intraprese, l'osservatorio istituito  ai  sensi
          dell'articolo   7,   comma   10,   quarto   periodo,    del
          decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,  e'
          trasferito al Ministero della salute.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  7,  comma  10,  quarto
          periodo, del citato decreto-legge  13  settembre  2012,  n.
          158, convertito, con modificazioni, dalla legge, 8 novembre
          2012, n. 189: 
                «Art.  7.  Disposizioni  in  materia  di  vendita  di
          prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare
          la ludopatia e per l'attivita' sportiva non  agonistica.  -
          (Omissis). 
                10. (Omissis). 
                Presso l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato  e,  a  seguito  della  sua  incorporazione,   presso
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e' istituito,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  un
          osservatorio  di  cui  fanno  parte,   oltre   ad   esperti
          individuati dai Ministeri  della  salute,  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo  economico
          e dell'economia e  delle  finanze,  anche  esponenti  delle
          associazioni rappresentative delle famiglie e dei  giovani,
          nonche' rappresentanti dei comuni, per valutare  le  misure
          piu' efficaci  per  contrastare  la  diffusione  del  gioco
          d'azzardo  e  il  fenomeno  della  dipendenza   grave.   Ai
          componenti  dell'osservatorio  non  e'  corrisposto   alcun
          emolumento, compenso o rimborso di spese.». 
              - Il decreto del Ministro della salute, di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle finanze 12  agosto  2019,
          reca «Ricostituzione  dell'Osservatorio  per  il  contrasto
          della diffusione del gioco d'azzardo e  il  fenomeno  della
          dipendenza grave». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          del 12 gennaio 2017, reca «Definizione e aggiornamento  dei
          livelli essenziali di assistenza, di  cui  all'articolo  1,
          comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  936,  della
          citata legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
                «936. Entro il 30 aprile 2016, in sede di  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, sono definite le  caratteristiche  dei
          punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonche' i
          criteri  per  la  loro   distribuzione   e   concentrazione
          territoriale, al fine di garantire i  migliori  livelli  di
          sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine  pubblico
          e della pubblica fede  dei  giocatori  e  di  prevenire  il
          rischio di accesso dei minori di eta'. Le intese  raggiunte
          in sede di Conferenza unificata sono recepite  con  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti.». 
              - L'Intesa 7 settembre 2017,  n.  103/CU  tra  Governo,
          Regioni ed Enti locali, ai sensi dell'art.  1,  comma  936,
          della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208, concerne  le
          caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».