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DECRETO-LEGGE 10 novembre 2020, n. 150

Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. (20G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2020, n. 181 (in G.U. 31/12/2020, n. 323).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2023)
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Testo in vigore dal: 29-7-2021
aggiornamenti all'articolo
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 32 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Tenuto  conto  che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'   ha
dichiarato la pandemia da COVID-19; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza,  anche  in  ragione
della situazione emergenziale in corso, di prevedere per  la  regione
Calabria, misure eccezionali per garantire il  rispetto  dei  livelli
essenziali  di  assistenza  (LEA)  in  ambito   sanitario,   di   cui
all'articolo 117, secondo  comma,  lettera  m),  della  Costituzione,
nonche' per assicurare il fondamentale diritto alla salute attraverso
il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di
prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi sanitari; 
  Verificato il reiterato mancato raggiungimento del punteggio minimo
previsto dalla griglia dei livelli essenziali di assistenza  (LEA)  e
degli   obiettivi   economico-finanziari   previsti   dalla   cornice
programmata nell'ambito dei programmi operativi; 
  Ritenuta la indifferibile necessita' di intervenire per  introdurre
misure   straordinarie   per   superare   le    gravi    inadempienze
amministrative e gestionali riscontrate nella regione Calabria; 
  Considerata  altresi'  la   necessita'   di   assicurare   che   le
consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi  elettivi  delle
regioni a statuto ordinario anche gia' scaduti o  le  cui  condizioni
che rendono necessario il rinnovo si verifichino entro il 31 dicembre
2020 si svolgano  in  condizioni  di  sicurezza  per  la  salute  dei
cittadini; 
  Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare,  con
riferimento all'espletamento delle suddette  procedure,  fenomeni  di
assembramento di persone e condizioni di contiguita'  sociale  al  di
sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini  del  contenimento
alla diffusione del virus; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 4 e 9 novembre 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute e del Ministro per gli affari  regionali  e  le
autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle  finanze,
per la pubblica amministrazione e dell'interno; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Commissario ad acta e supporto alla struttura commissariale 
 
  1. Il Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi  del  comma
569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  attua  gli
obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del  piano
di rientro dai  disavanzi  del  servizio  sanitario  regionale  della
regione Calabria, svolge, ove delegato, i compiti di cui all'articolo
2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e  assicura
l'attuazione delle misure di cui al presente capo. 
  2. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario ad acta
il  personale,  gli  uffici  e  i  mezzi  necessari  all'espletamento
dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2,  del  decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 novembre 2007, n. 222. Il contingente minimo di personale messo  a
disposizione dalla regione Calabria e' costituito  da  25  unita'  di
personale dotato di adeguata esperienza  professionale,  appartenente
ai ruoli  regionali  in  posizione  di  distacco  obbligatorio  o  da
acquisire tramite interpello,  in  posizione  di  comando,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  da
enti pubblici regionali e da enti del servizio  sanitario  regionale.
In caso di  inadempienza  da  parte  della  regione  nel  fornire  il
necessario supporto, il Commissario ad acta ne da'  comunicazione  al
Consiglio dei ministri ed invita la regione a garantire il necessario
supporto entro trenta giorni. In caso di perdurante  inadempienza  il
Ministro della salute, previa delibera del  Consiglio  dei  ministri,
adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le  necessarie
misure per il superamento degli ostacoli riscontrati, anche delegando
il  Commissario  ad  acta  ad  assumere  gli   atti   amministrativi,
organizzativi e gestionali necessari. ((4)) 
  3. Il Commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 4, comma  2,  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' coadiuvato  da  uno  o  piu'
sub-commissari, in numero comunque non superiore a tre,  in  possesso
di qualificata e comprovata professionalita' ed esperienza in materia
di gestione sanitaria e in materia amministrativa. 
  4. Il Commissario ad acta si avvale dell'Agenzia  nazionale  per  i
servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto  tecnico  e
operativo.  A  tal  fine,  l'AGENAS  puo'  avvalersi   di   personale
comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, nel limite di dodici unita' e puo' ricorrere a  profili
professionali  attinenti  ai   settori   dell'analisi,   valutazione,
controllo    e    monitoraggio    delle    performance     sanitarie,
prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei  processi,  con
contratti di lavoro flessibile  nel  limite  di  venticinque  unita',
stipulati con soggetti individuati tramite procedura  selettiva.  Per
la  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  secondo
periodo, nel  limite  di  euro  244.000  per  l'anno  2020,  di  euro
1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000  per  l'anno  2022,  si
provvede utilizzando l'avanzo di  amministrazione  dell'AGENAS,  come
approvato  in  occasione  del  rendiconto  generale   annuale.   Alla
compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, pari a euro 125.660  per  l'anno  2020,  a  euro
751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,  n.  189.
Per le medesime finalita' di cui al primo  periodo,  i  contratti  di
lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8,  comma  3,  del
decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati  sino  al
31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non  spese  accertate
per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8. 
  4-bis. Al fine di garantire l'esigibilita' dei  livelli  essenziali
di assistenza  (LEA)  nella  regione  Calabria,  anche  in  relazione
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  in  deroga  ai   limiti
previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il
personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute,
al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla
base del fabbisogno rilevato dalle  aziende  del  servizio  sanitario
regionale, sentito il Commissario  ad  acta,  autorizza  il  medesimo
Commissario ad attuare un piano  straordinario  per  l'assunzione  di
personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per  il  settore
dell'emergenza-urgenza,  facendo  ricorso  innanzitutto  agli  idonei
delle graduatorie in vigore, nei limiti dell'autorizzazione di  spesa
di cui al primo periodo del comma 4-ter. 
  4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis e' autorizzata la spesa  di
12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A  tal  fine  e'
autorizzata la  spesa  di  12  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per  l'anno  2021,  mediante
utilizzo di  una  quota  del  20  per  cento  delle  risorse  di  cui
all'articolo 6, comma 1, e,  a  decorrere  dall'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
  4-quater. Per  effetto  di  quanto  previsto  dal  comma  4-ter,  a
decorrere dall'anno 2022 il livello del finanziamento del  fabbisogno
sanitario standard cui  concorre  lo  Stato  e'  incrementato  di  12
milioni di euro annui, da destinare alla regione Calabria. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 23 luglio 2021, n.
168,  (in  G.U.  1ª  s.s.   28/07/2021,   n.   30),   ha   dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale   dell'art.   1,   comma   2,   del
decreto-legge 10  novembre  2020,  n.  150  (Misure  urgenti  per  il
rilancio del servizio sanitario  della  regione  Calabria  e  per  il
rinnovo degli organi elettivi delle  regioni  a  statuto  ordinario),
convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2020, n.  181,
nella parte in cui non prevede che  al  prevalente  fabbisogno  della
struttura commissariale provveda direttamente lo Stato e nella  parte
in cui, nell'imporre alla  Regione  di  mettere  a  disposizione  del
commissario  ad  acta  un  contingente  di  venticinque   unita'   di
personale,  stabilisce  che  tale  entita'  costituisce  un  «minimo»
anziche' un «massimo»".