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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 gennaio 2020, n. 123

Regolamento recante la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione per il trasporto da parte di navi cisterna di acqua destinata al consumo umano. (20G00142)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/2020
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vigente al 03/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-10-2020
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 29  dicembre
2016, n. 243, convertito, con  modifiche,  nella  legge  27  febbraio
2017, n. 18; 
  Visto l'articolo 4-ter, comma  3,  del  decreto-legge  29  dicembre
2016, n. 243, convertito, con  modifiche,  nella  legge  27  febbraio
2017, n. 18; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31,  recante
attuazione della direttiva  98/83/CE  relativa  alla  qualita'  delle
acque destinate al consumo umano e,  in  particolare,  l'articolo  6,
commi 1, lettera g), 2, e 11, commi 1, lettera l) e 2; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004,  n.  174,
recante regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono
essere utilizzati negli impianti fissi  di  captazione,  trattamento,
adduzione e distribuzione delle acque  destinate  al  consumo  umano,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  17
luglio 2004, n. 166; 
  Visto il regolamento (CE) 27 ottobre 2004, n.  1935,  e  successive
modificazioni, del Parlamento europeo e del Consiglio,  e  successive
modificazioni, riguardante i materiali  e  gli  oggetti  destinati  a
venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive
80/590/CEE e 89/109/CEE; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita'  10  ottobre  1988,  n.
474, recante norme sul trasporto marittimo con navi cisterna di acqua
potabile e di sostanze alimentari  liquide  sfuse,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 novembre 1988,  n.
263; 
  Vista la legge 9 maggio 1950, n. 307, e  successive  modificazioni,
recante rifornimento idrico delle isole minori; 
  Vista la legge 19 maggio 1967, n. 378, e successive  modificazioni,
recante rifornimento idrico delle isole minori; 
  Vista  la  legge  21  dicembre   1978,   n.   861,   e   successive
modificazioni, recante aumento dell'autorizzazione di spesa  prevista
dall'articolo  7  della  legge  19  maggio  1967,  n.  378,  per   il
rifornimento idrico delle isole minori; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
concernente la disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
della  Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   e   successive
modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 21 maggio 2002,  recante
tariffa e modalita' relative alle prestazioni fornite  dal  Ministero
della  salute  per  l'accertamento  dell'idoneita'  tecnico-sanitaria
delle navi cisterna adibite al  trasporto  di  acqua  potabile  e  di
sostanze alimentari liquide sfuse e relativa certificazione, ai sensi
del decreto ministeriale 10 ottobre 1988, n.  474,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 giugno  2002,  n.
151; 
  Visto il decreto 6 dicembre  2005,  recante  «Tariffa  e  modalita'
relative alle prestazioni fornite  dal  Ministero  della  salute  per
l'accertamento dell'idoneita' tecnico-sanitaria delle navi  cisterna,
adibite al trasporto di acqua  potabile  e  di  sostanze  alimentari,
liquide, sfuse  e  relativa  certificazione,  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 10 ottobre 1988,  n.  474»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2006, n. 69; 
  Visto il parere del Consiglio  superiore  di  sanita',  reso  nella
seduta del 10 luglio 2018; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nella  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 giugno 2019; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  con  nota
del 23 dicembre 2019; 
 
                              Adottano 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Con il presente regolamento sono  individuati  le  modalita',  i
requisiti e i termini per  l'accertamento  di  idoneita'  delle  navi
cisterna che effettuano il trasporto di acqua  destinata  al  consumo
umano, di cui al decreto legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31.  Il
presente regolamento individua e disciplina,  inoltre,  le  autorita'
competenti al rilascio dell'autorizzazione e la relativa  disciplina,
le modalita' di presentazione della domanda di  autorizzazione  e  di
rinnovo della stessa,  la  durata  dell'autorizzazione,  i  requisiti
tecnici e sanitari delle  navi  cisterna,  nonche'  le  modalita'  di
svolgimento dei sopralluoghi ispettivi di cui all'articolo 4, commi 2
e 3. 
  2. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo  4-ter  del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, le disposizioni del  presente
regolamento non si applicano alle navi della Marina militare. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4-ter, commi 1 e 2, del
          decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,  convertito,  con
          modifiche, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18: 
              «Art. 4-ter (Trasporto di acqua  destinata  al  consumo
          umano). - 1. Con decreto del Ministro della  salute  e  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da  adottare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, sono individuati, fatta eccezione per le navi della
          Marina militare, le modalita', i requisiti e i termini  per
          l'accertamento  di  idoneita'  delle  navi   cisterna   che
          effettuano,  con  esclusione  del  trasporto  promiscuo  di
          sostanze alimentari, il trasporto  di  acqua  destinata  al
          consumo umano di cui  al  decreto  legislativo  2  febbraio
          2001, n. 31. 
              2. Il decreto di cui al comma 1 individua e disciplina: 
                a) il campo di applicazione; 
                b)     l'autorita'     competente     al     rilascio
          dell'autorizzazione; 
                c) le modalita' di  presentazione  della  domanda  di
          autorizzazione e di rinnovo della stessa; 
                d) la durata dell'autorizzazione; 
                e) i requisiti tecnici e tecnico-sanitari delle  navi
          cisterna; 
                f)  le  modalita'  di  svolgimento  dei  sopralluoghi
          ispettivi. 
              3. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabilite,
          sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per
          la copertura degli oneri derivanti dalle attivita'  di  cui
          al presente articolo,  nonche'  le  relative  modalita'  di
          versamento. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, commi 1, lettera g),
          2 e dell'art.  11,  commi  1,  lettera  l)  e  del  decreto
          legislativo 2 febbraio 2001, n. 31: 
              «Art. 6  (Controlli).  -  1.  I  controlli  interni  ed
          esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a  garantire  che
          le acque destinate al consumo umano soddisfino,  nei  punti
          indicati nell'art. 5, comma 1,  i  requisiti  del  presente
          decreto, devono essere effettuati: 
              (Omissis); 
                g) sulle acque fornite  mediante  cisterna,  fissa  e
          mobile. 
              2. Per le acque  destinate  al  consumo  umano  fornite
          mediante cisterna i controlli di  cui  al  comma  1  devono
          essere estesi anche all'idoneita' del mezzo di trasporto. 
              (Omissis).». 
              «Art. 11 (Competenze statali). - 1.  E'  di  competenza
          statale  la   determinazione   di   principi   fondamentali
          concernenti: 
              (Omissis); 
                l) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il
          trasporto di acqua destinata al consumo umano. 
              2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a),  b),  c),
          d), e), f), h), i) l), sono esercitate dal Ministero  della
          sanita', di concerto con il  Ministero  dell'ambiente,  per
          quanto concerne le competenze di cui alle lettere a) e  b);
          sentiti i Ministeri dell'ambiente e  dei  lavori  pubblici,
          per quanto concerne la competenza di cui alla  lettera  f);
          di  concerto  con  il  Ministero  dei  trasporti  e   della
          navigazione per quanto concerne la competenza di  cui  alla
          lettera l). Le funzioni di cui al comma 1, lettera g), sono
          esercitate dal Ministero dei lavori pubblici,  di  concerto
          con i Ministeri della sanita' e  dell'ambiente,  sentiti  i
          Ministeri dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          e delle politiche agricole e forestali. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Ministro della salute 6  aprile  2004,
          n. 174, recante regolamento concernente i materiali  e  gli
          oggetti che possono essere utilizzati negli impianti  fissi
          di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle
          acque destinate al consumo umano, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana del 17 luglio 2004,  n.
          166. 
              - Il regolamento (CE)  27  ottobre  2004,  n.  1935,  e
          successive modificazioni,  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  e  successive  modificazioni,   riguardante   i
          materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i
          prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE  e
          89/109/CEE. 
              - Il decreto del  Ministro  della  sanita'  10  ottobre
          1988, n. 474, recante norme  sul  trasporto  marittimo  con
          navi cisterna di acqua potabile e  di  sostanze  alimentari
          liquide sfuse, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana del 9 novembre 1988, n. 263. 
              - L'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
          400,  recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.»: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis)». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,  reca:
          «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita'
          delle acque destinate al consumo umano».