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LEGGE 26 febbraio 2021, n. 21

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonchè in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto". (21G00025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2021
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 2-3-2021
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante  disposizioni
urgenti in  materia  di  termini  legislativi,  di  realizzazione  di
collegamenti digitali, di esecuzione della  decisione  (UE,  EURATOM)
2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia  di
recesso del Regno Unito dall'Unione europea, e' convertito  in  legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Il decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e  il  decreto-legge  30
gennaio 2021, n. 7, sono  abrogati.  Restano  validi  gli  atti  e  i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e  i
rapporti giuridici sorti sulla base  dei  medesimi  decreti-legge  15
gennaio 2021, n. 3, e 30 gennaio 2021, n. 7. 
  3. Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, e' abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182. 
  4. Al fine di  consentire  lo  svolgimento  di  accertamenti  sulle
eventuali responsabilita' istituzionali in merito alla gestione della
comunita'  «Il  Forteto»  e  una  piu'  approfondita  istruttoria  in
relazione all'adozione di misure organizzative e strumentali  per  il
corretto  funzionamento  della   struttura,   il   termine   previsto
dall'articolo 8, comma 1,  della  legge  8  marzo  2019,  n.  21,  e'
prorogato  al  31  dicembre  2021,  in  conseguenza   del   protrarsi
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
  5. Le spese per il funzionamento  della  Commissione  di  cui  alla
legge 8 marzo 2019, n. 21,  sono  stabilite  nel  limite  massimo  di
50.000 euro per l'anno 2021 e sono  poste  per  meta'  a  carico  del
bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del
bilancio interno della Camera dei deputati. 
  6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 26 febbraio 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
          Avvertenza: 
              Il decreto-legge 31 dicembre 2020,  n.  183,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          323 del 31 dicembre 2020. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 34.