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DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00196)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6 (in G.U. 30/01/2021, n. 24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/2021)
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Testo in vigore dal: 19-12-2020
al: 30-1-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto  il  decreto-legge  2  dicembre   2020,   n.   158,   recante
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del 7  ottobre  2020,  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica  e   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  integrare  il
quadro delle vigenti  misure  di  contenimento  alla  diffusione  del
predetto virus in occasione delle festivita' natalizie  e  di  inizio
anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di  prevenzione  e
contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  Misure urgenti per le festivita' natalizie e di inizio anno nuovo 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge  2  dicembre  2020,  n.  158,  nei  giorni  festivi   e
prefestivi compresi tra il 24 dicembre  2020  e  il  6  gennaio  2021
sull'intero territorio  nazionale  si  applicano  le  misure  di  cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021
si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  3  dicembre  2020,  ma  sono
altresi' consentiti gli spostamenti dai comuni  con  popolazione  non
superiore a 5.000 abitanti e per una  distanza  non  superiore  a  30
chilometri dai relativi confini, con esclusione in  ogni  caso  degli
spostamenti  verso  i  capoluoghi  di  provincia.  Durante  i  giorni
compresi tra il 24 dicembre 2020 e il  6  gennaio  2021  e'  altresi'
consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata,  ubicata
nella medesima  regione,  una  sola  volta  al  giorno,  in  un  arco
temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei  limiti  di
due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia'  conviventi,  oltre
ai minori di anni 14 sui quali tali persone  esercitino  la  potesta'
genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. 
  2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1  restano  ferme,  per
quanto non previsto nel presente  decreto,  le  misure  adottate  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
  3. La violazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  e  di
quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,  e'  sanzionata  ai
sensi dell'articolo  4  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.