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DECRETO LEGISLATIVO 16 ottobre 2020, n. 142

Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. (20G00165)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/11/2020
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-11-2020
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 49 e 56; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012,  n.  234  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018; 
  Vista la direttiva (UE) n. 2018/958 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  28  giugno  2018,   relativa   a   un   test   della
proporzionalita' prima dell'adozione di  una  nuova  regolamentazione
delle professioni; 
  Vista  la  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 7 settembre 2005,  relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche professionali; 
  Visto il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206  recante
attuazione della  direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; 
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18 e in particolare il comma  3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che siano  scaduti  alla  data  di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di entrata in vigore della legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2020; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 ottobre 2020; 
  Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, della giustizia
e della salute, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale,  dell'economia  e  delle  finanze,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle
politiche  sociali,  dello  sviluppo  economico,  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il  turismo,  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,
delle politiche agricole alimentari e  forestali  e  per  gli  affari
regionali e le autonomie locali; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto detta disposizioni per lo svolgimento  della
valutazione di  proporzionalita'  prima  dell'introduzione  di  nuove
disposizioni legislative o regolamentari  o  amministrative  generali
che limitano l'accesso  alle  professioni  regolamentate  o  il  loro
esercizio, o a una delle loro modalita' di esercizio, compreso  l'uso
di  titoli  professionali  e  incluse  le   attivita'   professionali
autorizzate in virtu' di tale titolo, che  rientrano  nell'ambito  di
applicazione del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o prima
della modifica di quelle esistenti. 
  2. Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  alle
ipotesi in cui i requisiti specifici riguardanti la  regolamentazione
di una determinata professione siano stabiliti in  uno  o  piu'  atti
normativi  interni  recanti   attuazione   di   corrispondenti   atti
dell'Unione europea. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  cosi'
          recita: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra  l'altro
          al Presidente della il potere di  promulgare  le  leggi  ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. C 326/47 del 26 ottobre 2012. 
              - La legge 4 ottobre 2019, n. 117  (Delega  al  Governo
          per il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione
          di altri atti dell'Unione europea -  legge  di  delegazione
          europea 2018) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          ottobre 2019, n. 245. 
              - La direttiva (UE) n. 2018/958 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 28 giugno 2018,  relativa  a  un  test
          della proporzionalita' prima  dell'adozione  di  una  nuova
          regolamentazione  delle  professioni  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 9 luglio 2018, n. L 173. 
              - La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento
          delle qualifiche professionali e' pubblicata nella G.U.U.E.
          30 settembre 2005, n. L 255. 
              - Il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206
          (Attuazione  della   direttiva   2005/36/CE   relativa   al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3 della  legge
          24  aprile  2020,  n.  27  (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          recante misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19. Proroga dei termini  per  l'adozione  di  decreti
          legislativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile
          2020, n. 110, S.O.: 
              «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
          recante misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19, e'  convertito  in  legge  con  le  modificazioni
          riportate in allegato alla presente legge. 
              2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n.
          11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono  abrogati.  Restano  validi
          gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
          effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
          dei medesimi decreti-legge 2 marzo  2020,  n.  9,  8  marzo
          2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.  Gli  adempimenti  e  i
          versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 2
          marzo 2020, n. 9 sono  effettuati,  senza  applicazione  di
          sanzioni e interessi, in un'unica  soluzione  entro  il  16
          settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a  un  massimo
          di quattro rate mensili di pari importo, con il  versamento
          della prima rata entro il 16  settembre  2020.  Non  si  fa
          luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
              3. In  considerazione  dello  stato  di  emergenza  sul
          territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio  2020,  i  termini  per
          l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10
          febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano  scaduti
          alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
          prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
          ciascuno di essi. I decreti legislativi  di  cui  al  primo
          periodo, il cui termine di adozione sia scaduto  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  possono  essere
          adottati entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri
          direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
          di delega. 
              4.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il   giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
              Omissis.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 9
          novembre 2007, n. 206 si veda nelle note alle premesse.