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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 marzo 2020, n. 61

Regolamento recante la determinazione delle modalità di destinazione alla Corte penale internazionale di somme, beni e utilità confiscati. (20G00077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/2020
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 5-7-2020
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Vista la legge  20  dicembre  2012,  n.  237,  recante  «Norme  per
l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della  Corte
penale internazionale», e, in particolare, l'articolo  21,  comma  5,
che rinvia a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze,  la  individuazione  delle
modalita' di messa a disposizione della Corte  penale  internazionale
delle somme, beni e utilita' confiscati; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115,  recante  «Teso   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia», in  particolare  gli
articoli 149-156; 
  Visto il  decreto  legislativo  7  agosto  2015,  n.  137,  recante
«Attuazione   della   decisione    quadro    2006/783/GAI    relativa
all'applicazione del principio  del  reciproco  riconoscimento  delle
decisioni di confisca», in particolare l'articolo 14; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  28
settembre 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con
nota del 26 novembre 2019; 
  Considerata  la  necessita'  di  determinare  i  criteri  con   cui
destinare alla Corte penale internazionale  somme,  beni  e  utilita'
confiscati; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Determinazione delle modalita' di messa a disposizione di somme, beni
             e utilita' alla Corte penale internazionale 
 
  1. Salvo diverso accordo con la  Corte  penale  internazionale,  le
somme conseguite dalla Corte di appello di  Roma  in  esecuzione  dei
provvedimenti di confisca emessi dalla Corte  penale  internazionale,
secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma  5,  della  legge  20
dicembre 2012, n. 237, sono versate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, al capo XI -  capitolo  n.  3530  -  articolo  5,  per  essere
riassegnate, con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, ad appositi capitoli dello  stato  di  previsione  del
Ministero della giustizia. 
  2. Il Ministero  della  giustizia  trasferisce  alla  Corte  penale
internazionale le somme oggetto di riassegnazione di cui al comma  1,
dedotti i diritti del concessionario, le spese di  custodia  ed  ogni
altro onere della procedura di confisca. 
  3. Nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto un bene diverso
dal denaro e il bene puo' essere venduto, la  Corte  di  appello  di'
Roma procede alla vendita dello  stesso  bene  secondo  le  modalita'
previste  dall'articolo  152  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  anticipando  le  spese  della
procedura ai sensi dell'articolo 156 del citato decreto. 
  4. Alle somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 3  si
applicano le disposizioni di cui al comma 1. 
  5. Il Ministero  della  giustizia  trasferisce  alla  Corte  penale
internazionale le somme ricavate dalla vendita dei  beni  di  cui  al
comma 3, dedotte le  spese  di  amministrazione  e  gli  oneri  della
procedura di confisca e di vendita. 
  6. Nel caso in cui i beni oggetto di confisca rimangano invenduti o
non sia possibile il  loro  trasferimento,  il  Procuratore  generale
presso la Corte di appello di  Roma  ne  informa  il  Ministro  della
giustizia per l'avvio delle procedure di consultazione con  la  Corte
penale internazionale  ai  sensi  dell'articolo  22  della  legge  20
dicembre 2012, n. 237. 
  7. In ogni caso non si provvede alla vendita  o  alla  destinazione
alla Corte penale internazionale del bene oggetto della decisione  di
confisca quando  esso  costituisce  bene  culturale  appartenente  al
patrimonio culturale nazionale. Rispetto a tali beni si applicano  le
norme di settore vigenti. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
    Roma, 3 marzo 2020 
 
                                       Il Ministro della giustizia 
                                               Bonafede 
 Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
        Gualtieri 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2020 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
1173 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  17
          della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  5  dell'articolo  21
          della citata legge 20 dicembre 2012, n. 237: 
                «Art. 21  (Esecuzione  di  pene  pecuniarie  e  degli
          ordini di riparazione). - 1. - 4. (Omissis). 
                5. Le somme, i beni e  le  utilita'  confiscati  sono
          messi a disposizione della Corte penale internazionale  dal
          Ministro della giustizia, secondo modalita' individuate con
          decreto dello stesso Ministro della giustizia, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  149,  150,  151,
          152, 153, 154, 155 e 156 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115: 
                «Art. 149 ( (R) Raccordo). - 1. La restituzione e  la
          vendita di beni sottoposti a sequestro penale  e'  regolata
          dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto
          da norme speciali. 
                Art. 150 ( (L) Restituzione di beni  sequestrati).  -
          1. La restituzione dei beni  sequestrati  e'  disposta  dal
          magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente
          da bollo; e' comunque disposta  dal  magistrato  quando  la
          sentenza  e'  diventata   inoppugnabile.   Della   avvenuta
          restituzione e' redatto verbale. 
                2. La restituzione e' concessa a condizione che prima
          siano pagate le spese per la custodia  e  la  conservazione
          delle cose sequestrate, salvo che siano  stati  pronunciati
          provvedimento di archiviazione, sentenza  di  non  luogo  a
          procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le  cose
          sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato  o
          che il decreto di sequestro  sia  stato  revocato  a  norma
          dell'articolo 324 del codice di procedura penale. 
                3. Le spese di custodia e di  conservazione  sono  in
          ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione  per
          il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla
          data in cui il medesimo ha ricevuto  la  comunicazione  del
          provvedimento di restituzione. 
                4. Il provvedimento  di  restituzione  e'  comunicato
          all'avente  diritto  ed  al  custode.   Con   il   medesimo
          provvedimento  e'  data  comunicazione  che  le  spese   di
          custodia e conservazione delle  cose  sequestrate,  decorsi
          trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono  in
          ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione  e
          che le somme o valori sequestrati, decorsi tre  mesi  dalla
          rituale comunicazione  senza  che  l'avente  diritto  abbia
          provveduto  al  ritiro,  sono  devoluti  alla  cassa  delle
          ammende. 
                Art. 151 (  (L)  Provvedimenti  in  caso  di  mancato
          ritiro del bene restituito e vendita in casi  particolari).
          - 1. Se  l'avente  diritto  alla  restituzione  delle  cose
          affidate in custodia a terzi, ovvero alla  cancelleria,  e'
          ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti  al
          magistrato,  il  quale  ordina  la   vendita   delle   cose
          sequestrate da eseguirsi non oltre  sessanta  giorni  dalla
          data del provvedimento. 
                2. Con il provvedimento che ordina la  vendita  delle
          cose sequestrate, il  magistrato  stabilisce  le  modalita'
          della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi. 
                3. La vendita e' disposta  dal  magistrato,  in  ogni
          momento, se i  beni  non  possono  essere  custoditi  senza
          pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.  Il
          provvedimento e' comunicato all'avente diritto. 
                4. Il  provvedimento  che  dispone  la  vendita  deve
          essere affisso per  dieci  giorni  continui  nell'albo  del
          tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario 
                5. L'elenco dei beni rimasti  invenduti  deve  essere
          presentato al magistrato che ne dispone la distruzione. 
                6. Le operazioni di  distruzione  sono  esentate  dal
          pagamento di qualsiasi  tributo  od  onere  ai  fini  degli
          adempimenti relativi alle formalita' per l'annotazione  nei
          pubblici registri. 
                7. Allo stesso modo si provvede per i  beni  affidati
          alla cancelleria  per  i  quali  l'avente  diritto  non  ha
          comunque provveduto al ritiro. 
                Art. 152 ( (R) Vendita). - 1. La  vendita  dei  beni,
          secondo la loro qualita', e' eseguita a  cura  dell'ufficio
          anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie. 
                2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio  di
          antichita' o di arte, prima della vendita, e'  avvisato  il
          Ministero della giustizia per l'eventuale  destinazione  di
          questi beni al museo criminale presso il Ministero o  altri
          istituti. 
                3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui
          e' stata disposta la confisca. 
                Art. 153 ( (R)  Modalita'  di  deposito  delle  somme
          ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e
          dei valori sequestrati). -  1.  Le  somme  e  i  valori  in
          sequestro e  le  somme  ricavate  dalla  vendita  dei  beni
          sequestrati sono depositate presso i concessionari. 
                2. Con apposita convenzione con i  concessionari,  da
          approvarsi con decreto del Ministero  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          sono individuate le modalita'  tecniche  e  le  forme  piu'
          idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate  dalla
          vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di
          destinazione di cui all'articolo 154. 
                Art.  154  (  (L)  Destinazione  del  ricavato  della
          vendita e di somme e valori). - 1. Decorsi tre  mesi  dalla
          vendita delle cose sequestrate, se nessuno  ha  provato  di
          avervi  diritto,  le  somme  ricavate  dalla  vendita  sono
          devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di  cui
          all'articolo 155. 
                2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla
          cassa  delle  ammende  decorsi  tre  mesi   dalla   rituale
          comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4,
          senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro. 
                3. Se l'avente diritto alla restituzione di  somme  o
          di valori sequestrati e' ignoto o irreperibile, le somme  e
          i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei
          mesi dalla data in cui la sentenza e' passata in  giudicato
          o il provvedimento e' divenuto definitivo. 
                Art. 155 ( (L) Spese nella procedura  di  vendita  di
          beni sequestrati). - 1. Nella procedura di vendita di  beni
          sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono  prenotate
          a debito, altre sono anticipate dall'erario. 
                2. Sono spese prenotate a debito: 
                  a) il contributo unificato; 
                  b) i diritti di copia. 
                3. Sono spese anticipate dall'erario: 
                  a)  le  spese  di  spedizione  o  l'indennita'   di
          trasferta degli ufficiali giudiziari per  le  notificazioni
          civili a richiesta d'ufficio; 
                  b)  le  spese  ed  onorari   agli   ausiliari   del
          magistrato; 
                  c) l'indennita' di custodia; 
                  d) le spese per gli strumenti  di  pubblicita'  dei
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. 
                Art. 156 ( (R) Spese nella procedura  di  vendita  di
          beni confiscati). -  1.  Le  spese  anticipate  dall'erario
          nella procedura di vendita di beni confiscati sono: 
                  a)  le  spese  di  spedizione  o  l'indennita'   di
          trasferta degli ufficiali giudiziari per  le  notificazioni
          civili a richiesta d'ufficio; 
                  b)  le  spese  ed  onorari   agli   ausiliari   del
          magistrato; 
                  c) l'indennita' di custodia; 
                  d) le spese per gli strumenti di pubblicita' legale
          dei provvedimenti del magistrato.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 7 agosto 2015, n. 137: 
                «Art.  14  (Destinazione  delle  somme  e  dei   beni
          confiscati). - 1. Salvo diverso accordo  con  lo  Stato  di
          emissione, le somme conseguite dallo Stato  italiano  quale
          Stato  di   esecuzione   affluiscono,   previo   versamento
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  al  Fondo  unico
          giustizia,  di  cui  all'articolo   61,   comma   23,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, secondo i seguenti criteri: 
                  a) nei casi in cui l'esecuzione ha  riguardato  una
          somma  pari  o  inferiore  ad  euro  10.000,  per  l'intero
          importo; 
                  b) nei casi in cui l'esecuzione ha  riguardato  una
          somma superiore a euro 10.000, per una misura  pari  al  50
          per cento  dell'importo  ottenuto,  con  restituzione  allo
          Stato di emissione del residuo. 
                2. Nei casi in cui l'esecuzione ha avuto  ad  oggetto
          un bene diverso dal denaro e il bene puo'  essere  venduto,
          le somme ricavate dalla vendita  dei  beni  sono  ripartite
          secondo i criteri di cui al comma 1. 
                3. Ai beni diversi dalle somme  di  denaro,  che  non
          possono essere venduti o trasferiti allo Stato di emissione
          si applica la disciplina  relativa  alla  destinazione  dei
          beni oggetto di confisca:  quando  la  confisca  sia  stata
          disposta ai sensi dell'articolo 3  della  decisione  quadro
          2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio  2005,  i  beni
          sono trasferiti al patrimonio  disponibile  dello  Stato  e
          sono destinati all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e
          confiscati  alla  criminalita'  organizzata,   secondo   le
          disposizioni  del  Libro  I,  Titolo   III,   del   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
                4. L'Italia, quale Stato di esecuzione, non e' tenuta
          a vendere o restituire  il  bene  specifico  oggetto  della
          decisione  di  confisca  quando   esso   costituisce   bene
          culturale appartenente al patrimonio  culturale  nazionale.
          Rispetto  a  tali  beni  restano   applicabili   le   norme
          vigenti.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'articolo 21, comma 5,  della  citata  legge  20
          dicembre 2012, n. 237, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per gli articoli 152 e 156  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  22  della  citata
          legge 20 dicembre 2012, n. 237: 
                «Art.  22  (Consultazioni   con   la   Corte   penale
          internazionale per  l'esecuzione  di  pene  pecuniarie,  di
          misure patrimoniali e degli ordini di  riparazione).  -  1.
          Se, a seguito di richiesta di sequestro o  di  confisca  di
          beni o di esecuzione degli ordini di riparazione  a  favore
          delle vittime o per il risarcimento delle persone arrestate
          o condannate,  ai  sensi  degli  articoli  75  e  85  dello
          statuto,  da  parte  della  Corte  penale   internazionale,
          insorgono  difficolta'  nell'esecuzione,   il   procuratore
          generale presso la  corte  d'appello  di  Roma  ne  informa
          preventivamente il Ministro  della  giustizia  per  l'avvio
          delle  procedure  di  consultazione  anche  ai  fini  della
          conservazione dei mezzi di prova.».