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DECRETO-LEGGE 23 giugno 2021, n. 92

Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport. (21G00108)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/2021)
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Testo in vigore dal:  24-6-2021 al: 7-8-2021
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli uffici del Ministero della transizione ecologica al fine di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito europeo e internazionale, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevedendo altresì la dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri dal Ministero della transizione ecologica;
Ritenuta la necessità di potenziare le strutture dei Commissari per il contrasto al dissesto idrogeologico e di rivedere la procedura di nomina dei Commissari per i siti di interesse nazionale di Crotone e di Brescia Caffaro, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi;
Considerata altresì la straordinaria necessità di prevedere un regime transitorio della disciplina di valutazione di impatto ambientale come da ultimo modificata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva realizzazione degli interventi previsti in vista delle Olimpiadi di Cortina 2026 nonché per assicurare al CONI una propria ed effettiva dotazione organica per il compimento dei suoi fini istituzionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 2021;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della difesa e per la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Assunzione personale Ministero della transizione ecologica
1. Al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito UE e con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, per il biennio 2021-2022 il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare in Area III in possesso di laurea specialistica nelle discipline tecniche di ingegneria, fisica, architettura, economia, scienze biologiche, scienze chimiche, scienze geologiche e geofisiche, scienze della comunicazione, scienze naturali, ambientali, agrarie e forestali, scienze statistiche e informatica. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge n. 44 del 2021.
2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la dotazione organica del Ministero della transizione ecologica è incrementata di 155 unità di personale di area terza.
4. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo le parole «nell'anno 2022» sono sostituite seguenti: «nell'anno 2026», le parole «nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2027»; le parole «nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2028»; le parole «nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2029» e le parole «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2030»;
b) il quinto e sesto periodo sono soppressi.
5. A seguito del completamento delle procedure di cui al comma 1, le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica e la Sogesid S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto ai sensi del medesimo comma 1.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 8.901.122 per l'anno 2022 e euro 10.681.346 annui decorrere dal 2023, si provvede quanto ad euro 1.755.726 per l'anno 2022 e a euro 2.106.871 a decorrere dall'anno 2023 nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, maturate e disponibili, dell'amministrazione, e quanto ad euro 7.145.396 per l'anno 2022 e ad euro 8.574.475 a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.