stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 3 agosto 2021, n. 129

Regolamento recante adeguamento della tariffa di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161. (21G00138)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/10/2021
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  9-10-2021

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale prevede che «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10»;
Visto l'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che «Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari a 9,95 euro.»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, che ha ridenominato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, di adozione del «Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che fissa in € 45,00 la tariffa
relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi svolte presso le officine autorizzate;
Ritenuto necessario adeguare la predetta tariffa in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 1, comma 705, della legge n. 178 del 2020;
Visto l'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che prevede «A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 705, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato "buono veicoli sicuri", ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari a 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 707 del presente articolo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione del presente comma»;
Ritenuto necessario indicare la decorrenza dell'aumento della tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 1, comma 705, della legge n. 178 del 2020, al fine di evitare incertezze applicative, nonché per assicurare la contestualità temporale e operativa tra l'aumento della tariffa e la misura compensativa prevista dall'articolo 1, comma 706, della medesima legge n. 178 del 2020;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 giugno 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 effettuata con nota prot. n. 25101 del 2 luglio 2021 e la successiva comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi del giorno 8 luglio 2021, prot. n. 8063 P-.;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifica dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti
2 agosto 2007, n. 161
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, le parole «è fissata in € 45,00» sono
sostituite dalle seguenti: «è fissata in € 54,95».
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):
Art. 80 (Revisioni). - (Omissis).
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«(Omissis).
705. Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari a 9,95 euro.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021:
«Art. 5 (Disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili). - 1. Il "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" è ridenominato "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili".
2. Le denominazioni "Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" e "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" e "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".».
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161 (Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2007.
- Si riporta l'articolo 1, commi 706 e 707, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«(Omissis).
706. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 705, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato "buono veicoli sicuri", ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari a 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 707 del presente articolo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione del presente comma.
707. Ai fini di cui al comma 706, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. (Omissis).».
- Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161 (Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli), come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Revisioni svolte presso le officine autorizzate). - 1. La tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dalle imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 è fissata in euro 54,95 che l'utente corrisponde anticipatamente all'impresa interessata. A tale tariffa è aggiunta quella prevista al punto 2) della tabella 3) allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, che l'utente corrisponde anticipatamente con le modalità previste dall'articolo 1, per l'annotazione dell'esito della revisione sulla carta di circolazione.».