DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2022)
Testo in vigore dal: 25-3-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
                        Sanzioni e controlli 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto  delle
misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate  e
applicate con i provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  2,
commi 1 e 2, ovvero  dell'articolo  3,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000  e
non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo
650  del  codice  penale  o  da  ogni  altra  disposizione  di  legge
attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo  3,
comma 3.  Se  il  mancato  rispetto  delle  predette  misure  avviene
mediante l'utilizzo di un veicolo  la  sanzione  prevista  dal  primo
periodo e' aumentata fino a un terzo. 
  2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u),
v),  z)  e  aa),  si  applica  altresi'  la  sanzione  amministrativa
accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5  a  30
giorni. 
  3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le
disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24  novembre
1981, n. 689, in quanto  compatibili.  Per  il  pagamento  in  misura
ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285.  Le
sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2,  commi
1 e 2, sono irrogate dal Prefetto.  Le  sanzioni  per  le  violazioni
delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorita'  che
le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al  comma  2,
ove necessario per impedire la prosecuzione o la  reiterazione  della
violazione,  l'organo   accertatore   puo'   disporre   la   chiusura
provvisoria  dell'attivita'  o  dell'esercizio  per  una  durata  non
superiore  a  5  giorni.  Il  periodo  di  chiusura  provvisoria   e'
scomputato dalla corrispondente sanzione  accessoria  definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione. 
  5. In caso di reiterata violazione della  disposizione  di  cui  al
comma  1,  la  sanzione  amministrativa  e'  raddoppiata   e   quella
accessoria e' applicata nella misura massima. 
  6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452  del
codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura
di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  e),  e'  punita  ai  sensi
dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934,  n.  1265,  Testo
unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. 
  7. Al primo comma dell'articolo 260 del  regio  decreto  27  luglio
1934, n. 1265, Testo unico delle  leggi  sanitarie,  le  parole  «con
l'arresto fino a sei mesi e con  l'ammenda  da  lire  40.000  a  lire
800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3  mesi  a
18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000». 
  8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, ma in tali casi le sanzioni  amministrative  sono  applicate
nella misura minima  ridotta  alla  meta'.  Si  applicano  in  quanto
compatibili le disposizioni degli articoli  101  e  102  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. 
  9.   Il   Prefetto,   informando   preventivamente   il    Ministro
dell'interno, assicura l'esecuzione delle  misure  avvalendosi  delle
Forze di polizia, del  personale  dei  corpi  di  polizia  municipale
munito della  qualifica  di  agente  di  pubblica  sicurezza  e,  ove
occorra,  delle  Forze   armate,   sentiti   i   competenti   comandi
territoriali. Al  personale  delle  Forze  armate  impiegato,  previo
provvedimento del Prefetto competente,  per  assicurare  l'esecuzione
delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita
la qualifica di agente di pubblica sicurezza.  Il  prefetto  assicura
l'esecuzione delle  misure  di  contenimento  nei  luoghi  di  lavoro
avvalendosi anche  del  personale  ispettivo  dell'azienda  sanitaria
locale competente per territorio  e  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di  salute  e  di
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
                                                               ((16)) 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 11,  comma  2)
che "L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e l'articolo  2
del  decreto-legge  16  maggio   2020,   n.   33,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  continuano  a
trovare applicazione nei casi in cui disposizioni vigenti facciano ad
essi espresso rinvio".