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DECRETO-LEGGE 8 giugno 2021, n. 79

Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. (21G00090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2021, n. 112 (in G.U. 07/08/2021, n.188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2021)
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Testo in vigore dal: 9-6-2021
al: 7-8-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 339, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, recante istituzione del «Fondo assegno universale e servizi alla
famiglia»; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
in base al quale il Fondo di cui all'articolo  1,  comma  339,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 3.012,1 milioni di
euro per l'anno 2021; 
  Vista la legge 1° aprile 2021, n. 46, recante  «Delega  al  governo
per riordinare, semplificare e potenziare le misure  a  sostegno  dei
figli a carico attraverso l'assegno unico e universale»; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza  di  introdurre,
in via temporanea e nelle more dell'adozione dei decreti  legislativi
attuativi della legge n.  46  del  2021,  misure  immediate  volte  a
sostenere la genitorialita' e favorire la natalita'; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza,  pertanto,  di
riconoscere un «assegno temporaneo per figli minori»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 giugno 2021; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze,  del  Ministro  per  le  pari
opportunita' e  la  famiglia  e  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                Assegno temporaneo per i figli minori 
 
  1. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31  dicembre  2021,  ai
nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno  per  il  nucleo
familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo  1988,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  maggio  1988,  n.
153, e'  riconosciuto  un  assegno  temporaneo  su  base  mensile,  a
condizione che al momento della presentazione  della  domanda  e  per
tutta la durata del beneficio, siano in possesso  congiuntamente  dei
seguenti requisiti: 
    a)  con  riferimento  ai  requisiti  di  accesso,   cittadinanza,
residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente: 
      1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro  dell'Unione
europea, o suo familiare, titolare del diritto  di  soggiorno  o  del
diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato
non appartenente all'Unione  europea  in  possesso  del  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  o  del  permesso  di
soggiorno per  motivi  di  lavoro  o  di  ricerca  di  durata  almeno
semestrale; 
      2) essere soggetto al pagamento  dell'imposta  sul  reddito  in
Italia; 
      3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i  figli  a
carico sino al compimento del diciottesimo anno d'eta'; 
      4) essere residente in Italia da almeno  due  anni,  anche  non
continuativi, ovvero essere titolare di  un  contratto  di  lavoro  a
tempo  indeterminato  o  a  tempo  determinato   di   durata   almeno
semestrale; 
    b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare
del richiedente deve  essere  in  possesso  di  un  indicatore  della
situazione  economica  equivalente  (ISEE)  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159,  in
corso di validita', calcolato ai sensi dell'articolo 7  del  medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159.