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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 3 agosto 2021, n. 129

Regolamento recante adeguamento della tariffa di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161. (21G00138)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/10/2021
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Testo in vigore dal: 9-10-2021
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 80, comma 12, del decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, il quale prevede che «Il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, con proprio decreto, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  stabilisce  le  tariffe   per   le
operazioni di revisione  svolte  dal  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonche' quelle  inerenti
ai controlli periodici sulle officine  ed  ai  controlli  a  campione
effettuati dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10»; 
  Visto l'articolo 1, comma 705, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, il quale prevede che «Al fine di adeguare  la  tariffa  relativa
alla revisione dei veicoli a motore  e  dei  loro  rimorchi,  di  cui
all'articolo  80  del  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, ai sensi del comma 12 del citato  articolo  80,  con
proprio decreto, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, modifica la tariffa prevista dall'articolo  2,  comma
1, del regolamento di cui al decreto del  Ministro  dei  trasporti  2
agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari a 9,95 euro.»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in  particolare,
l'articolo 5,  comma  1,  che  ha  ridenominato  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti in Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n.  161,
di adozione del «Regolamento  recante  la  fissazione  delle  tariffe
applicabili  alle  operazioni  di  revisione  dei  veicoli»   e,   in
particolare, l'articolo 2, comma 1, che fissa in € 45,00  la  tariffa
relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi svolte presso le officine autorizzate; 
  Ritenuto necessario adeguare la predetta tariffa in  attuazione  di
quanto previsto dal citato articolo 1, comma 705, della legge n.  178
del 2020; 
  Visto l'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
che prevede «A titolo di misura compensativa dell'aumento di  cui  al
comma 705, per i tre anni successivi alla data di entrata  in  vigore
del decreto di cui al  medesimo  comma,  e'  riconosciuto  un  buono,
denominato "buono veicoli sicuri", ai proprietari di veicoli a motore
che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo  e
l'eventuale  rimorchio  alle   operazioni   di   revisione   di   cui
all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono puo' essere riconosciuto
per un solo veicolo a motore e per  una  sola  volta.  L'importo  del
buono e' pari a 9,95 euro. Il buono  di  cui  al  presente  comma  e'
riconosciuto nel limite  delle  risorse  di  cui  al  comma  707  del
presente articolo. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
con proprio decreto, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente  legge,  definisce  le  modalita'  di  attuazione  del
presente comma»; 
  Ritenuto  necessario  indicare  la  decorrenza  dell'aumento  della
tariffa relativa alla revisione dei  veicoli  a  motore  e  dei  loro
rimorchi, in attuazione di quanto previsto  dal  citato  articolo  1,
comma 705, della legge n. 178 del 2020, al fine di evitare incertezze
applicative, nonche' per assicurare  la  contestualita'  temporale  e
operativa tra  l'aumento  della  tariffa  e  la  misura  compensativa
prevista dall'articolo 1, comma 706, della medesima legge n. 178  del
2020; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 giugno 2021; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del  1988
effettuata con nota prot. n. 25101 del 2 luglio 2021 e la  successiva
comunicazione  della  Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri -
Dipartimento per gli affari giuridici  e  legislativi  del  giorno  8
luglio 2021, prot. n. 8063 P-.; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
   Modifica dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti 
                        2 agosto 2007, n. 161 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dei  trasporti
2 agosto 2007, n. 161,  le  parole  «e'  fissata  in  €  45,00»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' fissata in € 54,95». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  Testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'articolo 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  l'articolo  80,  comma  12,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada): 
                Art. 80 (Revisioni). - (Omissis). 
                12. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
          con  proprio  decreto,  di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le
          operazioni di  revisione  svolte  dal  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri e dalle imprese  di  cui  al  comma  8,
          nonche'  quelle  inerenti  ai  controlli  periodici   sulle
          officine  ed  ai  controlli  a  campione   effettuati   dal
          Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   -
          Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del  comma
          10. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 705,  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2021-2023): 
                «(Omissis). 
                705. Al fine di adeguare  la  tariffa  relativa  alla
          revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di  cui
          all'articolo 80 del codice della strada, di cui al  decreto
          legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma  12  del
          citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          modifica la tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1,  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti  2
          agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari a 9,95
          euro. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 5 del  decreto-legge  1°  marzo
          2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in  materia  di  riordino
          delle  attribuzioni  dei   Ministeri),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102  del  29  aprile
          2021: 
                «Art. 5 (Disposizioni concernenti il Ministero  delle
          infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili).  -  1.  Il
          "Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti"   e'
          ridenominato  "Ministero  delle  infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili". 
                2. Le denominazioni "Ministro delle infrastrutture  e
          della   mobilita'   sostenibili"   e    "Ministero    delle
          infrastrutture    e    della     mobilita'     sostenibili"
          sostituiscono,  a  ogni   effetto   e   ovunque   presenti,
          rispettivamente,   le   denominazioni    "Ministro    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti"   e   "Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti".». 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 2 agosto 2007, n.  161  (Regolamento  recante  la
          fissazione delle tariffe  applicabili  alle  operazioni  di
          revisione  dei  veicoli),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2007. 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 706 e 707, della legge
          30 dicembre 2020, n.  178  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2021  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2021-2023): 
                «(Omissis). 
                706. A titolo di misura compensativa dell'aumento  di
          cui al comma 705, per i tre anni successivi  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma,  e'
          riconosciuto un buono, denominato "buono  veicoli  sicuri",
          ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo
          temporale sottopongono il  proprio  veicolo  e  l'eventuale
          rimorchio alle operazioni di revisione di cui  all'articolo
          80, comma 8, del codice della strada,  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il  buono  puo'  essere
          riconosciuto per un solo veicolo a motore e  per  una  sola
          volta. L'importo del buono e' pari a 9,95 euro. Il buono di
          cui al presente comma  e'  riconosciuto  nel  limite  delle
          risorse di cui al  comma  707  del  presente  articolo.  Il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con  proprio
          decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente  legge,  definisce  le  modalita'  di
          attuazione del presente comma. 
                707. Ai fini di cui al  comma  706,  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, e' istituito un fondo con  una  dotazione  di  4
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'articolo 2,  del  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007, n.  161
          (Regolamento   recante   la   fissazione   delle    tariffe
          applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli), come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  2  (Revisioni  svolte   presso   le   officine
          autorizzate). - 1. La tariffa relativa alle  operazioni  di
          revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite
          dalle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992 e' fissata in  euro  54,95  che
          l'utente    corrisponde     anticipatamente     all'impresa
          interessata. A tale tariffa e' aggiunta quella prevista  al
          punto 2) della tabella 3) allegata alla legge  1°  dicembre
          1986, n. 870, che l'utente corrisponde anticipatamente  con
          le modalita' previste dall'articolo  1,  per  l'annotazione
          dell'esito della revisione sulla carta di circolazione.».