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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 182

Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (20G00205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2021)
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Testo in vigore dal:  1-1-2021 al: 1-3-2021
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure correttive alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E

M AN A il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante legge di bilancio 2021
1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:
«8. All'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo la parola "spetta" sono inserite le seguenti: ", per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,";
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:
a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.";
3) al comma 3, le parole "di cui al comma 1", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 2".».