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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 10

Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/2021
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Testo in vigore dal: 20-2-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare, l'articolo 6, che delega il  Governo  all'emanazione  di
uno o piu' decreti legislativi  per  il  compiuto  adeguamento  della
normativa  nazionale  alle  disposizioni   della   decisione   quadro
2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle  procedure
di consegna tra Stati membri; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa al mandato  d'arresto  europeo  e  alle  procedure  di
consegna tra Stati membri; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 2021; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
     Modifiche all'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69 
 
  1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole: «nei limiti in cui tali disposizioni non
sono  incompatibili   con   i   principi   supremi   dell'ordinamento
costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche'  in  tema  di
diritti di liberta' e del giusto processo» sono soppresse; 
    b) il comma 3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  L'Italia  da'
esecuzione al mandato d'arresto europeo  in  base  al  principio  del
mutuo riconoscimento, conformemente alle disposizioni della decisione
quadro e della presente legge,  sempre  che  il  mandato  di  arresto
europeo provenga da un'autorita' giudiziaria e che, quando sia emesso
al fine dell'esecuzione di una pena o  di  una  misura  di  sicurezza
privative della liberta'  personale,  la  sentenza  da  eseguire  sia
esecutiva.»; 
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. Il mandato  di  arresto  e'  eseguito  dalle  autorita'
competenti con la massima urgenza. 
      3-ter. L'Italia  non  da'  esecuzione  ai  mandati  di  arresto
europei emessi da uno Stato membro nei  cui  confronti  il  Consiglio
dell'Unione europea abbia sospeso  l'attuazione  del  meccanismo  del
mandato di arresto europeo per grave  e  persistente  violazione  dei
principi  sanciti  all'articolo  6,   paragrafo   1,   del   trattato
sull'Unione europea ai sensi del  punto  (10)  dei  consideranda  del
preambolo della decisione quadro.»; 
    d) dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti: 
      «4-quater. L'Italia continua ad applicare gli accordi o intese,
bilaterali o multilaterali, vigenti al  momento  dell'adozione  della
decisione quadro, quando essi contribuiscono ad una migliore  e  piu'
efficace realizzazione  delle  finalita'  della  decisione  quadro  e
semplificano o agevolano  ulteriormente  la  consegna  delle  persone
ricercate. 
      4-quinquies. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, su proposta  del  Ministro  della
giustizia, il  Governo  notifica  al  Consiglio  e  alla  Commissione
l'elenco  degli  specifici  accordi  e  intese,  indicati  al   comma
4-quater, che l'Italia intende continuare ad applicare.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi 2  e 3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art.  14.  (Decreti  legislativi). -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il testo dell'art. 6 della legge 4 ottobre  2019,  n.
          117 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2018),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita: 
              «Art. 6. Delega al Governo per il compiuto  adeguamento
          della normativa nazionale alle disposizioni della decisione
          quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto  europeo
          e  alle  procedure  di  consegna  tra   Stati   membri,   e
          disposizioni in materia di mandato  di  arresto  europeo  e
          procedure di consegna tra Stati membri 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  un  anno
          dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  con
          le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre
          2012,  n.  234,  acquisito  il  parere   delle   competenti
          Commissioni parlamentari, uno o  piu'  decreti  legislativi
          per il piu' compiuto adeguamento della normativa  nazionale
          alla decisione quadro 2002/584/GAI del  Consiglio,  del  13
          giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo  e  alle
          procedure di  consegna  tra  Stati  membri,  apportando  le
          opportune modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro per gli affari europei  e
          del Ministro della giustizia, di concerto  con  i  Ministri
          degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
          dell'economia e delle finanze. 
              3. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                a) armonizzare le disposizioni della legge 22  aprile
          2005, n. 69, alla decisione  quadro  2002/584/GAI,  sia  in
          relazione alla procedura di consegna  e  agli  obblighi  di
          informazione che alla disciplina  dei  motivi  di  rifiuto,
          prevedendo in particolare quali motivi  di  non  esecuzione
          facoltativa del mandato di arresto europeo quelli  indicati
          dall'articolo 4 della  decisione  quadro  2002/584/GAI,  al
          fine di assicurare il principio del mutuo riconoscimento  e
          la salvaguardia dei principi fondamentali dell'ordinamento,
          secondo quanto stabilito dall'articolo 1 e dal considerando
          (12) della decisione quadro, tenuto conto del principio  di
          presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da  parte
          degli  altri  Stati   membri,   come   interpretato   dalla
          giurisprudenza  della  Corte   di   giustizia   dell'Unione
          europea, e di quanto stabilito dal titolo I-bis  del  libro
          XI del codice di procedura penale; 
                b)   risolvere    i    contrasti    giurisprudenziali
          sull'interpretazione  dell'articolo  31   della   decisione
          quadro 2002/584/GAI, prevedendo che si  possano  continuare
          ad  applicare   gli   accordi   o   intese   bilaterali   o
          multilaterali  vigenti  al  momento   dell'adozione   della
          decisione  quadro  se  contribuiscono  a   semplificare   o
          agevolare ulteriormente la consegna del ricercato. 
              4. In sede di esercizio della delega in conformita'  ai
          criteri di cui al  comma  3,  lettera  a),  possono  essere
          apportate anche le opportune modifiche alle disposizioni di
          cui agli articoli 18 e 18-bis della legge 22  aprile  2005,
          n. 69, come rispettivamente  modificato  e  introdotto  dal
          comma 5 del presente articolo. 
              5. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
                «Art.  18.  (Motivi  di  rifiuto  obbligatorio  della
          consegna). - 1. La corte di appello rifiuta la consegna nei
          seguenti casi: 
                  a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che  il
          mandato d'arresto  europeo  e'  stato  emesso  al  fine  di
          perseguire penalmente o di punire una persona a  causa  del
          suo sesso, della sua razza, della sua religione, della  sua
          origine etnica, della sua nazionalita', della  sua  lingua,
          delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze  sessuali
          oppure che la posizione di  tale  persona  possa  risultare
          pregiudicata per uno di tali motivi; 
                  b) se il diritto e' stato leso con il  consenso  di
          chi, secondo la legge italiana, puo' validamente disporne; 
                  c) se per la legge italiana  il  fatto  costituisce
          esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero e'
          stato determinato da caso fortuito o forza maggiore; 
                  d) se il fatto e' manifestazione della liberta'  di
          associazione, della liberta' di stampa o di altri mezzi  di
          comunicazione; 
                  e)  se  la  legislazione  dello  Stato  membro   di
          emissione non prevede i limiti massimi  della  carcerazione
          preventiva; 
                  f) se il mandato d'arresto europeo ha  per  oggetto
          un reato  politico,  fatte  salve  le  esclusioni  previste
          dall'articolo 11 della Convenzione  internazionale  per  la
          repressione degli attentati terroristici mediante  utilizzo
          di  esplosivo,  adottata  dall'Assemblea   generale   delle
          Nazioni  Unite  a  New  York  il  15  dicembre  1997,  resa
          esecutiva  dalla   legge   14   febbraio   2003,   n.   34;
          dall'articolo  1   della   Convenzione   europea   per   la
          repressione  del  terrorismo,  fatta  a  Strasburgo  il  27
          gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre  1985,
          n. 719; dall'articolo unico della legge  costituzionale  21
          giugno 1967, n. 1; 
                  g)  se  dagli  atti   risulta   che   la   sentenza
          irrevocabile, oggetto del mandato  d'arresto  europeo,  non
          sia  la  conseguenza  di  un  processo  equo  condotto  nel
          rispetto  dei   diritti   minimi   dell'accusato   previsti
          dall'articolo 6 della Convenzione per la  salvaguardia  dei
          diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata  a
          Roma il 4 novembre  1950,  resa  esecutiva  dalla  legge  4
          agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del protocollo n.  7
          a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il  22  novembre
          1984, reso esecutivo dalla legge  9  aprile  1990,  n.  98,
          statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in
          materia penale; 
                  h) se sussiste un serio  pericolo  che  la  persona
          ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura
          o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti; 
                  i) se la  persona  oggetto  del  mandato  d'arresto
          europeo era minore di anni 14 al momento della  commissione
          del  reato,  ovvero  se  la  persona  oggetto  del  mandato
          d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per
          cui si procede e' punito con una pena inferiore nel massimo
          a  nove  anni,  o  quando  la  restrizione  della  liberta'
          personale risulta incompatibile con i processi educativi in
          atto,  o  quando  l'ordinamento  dello  Stato   membro   di
          emissione non prevede differenze di trattamento  carcerario
          tra il minore di  anni  18  e  il  soggetto  maggiorenne  o
          quando, effettuati i necessari  accertamenti,  il  soggetto
          risulti  comunque  non   imputabile   o,   infine,   quando
          nell'ordinamento dello Stato membro  di  emissione  non  e'
          previsto  l'accertamento  della  effettiva   capacita'   di
          intendere e di volere; 
                  l) se il reato  contestato  nel  mandato  d'arresto
          europeo e'  estinto  per  amnistia  ai  sensi  della  legge
          italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato  italiano
          sul fatto; 
                  m) se risulta che la  persona  ricercata  e'  stata
          giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da
          uno degli Stati membri dell'Unione europea purche', in caso
          di condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia  in
          corso di esecuzione, ovvero non possa piu' essere  eseguita
          in forza delle leggi dello Stato membro che  ha  emesso  la
          condanna; 
                  n) se i fatti per  i  quali  il  mandato  d'arresto
          europeo e' stato emesso potevano essere giudicati in Italia
          e si sia gia' verificata la prescrizione del reato o  della
          pena; 
                  o) se e' stata pronunciata, in Italia, sentenza  di
          non luogo a procedere, salvo che sussistano  i  presupposti
          di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale  per
          la revoca della sentenza; 
                  p) se la persona richiesta in consegna e' una donna
          incinta o madre di prole di eta' inferiore a tre  anni  con
          lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto
          europeo emesso nel corso di un  procedimento,  le  esigenze
          cautelari  poste  a  base  del  provvedimento   restrittivo
          dell'autorita'   giudiziaria   emittente    risultino    di
          eccezionale gravita'; 
                  q) se il provvedimento cautelare in base  al  quale
          il  mandato  d'arresto  europeo  e'  stato  emesso  risulta
          mancante di motivazione; 
                  r) se la persona richiesta  in  consegna  beneficia
          per la legge italiana di immunita' che limitano l'esercizio
          o il proseguimento dell'azione penale; 
                  s) se la sentenza per la cui  esecuzione  e'  stata
          domandata la consegna contiene  disposizioni  contrarie  ai
          principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano»; 
              b) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: 
                «Art. 18-bis. (Motivi di  rifiuto  facoltativo  della
          consegna). - 1. La  corte  di  appello  puo'  rifiutare  la
          consegna nei seguenti casi: 
                  a) se, per lo stesso fatto che  e'  alla  base  del
          mandato d'arresto  europeo,  nei  confronti  della  persona
          ricercata, e' in corso un procedimento  penale  in  Italia,
          esclusa l'ipotesi  in  cui  il  mandato  d'arresto  europeo
          concerne  l'esecuzione  di  una  sentenza   definitiva   di
          condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea; 
                  b) se il mandato d'arresto europeo  riguarda  reati
          che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in
          tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo  assimilato
          al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi  al
          di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se
          la legge italiana non  consente  l'azione  penale  per  gli
          stessi reati commessi al di fuori del suo territorio; 
                  c) se il mandato d'arresto europeo e' stato  emesso
          ai fini della esecuzione di una pena o  di  una  misura  di
          sicurezza privative della liberta'  personale,  qualora  la
          persona ricercata sia cittadino  italiano  o  cittadino  di
          altro Stato membro dell'Unione europea, che  legittimamente
          ed effettivamente abbia residenza o dimora  nel  territorio
          italiano, sempre che la corte di appello disponga che  tale
          pena  o  misura  di  sicurezza  sia  eseguita   in   Italia
          conformemente al suo diritto interno». 
              6. Dall'esercizio  della  delega  non  devono  derivare
          oneri a carico della finanza pubblica.  Le  amministrazioni
          interessate   provvedono   ai   compiti   derivanti   dalle
          disposizioni di cui al presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - La decisione quadro 2002/584/GAI del  Consiglio,  del
          13 giugno 2002, relativa al  mandato  d'arresto  europeo  e
          alle procedure di consegna tra Stati membri  e'  pubblicata
          nella G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L 190. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 22 aprile  2005,  n.
          69, recante «Disposizioni per conformare il diritto interno
          alla decisione quadro 2002/584/GAI del  Consiglio,  del  13
          giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo  e  alle
          procedure di consegna tra Stati membri»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98,  come  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 1. (Disposizioni di principio e  definizioni).  -
          1. La presente legge attua,  nell'ordinamento  interno,  le
          disposizioni  della  decisione  quadro   2002/584/GAI   del
          Consiglio,  del  13  giugno  2002,  di  seguito  denominata
          «decisione quadro», relativa al mandato d'arresto europeo e
          alle procedure di consegna  tra  Stati  membri  dell'Unione
          europea. 
              2.  Il  mandato  d'arresto  europeo  e'  una  decisione
          giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea,
          di seguito denominato «Stato membro di emissione», in vista
          dell'arresto e della consegna da parte di  un  altro  Stato
          membro, di seguito denominato «Stato membro di esecuzione»,
          di  una  persona,  al   fine   dell'esercizio   di   azioni
          giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena
          o di una  misura  di  sicurezza  privative  della  liberta'
          personale. 
              3. L'Italia da' esecuzione al mandato d'arresto europeo
          in   base   al   principio   del   mutuo    riconoscimento,
          conformemente alle disposizioni della  decisione  quadro  e
          della presente legge, sempre  che  il  mandato  di  arresto
          europeo provenga da un'autorita' giudiziaria e che,  quando
          sia emesso al fine dell'esecuzione di una  pena  o  di  una
          misura di sicurezza privative della liberta' personale,  la
          sentenza da eseguire sia esecutiva. 
              3-bis.  Il  mandato  di  arresto  e'   eseguito   dalle
          autorita' competenti con la massima urgenza. 
              3-ter.  L'Italia  non  da'  esecuzione  ai  mandati  di
          arresto  europei  emessi  da  uno  Stato  membro  nei   cui
          confronti il Consiglio dell'Unione  europea  abbia  sospeso
          l'attuazione del meccanismo del mandato di arresto  europeo
          per grave e persistente  violazione  dei  principi  sanciti
          all'art. 6, paragrafo 1, del trattato  sull'Unione  europea
          ai sensi del punto  (10)  dei  consideranda  del  preambolo
          della decisione quadro. 
              4. Le disposizioni della presente  legge  costituiscono
          un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione
          giudiziaria penale, ai sensi degli articoli  31,  paragrafo
          1, lettere a) e b), e 34,  paragrafo  2,  lettera  b),  del
          Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni. 
              4-bis.   Le   disposizioni   della    presente    legge
          costituiscono altresi' attuazione dell'Accordo tra l'Unione
          europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno  di  Norvegia,
          fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo  alla  procedura
          di consegna tra gli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e
          l'Islanda e la Norvegia, Accordo che si applica nei  limiti
          in cui le sue disposizioni non  sono  incompatibili  con  i
          principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti
          e liberta' fondamentali. 
              4-ter. I riferimenti delle disposizioni della  presente
          legge al «mandato d'arresto europeo» e allo «Stato  membro»
          devono intendersi fatti,  nell'ambito  della  procedura  di
          consegna con l'Islanda o la Norvegia,  rispettivamente,  al
          «mandato di arresto» che costituisce l'oggetto dell'Accordo
          di cui al comma 4-bis e  alla  Repubblica  d'Islanda  o  al
          Regno di Norvegia. 
              4-quater. L'Italia continua ad applicare gli accordi  o
          intese, bilaterali  o  multilaterali,  vigenti  al  momento
          dell'adozione   della   decisione   quadro,   quando   essi
          contribuiscono   ad   una   migliore   e   piu'    efficace
          realizzazione delle  finalita'  della  decisione  quadro  e
          semplificano o agevolano ulteriormente  la  consegna  delle
          persone ricercate. 
              4-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della  presente  disposizione,  su  proposta  del
          Ministro della giustizia, il Governo notifica al  Consiglio
          e alla  Commissione  l'elenco  degli  specifici  accordi  e
          intese, indicati al comma 4-quater,  che  l'Italia  intende
          continuare ad applicare.».