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DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 50

Attuazione della direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. (20G00068)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2020
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Testo in vigore dal: 25-6-2020
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare, l'allegato A, n. 15); 
  Vista  la  direttiva  2003/59/CE   del   15   luglio   2003   sulla
qualificazione iniziale e  formazione  periodica  dei  conducenti  di
taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci  o  passeggeri,
che  modifica  il  regolamento  (CEE)  3820/85  del  Consiglio  e  la
direttiva  91/439/CEE  del  Consiglio  e  che  abroga  la   direttiva
76/914/CEE del Consiglio; 
  Vista la direttiva 2006/126/CE del 20 dicembre 2006, concernente la
patente di guida; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/645  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 aprile 2018  che  modifica  le  succitate  direttive
2003/59/CE e 2006/126/CE; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  il
nuovo codice della strada; 
  Visto il decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  286  e,  in
particolare, il Capo II recante attuazione della richiamata direttiva
n. 2003/59/CE; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  che  ha
apportato modificazioni al decreto legislativo n.  285  del  1992  al
fine di recepire la richiamata direttiva 2006/126/CE; 
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 gennaio 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 giugno 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia,  dell'economia  e   delle   finanze,   per   la   pubblica
amministrazione, dello  sviluppo  economico  e  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni all'articolo 14 del  decreto  legislativo  21  novembre
                            2005, n. 286 
 
  1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  286,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 14 (Qualificazione  iniziale  e  formazione  periodica  dei
conducenti). - 1. L'attivita'  di  guida  su  strada  aperta  all'uso
pubblico per mezzo di veicoli per i quali e' necessaria  una  patente
di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE e'  subordinata
all'obbligo di qualificazione iniziale e  all'obbligo  di  formazione
periodica disciplinati dal presente Capo.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il testo dell'allegato A della legge 4 ottobre  2019,
          n.  117  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2018),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre  2019,  n.  245,  cosi'
          recita: 
              «Allegato A 
              (Articolo 1, comma 1) 
              1)  direttiva  2013/59/Euratom  del  Consiglio,  del  5
          dicembre  2013,  che  stabilisce  norme   fondamentali   di
          sicurezza  relative  alla  protezione  contro  i   pericoli
          derivanti dall'esposizione alle  radiazioni  ionizzanti,  e
          che abroga  le  direttive  89/618/Euratom,  90/641/Euratom,
          96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di
          recepimento: 6 febbraio 2018); 
              2)  direttiva  (UE)  2017/159  del  Consiglio,  del  19
          dicembre 2016,  recante  attuazione  dell'accordo  relativo
          all'attuazione della Convenzione  sul  lavoro  nel  settore
          della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del
          lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra  la  Confederazione
          generale delle  cooperative  agricole  nell'Unione  europea
          (Cogeca),  la  Federazione  europea  dei   lavoratori   dei
          trasporti e l'Associazione delle  organizzazioni  nazionali
          delle imprese  di  pesca  dell'Unione  europea  (Europêche)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          15 novembre 2019); 
              3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 17 maggio 2017, che  modifica  la  direttiva
          2007/36/CE   per    quanto    riguarda    l'incoraggiamento
          dell'impegno  a  lungo  termine  degli   azionisti   (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  10
          giugno 2019); 
              4) direttiva (UE) 2017/1371 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  5  luglio  2017,  relativa  alla  lotta
          contro  la  frode  che  lede   gli   interessi   finanziari
          dell'Unione  mediante  il  diritto   penale   (termine   di
          recepimento: 6 luglio 2019); 
              5) direttiva  (UE)  2017/1852  del  Consiglio,  del  10
          ottobre  2017,  sui   meccanismi   di   risoluzione   delle
          controversie  in  materia   fiscale   nell'Unione   europea
          (termine di recepimento: 30 giugno 2019); 
              6) direttiva (UE) 2017/2102 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della
          direttiva  2011/65/UE   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche (Testo  rilevante  ai  fini  del
          SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019); 
              7) direttiva (UE) 2017/2108 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  15  novembre  2017,  che  modifica  la
          direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di
          sicurezza per le navi da  passeggeri  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019); 
              8) direttiva (UE) 2017/2109 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  15  novembre  2017,  che  modifica  la
          direttiva   98/41/CE   del   Consiglio,    relativa    alla
          registrazione  delle  persone  a  bordo   delle   navi   da
          passeggeri che effettuano viaggi da e verso i  porti  degli
          Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del
          Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   relativa   alle
          formalita' di dichiarazione delle navi  in  arrivo  e/o  in
          partenza  da  porti  degli   Stati   membri   (termine   di
          recepimento: 21 dicembre 2019); 
              9) direttiva (UE) 2017/2110 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un  sistema
          di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza  di
          navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci  da  passeggeri
          adibite a servizi di linea  e  che  modifica  la  direttiva
          2009/16/CE   e   abroga   la   direttiva   1999/35/CE   del
          Consiglio(Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  (termine  di
          recepimento: 21 dicembre 2019); 
              10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  12   dicembre   2017,   relativa   al
          riconoscimento delle qualifiche professionali  nel  settore
          della  navigazione  interna  e  che  abroga  le   direttive
          91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio(Testo rilevante ai fini
          del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022); 
              11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  12  dicembre  2017,  che  modifica  la
          direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro
          i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti  cancerogeni
          o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai  fini  del
          SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020); 
              12) direttiva  (UE)  2017/2455  del  Consiglio,  del  5
          dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE  e  la
          direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda  taluni  obblighi
          in  materia  di  imposta  sul  valore   aggiunto   per   le
          prestazioni di servizi e le  vendite  a  distanza  di  beni
          (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'articolo  1
          e 31 dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3); 
              13) direttiva  (UE)  2018/131  del  Consiglio,  del  23
          gennaio  2018,  recante  attuazione  dell'accordo  concluso
          dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
          dalla Federazione  europea  dei  lavoratori  dei  trasporti
          (ETF),  volto  a   modificare   la   direttiva   2009/13/CE
          conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione  sul
          lavoro  marittimo  del  2006,  approvate  dalla  Conferenza
          internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante
          ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  16  febbraio
          2020); 
              14) direttiva (UE) 2018/410 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
          2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
          efficace  sotto  il  profilo   dei   costi   e   promuovere
          investimenti a favore di basse emissioni di carbonio  e  la
          decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del  SEE)
          (termine di recepimento: 9 ottobre 2019); 
              15) direttiva (UE) 2018/645 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  18  aprile  2018,  che  modifica   la
          direttiva  2003/59/CE  sulla  qualificazione   iniziale   e
          formazione  periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli
          stradali adibiti al trasporto di merci o  passeggeri  e  la
          direttiva  2006/126/CE  concernente  la  patente  di  guida
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          23 maggio 2020); 
              16) direttiva  (UE)  2018/822  del  Consiglio,  del  25
          maggio 2018, recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE
          per quanto riguarda lo scambio automatico  obbligatorio  di
          informazioni   nel   settore   fiscale   relativamente   ai
          meccanismi   transfrontalieri   soggetti   all'obbligo   di
          notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019); 
              17) direttiva (UE) 2018/843 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione  dell'uso
          del  sistema  finanziario   a   fini   di   riciclaggio   o
          finanziamento del terrorismo e che  modifica  le  direttive
          2009/138/CE e 2013/36/UE(Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 10 gennaio 2020); 
              18) direttiva (UE) 2018/844 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva   2010/31/UE   sulla    prestazione    energetica
          nell'edilizia e  la  direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza
          energetica (Testo rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di
          recepimento: 10 marzo 2020); 
              19) direttiva (UE) 2018/849 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   le
          direttive  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli   fuori   uso,
          2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai  rifiuti  di
          pile  e  accumulatori   e   2012/19/UE   sui   rifiuti   di
          apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 
              20) direttiva (UE) 2018/850 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva 1999/31/CE relativa alle  discariche  di  rifiuti
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          5 luglio 2020); 
              21) direttiva (UE) 2018/851 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti  (Testo  rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020); 
              22) direttiva (UE) 2018/852 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva  94/62/CE  sugli  imballaggi  e  i   rifiuti   di
          imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE)  (termine  di
          recepimento: 5 luglio 2020); 
              23) direttiva (UE) 2018/957 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante  modifica  della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito di  una  prestazione  di  servizi  (termine  di
          recepimento: 30 luglio 2020); 
              24) direttiva (UE) 2018/958 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della
          proporzionalita'   prima   dell'adozione   di   una   nuova
          regolamentazione delle professioni (termine di recepimento:
          30 luglio 2020); 
              25) direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  modifica  la
          direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza  energetica   (Testo
          rilevante ai fini del SEE) (termini per il recepimento:  25
          giugno 2020 e 25 ottobre  2020  per  i  punti  da  5  a  10
          dell'articolo 1 e i punti 3 e 4 dell'allegato); 
              26) direttiva (UE) 2019/692 del  Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato
          interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del  SEE)
          (termine di recepimento: 24 febbraio 2020).". 
              - La direttiva 2003/59/CE  del  15  luglio  2003  sulla
          qualificazione  iniziale   e   formazione   periodica   dei
          conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al  trasporto
          di merci o passeggeri, che modifica  il  regolamento  (CEE)
          3820/85  del  Consiglio  e  la  direttiva  91/439/CEE   del
          Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva   76/914/CEE   del
          Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. 10  settembre  2003,
          n. L 226. 
              - La  direttiva  2006/126/CE  del  20  dicembre   2006,
          concernente  la  patente  di  guida  e'  pubblicata   nella
          G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 403. 
              - La direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 18 aprile 2018 che modifica le  succitate
          direttive 2003/59/CE  e  2006/126/CE  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 2 maggio 2018, n. L 112. 
              . 
              - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo
          codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 maggio 1992, n. 114, S.O. 
              - Il Capo II del decreto legislativo 21 novembre  2005,
          n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in  materia
          di liberalizzazione regolata dell'esercizio  dell'attivita'
          di autotrasportatore), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          9 gennaio 2006, n. 6, e' cosi' rubricato: 
                «Capo II Attuazione della direttiva 2003/59/CE del 15
          luglio 2003 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  sulla
          qualificazione  iniziale   e   formazione   periodica   dei
          conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al  trasporto
          di cose o di passeggeri». 
              - Il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,   n.   59
          (Modificazioni al decreto legislativo n. 285  del  1992  al
          fine di recepire la richiamata  direttiva  2006/126/CE)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2011, n. 99. 
              - Il testo dell'articolo 1 della legge 24 aprile  2020,
          n.  27  (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,   del
          decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  recante  misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  Proroga
          dei  termini  per  l'adozione   di   decreti   legislativi)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,
          S.O., cosi' recita: 
                «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
          recante misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19, e'  convertito  in  legge  con  le  modificazioni
          riportate in allegato alla presente legge. 
              2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n.
          11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono  abrogati.  Restano  validi
          gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
          effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
          dei medesimi decreti-legge 2 marzo  2020,  n.  9,  8  marzo
          2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.  Gli  adempimenti  e  i
          versamenti sospesi ai sensi  dell'articolo  5  del  decreto
          legge  2  marzo  2020,  n.   9   sono   effettuati,   senza
          applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
          entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino  a
          un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con  il
          versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non
          si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
              3. In  considerazione  dello  stato  di  emergenza  sul
          territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio  2020,  i  termini  per
          l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10
          febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano  scaduti
          alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
          prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
          ciascuno di essi. I decreti legislativi  di  cui  al  primo
          periodo, il cui termine di adozione sia scaduto  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  possono  essere
          adottati entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri
          direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
          di delega. 
              4.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il   giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
              (Omissis).».