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LEGGE 20 dicembre 2012, n. 237

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. (13G00007)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/2013
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Testo in vigore dal:  23-1-2013

Art. 22

Consultazioni con la Corte penale internazionale per l'esecuzione di pene pecuniarie, di misure patrimoniali e degli ordini di riparazione
1. Se, a seguito di richiesta di sequestro o di confisca di beni o di esecuzione degli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il risarcimento delle persone arrestate o condannate, ai sensi degli articoli 75 e 85 dello statuto, da parte della Corte penale internazionale, insorgono difficoltà nell'esecuzione, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma ne informa preventivamente il Ministro della giustizia per l'avvio delle procedure di consultazione anche ai fini della conservazione dei mezzi di prova.
Note all'art. 22:
- Per il testo degli articoli 75 e 85 della citata legge 12 luglio 1999, n. 232, si veda nelle note all'art.
21.