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DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30

Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. (21G00040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 maggio 2021, n. 61 (in G.U. 12/05/2021, n. 112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/2021)
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Testo in vigore dal: 13-5-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 32 e 117, commi 2 e 3, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica  e   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  integrare  il
quadro delle vigenti  misure  di  contenimento  alla  diffusione  del
predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di  prevenzione
e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica; 
  Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere
interventi di sostegno per lavoratori con  figli  minori  durante  il
periodo di sospensione dell'attivita' didattica  in  presenza,  della
durata dell'infezione da SARS Covid-19,  nonche'  alla  durata  della
quarantena, del figlio; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con  i  Ministri  per  gli  affari
regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, per le  pari
opportunita' e la famiglia, per la  pubblica  amministrazione  e  del
lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Ulteriori   misure   per   contenere   e   contrastare    l'emergenza
                     epidemiologica da COVID-19 
 
  1. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e  nella  giornata  del  6  aprile
2021, nelle regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano  i  cui
territori si collocano in zona gialla ai sensi dell'articolo 1, comma
16-septies, lettera d), del decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,  si
applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.  35,  per  la  zona
arancione di cui all'articolo 1, comma 16-septies,  lettera  b),  del
decreto-legge n. 33 del 2020. 
  2. Dal  15  marzo  al  6  aprile  2021,  le  misure  stabilite  dai
provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del  2020
per la zona rossa di cui all'articolo 1,  comma  16-septies,  lettera
c), del decreto-legge n.  33  del  2020,  si  applicano  anche  nelle
regioni e Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  individuate  con
ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo  1,  comma
16-bis, del decreto-legge n. 33 del  2020,  nelle  quali  l'incidenza
cumulativa settimanale dei contagi  e'  superiore  a  250  casi  ogni
100.000  abitanti,  sulla  base   dei   dati   validati   dell'ultimo
monitoraggio disponibile. 
  3. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021,  i  Presidenti  delle  regioni  e
delle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono   disporre
l'applicazione  delle  misure  stabilite  per  la  zona   rossa   dai
provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020,
nonche' ulteriori,  motivate,  misure  piu'  restrittive  tra  quelle
previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020: 
    a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa  settimanale  dei
contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; 
    b) nelle aree in cui la circolazione di  varianti  di  SARS-CoV-2
determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave. 
  4. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e  nella  giornata  del  6  aprile
2021, nelle regioni e Province autonome di  Trento  e  Bolzano  nelle
quali si applicano le misure stabilite  per  la  zona  arancione,  e'
consentito,  in  ambito  comunale,  lo  spostamento  verso  una  sola
abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale
compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due  persone
ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai  minori  di
anni  14  sui  quali  tali  persone  esercitino  la   responsabilita'
genitoriale e alle persone  con  disabilita'  o  non  autosufficienti
conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non e' consentito
nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la  zona
rossa. 
  5. Nei  giorni  3,  4  e  5  aprile  2021,  sull'intero  territorio
nazionale, ad eccezione della zona bianca,  si  applicano  le  misure
stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2  del  decreto-legge
n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni e'  consentito,
in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo. 
  6.  Le  regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'ambito del monitoraggio previsto dall'articolo 1, comma 16,  del
decreto-legge n. 33 del 2020, comunicano  giornalmente  al  Ministero
della salute il numero dei tamponi  eseguiti  sulla  popolazione.  La
cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020 ne verifica l'adeguatezza e la congruita'  dal  punto  di  vista
quantitativo in relazione al livello di  circolazione  del  virus  in
sede locale. 
  7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e  5
e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge  n.  19  del
2020. 
  ((7-bis.  Nell'ambito  delle  ulteriori  misure  per  contenere   e
contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  allo  scopo  di
assicurare l'operativita' del nuovo  ospedale  e  centro  di  ricerca
applicata  "Mater  Olbia",  per  la  regione  Sardegna,  nel  periodo
2021-2026, ai fini del rispetto dei parametri  del  numero  di  posti
letto per mille abitanti previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera
c),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si tiene  conto
dei posti letto accreditati per tale struttura. La  regione  Sardegna
assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al
Ministero  della  salute,   l'approvazione   di   un   programma   di
riorganizzazione della rete ospedaliera il quale  garantisca  che,  a
decorrere dal 1° gennaio 2027, i predetti parametri siano  rispettati
includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella
citata struttura. 
  7-ter. In considerazione di quanto  previsto  al  comma  7-bis  del
presente articolo, all'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge  31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2023"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2026". 
  7-quater. E' consentito alla regione Sardegna  riconoscere  per  un
biennio al predetto ospedale "Mater Olbia" i costi di  funzionamento,
al netto dei ricavi ottenuti  dalle  prestazioni,  nelle  more  della
piena operativita' della  medesima  struttura.  La  regione  Sardegna
assicura annualmente la copertura dei maggiori oneri nell'ambito  del
bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296. Il riconoscimento di cui al presente  comma
e' effettuato in deroga all'articolo 8-sexies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502. 
  7-quinquies. Il  Ministero  della  salute  e  la  regione  Sardegna
assicurano il monitoraggio relativamente alle attivita' assistenziali
poste in essere con l'ospedale e centro di ricerca  applicata  "Mater
Olbia", alla qualita' dell'offerta clinica, alla  piena  integrazione
dell'ospedale con la rete  sanitaria  pubblica  nonche'  al  recupero
della mobilita' sanitaria passiva e alla mobilita'  sanitaria  attiva
realizzata.  Il  Ministero  della  salute  redige   annualmente   una
relazione sul monitoraggio effettuato ai sensi del presente  comma  e
la trasmette alla regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e alle Camere)).