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DECRETO-LEGGE 20 aprile 2020, n. 26

Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. (20G00044)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 2020, n. 59 (in G.U. 19/06/2020, n. 154).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/05/2021)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 8-5-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Tenuto  conto  che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'   ha
dichiarato la pandemia da COVID-19; 
  Preso atto  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento
dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione  mondiale  della
sanita'; 
  Considerata  la  necessita'  di   garantire   lo   svolgimento   di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 in condizioni  di  sicurezza
per i cittadini; 
  Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare,  con
riferimento all'espletamento delle suddette  procedure,  fenomeni  di
assembramento di persone e condizioni di contiguita'  sociale  al  di
sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini  del  contenimento
alla diffusione del virus; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 aprile 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con  i  Ministri  per  gli  affari
regionali e le autonomie, della giustizia  e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per  l'anno
                                2020 
 
  1. In considerazione della situazione epidemiologica  da  COVID-19,
in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di  cui
al presente comma sono fissati come di seguito indicato: 
    a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del
decreto del Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,
nonche' dall'articolo 21-ter, comma 3,  del  decreto  legislativo  20
dicembre 1993, n. 533, il termine entro  il  quale  sono  indette  le
elezioni suppletive per la Camera dei  deputati  e  il  Senato  della
Repubblica per i seggi che  siano  dichiarati  vacanti  entro  il  31
luglio 2020 e' fissato in duecentoquaranta giorni  dalla  data  della
vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni; 
    b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,  comma  1,  della
legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni
dei consigli  comunali  e  circoscrizionali  previste  per  il  turno
annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedi' successivo
compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020; 
    c) sono inserite nel turno  di  cui  alla  lettera  b)  anche  le
elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati  per  motivi
diversi dalla scadenza del mandato,  se  le  condizioni  che  rendono
necessarie le elezioni si verificano entro  il  27  luglio  2020.  Le
disposizioni della presente lettera non si  applicano  alle  elezioni
degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio  rimane  in
carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021; 
    d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5,  comma  1,  della
legge 2 luglio 2004, n. 165, gli  organi  elettivi  delle  regioni  a
statuto ordinario il cui rinnovo e' previsto entro il 2  agosto  2020
durano in carica cinque anni e tre  mesi;  le  relative  elezioni  si
svolgono esclusivamente tra il quindicesimo e il sessantesimo  giorno
successivo al termine  della  nuova  scadenza  del  mandato  o  nella
domenica e nel lunedi' successivo compresi nei sei giorni ulteriori. 
  d-bis) in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  79,
lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente  all'anno
2020, le elezioni  dei  presidenti  delle  province  e  dei  consigli
provinciali si svolgono  entro  novanta  giorni  dalle  elezioni  dei
consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino  al
rinnovo degli organi e' prorogata la durata del mandato di quelli  in
carica. (3) (7) ((10)) 
  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 GIUGNO 2020, N. 59. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 novembre 2020,  n.  159,  ha  disposto  (con  l'art.  1,  comma
4-quinquiesdecies) che "Le consultazioni  elettorali  concernenti  le
elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera  d-bis),  del  decreto-legge  20
aprile 2020, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19
giugno 2020, n. 59, sono rinviate,  anche  ove  gia'  indette,  e  si
svolgono entro il 31 marzo 2021,  mediante  l'integrale  rinnovo  del
relativo procedimento elettorale". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 novembre 2020, n. 159, come modificato  dal  D.L.  31  dicembre
2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021,
n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma  4-quinquiesdecies)  che  "Le
consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle
province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1,  comma  1,
lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono  rinviate,
anche ove gia' indette, e si svolgono  entro  sessanta  giorni  dalla
data  dell'ultima  proclamazione  degli  eletti  nei   comuni   della
provincia che partecipano al turno annuale ordinario  delle  elezioni
amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel  caso  in  cui
nella provincia non si svolgano  elezioni  comunali,  entro  sessanta
giorni dallo svolgimento del predetto  turno  di  elezioni,  mediante
l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 31 dicembre 2020,  n.  183,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dal  D.L.  5  marzo
2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2021,  n.
58, nel modificare l'art.  1,  comma  4-quinquiesdecies  del  D.L.  7
ottobre 2020, n.  125,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  27
novembre 2020, n. 159, ha conseguentemente disposto  (con  l'art.  2,
comma  4-ter)  che  "I  termini  di   cui   all'articolo   1,   comma
4-quinquiesdecies,  del  decreto-legge  7  ottobre  2020,   n.   125,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n.  159,
come modificato dal comma 4-bis del presente articolo,  si  applicano
anche per le elezioni degli organi delle  citta'  metropolitane,  dei
presidenti delle province e  dei  consigli  provinciali  in  scadenza
entro i primi nove mesi dell'anno 2021. Fino al rinnovo degli  organi
di cui al presente comma e' prorogata la durata del mandato di quelli
in carica".