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DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2020, n. 152

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. (20G00173)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/2020 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 1-12-2020
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea  2018,  e  in
particolare, l'articolo 5, che delega il Governo ad  adottare,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le
procedure di cui all'articolo 31 della legge  24  dicembre  2012,  n.
234, acquisito il parere delle competenti  Commissioni  parlamentari,
uno o piu' decreti  legislativi  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 maggio  2014,  che  istituisce  una  procedura  per
l'ordinanza europea di sequestro conservativo  su  conti  bancari  al
fine di  facilitare  il  recupero  transfrontaliero  dei  crediti  in
materia civile e commerciale; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2016/1823   della
Commissione, del 10 ottobre 2016, che istituisce i moduli di  cui  al
regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; 
  Visto  l'articolo  1,  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27   di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i  termini  per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10  febbraio
2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di  entrata
in  vigore  della  presente  legge,  sono  prorogati  di  tre   mesi,
decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 ottobre 2020; 
  Sulla  proposta  dei  Ministri  per  gli  affari  europei  e  della
giustizia, di concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Ai procedimenti previsti dal regolamento (UE)  n.  655/2014  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15  maggio  2014,   che
istituisce  una  procedura  per  l'ordinanza  europea  di   sequestro
conservativo su conti bancari  al  fine  di  facilitare  il  recupero
transfrontaliero dei crediti in  materia  civile  e  commerciale,  di
seguito «regolamento», e dal relativo regolamento di esecuzione  (UE)
n. 2016/1823 della Commissione,  del  10  ottobre  2016,  di  seguito
«regolamento  di  esecuzione»,  si  applicano  le  disposizioni   per
l'adeguamento della normativa nazionale di cui al  presente  decreto.
Ai medesimi procedimenti si applicano altresi', in quanto compatibili
con le disposizioni del predetto regolamento  e  del  regolamento  di
esecuzione, le norme contenute nel libro III e nel libro  IV,  titolo
I, capo III, del codice di procedura civile. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 5 della legge 4 ottobre  2019,
          n.  117  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2018),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre  2019,  n.  245,  cosi'
          recita: 
                «Art. 5 (Delega al Governo  per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          n. 655/2014, che istituisce una procedura  per  l'ordinanza
          europea di sequestro conservativo su conti bancari al  fine
          di facilitare il recupero transfrontaliero dei  crediti  in
          materia civile e commerciale). - 1. Il Governo e'  delegato
          ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, con le procedure di cui  all'articolo
          31 della legge 24  dicembre  2012,  n.  234,  acquisito  il
          parere delle competenti  Commissioni  parlamentari,  uno  o
          piu' decreti legislativi per l'adeguamento della  normativa
          nazionale al regolamento (UE) n.  655/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro per gli affari europei  e
          del Ministro della giustizia, di concerto  con  i  Ministri
          degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
          dell'economia e delle finanze. 
                3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                  a) prevedere che per la  domanda  di  ordinanza  di
          sequestro conservativo fondata su un credito risultante  da
          atto pubblico e' competente il giudice  del  luogo  in  cui
          l'atto pubblico e' stato formato; 
                  b)  prevedere  che  le  disposizioni  nazionali  in
          materia di ricerca con modalita' telematiche  dei  beni  da
          pignorare   si   applicano   per    l'acquisizione    delle
          informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n.
          655/2014; 
                  c) prevedere, agli  effetti  dell'articolo  492-bis
          del  codice  di  procedura  civile,   la   competenza   del
          presidente del tribunale di Roma quando il debitore non  ha
          la residenza, il domicilio o la dimora  in  Italia,  ovvero
          quando la persona giuridica non ha la sede in Italia; 
                  d) prevedere che l'impugnazione di cui all'articolo
          21 del regolamento (UE) n. 655/2014 avente  ad  oggetto  la
          pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto  o  in
          parte la  richiesta  di  sequestro  conservativo  di  conti
          bancari,  si  propone   con   ricorso   al   tribunale   in
          composizione collegiale e che del collegio  non  puo'  fare
          parte  il  giudice  che  ha  emanato  il  provvedimento  di
          rigetto; 
                  e) prevedere che  per  l'esecuzione  dell'ordinanza
          europea di sequestro conservativo si applica l'articolo 678
          del codice di procedura civile; 
                  f)  prevedere  che  per  il  procedimento  di   cui
          all'articolo  33  del  regolamento  (UE)  n.  655/2014   e'
          competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea  di
          sequestro conservativo; 
                  g)  prevedere  che  per  il  procedimento  di   cui
          all'articolo  34  del  regolamento  (UE)  n.  655/2014   e'
          competente il tribunale del luogo in cui il terzo  debitore
          ha la residenza; 
                  h)   prevedere   che   il   procedimento   di   cui
          all'articolo  37  del  regolamento  (UE)  n.  655/2014   e'
          disciplinato  dall'articolo  669-terdecies  del  codice  di
          procedura civile; 
                  i) prevedere che, quanto al  contributo  unificato,
          si applicano: 
                    1) gli importi stabiliti dall'articolo 13,  commi
          1, lettera b), e 1-bis, del testo unico delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   spese   di
          giustizia,  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,  per  i  procedimenti
          previsti dagli articoli 21 e 37  del  regolamento  (UE)  n.
          655/2014; 
                    2) gli importi stabiliti dall'articolo 13,  comma
          3, del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 115 del  2002  per  i  procedimenti  previsti
          dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014; 
                    3) gli importi stabiliti dall'articolo 13,  comma
          1, del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 115 del  2002  per  i  procedimenti  previsti
          dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014; 
                  l) apportare alle disposizioni processuali civili e
          a quelle in  materia  di  spese  di  giustizia  ogni  altra
          modificazione e integrazione necessaria al coordinamento  e
          al raccordo dell'ordinamento interno ai  fini  della  piena
          attuazione delle disposizioni non direttamente  applicabili
          del regolamento (UE) n. 655/2014. 
                4. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione  europea),   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  655/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce
          una  procedura  per  l'ordinanza   europea   di   sequestro
          conservativo su conti bancari  al  fine  di  facilitare  il
          recupero transfrontaliero dei crediti in materia  civile  e
          commerciale, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27  giugno  2014,
          n. L 189. 
              - Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1823  della
          Commissione, del 10 ottobre 2016, che istituisce  i  moduli
          di cui al  regolamento  (UE)  n.  655/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  19
          ottobre 2016, n. L 283. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia di spese di giustizia  (Testo  A),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno  2002,  n.
          139, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 1,  comma  3  della  legge  24
          aprile   2020,   n.   27   (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          recante misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19. Proroga dei termini  per  l'adozione  di  decreti
          legislativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile
          2020, n. 110, S.O., cosi' recita: 
                «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
          recante misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19, e'  convertito  in  legge  con  le  modificazioni
          riportate in allegato alla presente legge. 
                2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo  2020,
          n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
          gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
          effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
          dei medesimi decreti-legge 2 marzo  2020,  n.  9,  8  marzo
          2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.  Gli  adempimenti  e  i
          versamenti sospesi ai sensi  dell'articolo  5  del  decreto
          legge  2  marzo  2020,  n.   9   sono   effettuati,   senza
          applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
          entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino  a
          un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con  il
          versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non
          si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
                3. In considerazione dello  stato  di  emergenza  sul
          territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio  2020,  i  termini  per
          l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10
          febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano  scaduti
          alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
          prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
          ciascuno di essi. I decreti legislativi  di  cui  al  primo
          periodo, il cui termine di adozione sia scaduto  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  possono  essere
          adottati entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri
          direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
          di delega. 
                4. La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
                (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti del regolamento  (UE)  n.  655/2014
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione  (UE)
          n. 2016/1823 della Commissione, del  10  ottobre  2016,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - I libri III e IV, titolo I, capo III, del  codice  di
          procedura civile sono cosi' rubricati: 
                «Libro III - Del processo di esecuzione 
                  Libro IV - Dei procedimenti speciali,  Titolo  I  -
          Dei  procedimenti  sommari,  Capo  III:  dei   procedimenti
          cautelari».