stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo. (21G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
nascondi
vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  28-2-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 52

Abrogazioni
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
c) l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
2-bis. All'articolo 67, primo comma, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da «, e quelli erogati» a «associazioni sportive dilettantistiche» sono soppresse.
((8))
2-ter. All'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le parole: «riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Speranza, Ministro della salute

Bianchi, Ministro dell'istruzione

Messa, Ministro dell'università e della ricerca

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Guerini, Ministro della difesa

Cartabia, Ministro della giustizia

Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

--------------
AGGIORNAMENTO (8)

È stato ripristinato il testo già in vigore dal 17-11-2022 a seguito della soppressione della lettera c) dell'art. 16, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, che disponeva la modifica del comma 2-bis del presente articolo, ad opera della L. 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. medesimo.