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DECRETO-LEGGE 31 luglio 2020, n. 86

Disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario. (20G00116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/2020
Decreto-Legge convertito dalla L. 7 agosto 2020, n. 98 (in G.U. 8/08/2020, n. 198).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/2020)
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Testo in vigore dal: 1-8-2020
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 51, primo comma,  117,  settimo  comma,  e  122,
primo comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 2  luglio  2004,  n.  165,
che,  in   attuazione   dell'articolo   122,   primo   comma,   della
Costituzione, stabilisce in via  esclusiva  i  principi  fondamentali
concernenti il sistema di  elezione  del  Presidente  e  degli  altri
componenti della Giunta regionale, nonche' dei Consigli regionali; 
  Atteso che tra i principi fondamentali vincolanti per  la  funzione
legislativa regionale in materia di sistemi elettorali  e'  stabilito
il principio di promozione delle pari opportunita' tra donne e uomini
nell'accesso alle cariche elettive; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c-bis), della legge  2  luglio
2004, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 1,  della  legge
15 febbraio 2016, n. 20, che declina  i  criteri  di  attuazione  del
principio di promozione di  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne
nell'accesso alle cariche elettive, prescrivendo  meccanismi  formali
di garanzia di  tale  principio  nella  disciplina  regolativa  delle
preferenze e delle candidature; 
  Ritenuto necessario a tutela dell'unita' giuridica della Repubblica
garantire l'effettivita' del rispetto del principio di  accesso  alle
cariche elettive in condizioni di eguaglianza ai sensi  dell'articolo
51, primo comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 120 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131; 
  Visto l'atto  di  formale  diffida  da  parte  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri alla Regione Puglia in data  23  luglio  2020,
per adeguare, entro il 28 luglio 2020, le disposizioni della  propria
legge elettorale ai principi di promozione  delle  pari  opportunita'
tra donne  e  uomini  nell'accesso  alle  cariche  elettive,  di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c-bis), della legge 2  luglio  2004,
n. 165, come modificato dall'articolo 1,  comma  1,  della  legge  15
febbraio 2016, n. 20; 
  Considerato  che  la  Regione  interessata  non  ha  provveduto  ad
adottare,  nel  termine  indicato,  le  necessarie  disposizioni   di
adeguamento della propria legislazione elettorale; 
  Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione  delle
imminenti scadenze elettorali a tutela  dell'unita'  giuridica  della
Repubblica; 
  Visto l'invito al Presidente della Giunta regionale  della  Regione
Puglia, a partecipare alla riunione del Consiglio  dei  ministri,  ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 luglio 2020; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro  per  le  pari
opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Intervento  sostitutivo  in  materia  di   consultazioni   elettorali
                      regionali per l'anno 2020 
 
  1. Il mancato recepimento nella legislazione regionale  in  materia
di sistemi di elezione del Presidente e degli altri componenti  della
Giunta  Regionale,  nonche'  dei  consigli  regionali  dei   principi
fondamentali posti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165,
come modificata dalla legge 15  febbraio  2016,  n.  20,  integra  la
fattispecie di mancato rispetto di  norme  di  cui  all'articolo  120
della Costituzione e, contestualmente,  costituisce  presupposto  per
l'assunzione delle misure sostitutive ivi contemplate. 
  2. Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici  e
l'unita' giuridica della Repubblica,  nella  Regione  Puglia  per  le
elezioni del consiglio regionale, in luogo delle vigenti disposizioni
regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del  2004  e
salvo  sopravvenuto  autonomo  adeguamento  regionale   ai   predetti
principi, si applicano le seguenti disposizioni: 
  a) ciascun elettore puo' esprimere due voti di preferenza,  di  cui
una riservata a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede
utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte; 
  b) nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati  del
medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza. 
  3. Il Prefetto di Bari e' nominato commissario straordinario con il
compito di provvedere agli adempimenti conseguenti  per  l'attuazione
del presente decreto, ivi compresa la ricognizione delle disposizioni
regionali incompatibili con il comma 2, fermo  restando  il  rispetto
del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali  di
cui al comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile  2020,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020,  n.
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