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DECRETO-LEGGE 8 giugno 2021, n. 79

Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. (21G00090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2021, n. 112 (in G.U. 07/08/2021, n.188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2021)
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vigente al 30/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-12-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 339, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, recante istituzione del «Fondo assegno universale e servizi alla
famiglia»; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
in base al quale il Fondo di cui all'articolo  1,  comma  339,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 3.012,1 milioni di
euro per l'anno 2021; 
  Vista la legge 1° aprile 2021, n. 46, recante  «Delega  al  governo
per riordinare, semplificare e potenziare le misure  a  sostegno  dei
figli a carico attraverso l'assegno unico e universale»; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza  di  introdurre,
in via temporanea e nelle more dell'adozione dei decreti  legislativi
attuativi della legge n.  46  del  2021,  misure  immediate  volte  a
sostenere la genitorialita' e favorire la natalita'; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza,  pertanto,  di
riconoscere un «assegno temporaneo per figli minori»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 giugno 2021; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze,  del  Ministro  per  le  pari
opportunita' e  la  famiglia  e  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                Assegno temporaneo per i figli minori 
 
  1. In via temporanea, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al ((28
febbraio  2022)),  ai  nuclei  familiari  che  non  abbiano   diritto
all'assegno per  il  nucleo  familiare  di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 maggio  1988,  n.  153,  e'  riconosciuto  un  assegno
temporaneo su  base  mensile,  a  condizione  che  al  momento  della
presentazione della domanda e per  tutta  la  durata  del  beneficio,
siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: 
    a) con riferimento ai  requisiti  di  cittadinanza,  residenza  e
soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente: 
      1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro  dell'Unione
europea, o suo familiare, titolare del diritto  di  soggiorno  o  del
diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato
non appartenente all'Unione  europea  in  possesso  del  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  o  del  permesso  di
soggiorno per  motivi  di  lavoro  o  di  ricerca  di  durata  almeno
semestrale; 
      2) essere soggetto al pagamento  dell'imposta  sul  reddito  in
Italia; 
      3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i  figli  a
carico di eta' inferiore ai diciotto anni compiuti; 
      4) essere residente in Italia da almeno  due  anni,  anche  non
continuativi, ovvero essere titolare di  un  contratto  di  lavoro  a
tempo  indeterminato  o  a  tempo  determinato   di   durata   almeno
semestrale; 
    b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare
del richiedente deve  essere  in  possesso  di  un  indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal regolamento
di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, in corso  di  validita',  calcolato  ai  sensi
dell'articolo 7 del  medesimo  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 
                                                                ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230  ha  disposto  (con  l'art.  11,
comma 1, lettera a)) che "Il beneficio di cui alla  presente  lettera
e' riconosciuto secondo le modalita' disciplinate dagli articoli da 1
a 4 del citato decreto-legge n. 79 del 2021 e nel limite di spesa  di
440 milioni di euro per l'anno 2022".