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DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 9-4-2020
al: 18-5-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito  in
legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  24
novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in  legge
con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  5  marzo
2020, n. 13; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 
  Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; 
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
  Vista la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo  2020
recante un "Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"; 
  Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 aprile  2020
recante "Modifica del quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  contenere  gli
effetti  negativi  che  l'emergenza   epidemiologica   COVID-19   sta
producendo sul tessuto socio-economico nazionale,  prevedendo  misure
di sostegno alla liquidita' delle imprese e di copertura di rischi di
mercato particolarmente significativi; 
  Considerata, a tal  fine,  l'esigenza  di  rafforzare  il  supporto
all'export e all'internalizzazione delle  imprese  mediante  adozione
del meccanismo di assunzione diretta a  carico  dello  Stato  di  una
quota   preponderante   degli   impegni   derivanti    dall'attivita'
assicurativa di SACE S.p.A. per i rischi definiti non di  mercato  ai
sensi della normativa dell'Unione europea; 
  Considerata  l'esigenza,  a  fronte   dei   significativi   impatti
economici derivanti dall'emergenza  sanitaria,  di  prevedere  misure
specifiche per l'anno 2020 per il rilascio della garanzia dello Stato
per operazioni di esportazione in alcuni settori; 
  Considerato,  altresi',   che   SACE   S.p.A.   in   virtu'   della
specializzazione acquisita nella valutazione del  merito  di  credito
delle aziende e dei rischi, nonche' nella determinazione  del  prezzo
congruo delle garanzie, appare  il  soggetto  idoneo  a  svolgere  la
funzione di rilascio delle garanzie secondo il regime previsto  dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, ampliando,
tramite la concessione di diritto della garanzia  dello  Stato  sugli
impegni da questa assunti, la capacita' finanziaria  di  rilascio  di
garanzie sul credito e sulla copertura di rischi di mercato; 
  Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo
2020, con  le  quali  il  Governo  e'  stato  autorizzato,  nel  dare
attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata
ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre  2012,  n.
243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro  verso
l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e
socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
prevedere  misure  in  materia  di  continuita'  delle  imprese,   di
adempimenti fiscali e contabili, di poteri speciali  nei  settori  di
rilevanza strategica, di disciplina dei termini nonche' sanitarie; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2020; 
  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli   affari   esteri   e   della   cooperazione    internazionale,
dell'interno,  della  giustizia,   della   difesa,   dello   sviluppo
economico,  delle  politiche   agricole   alimentari   e   forestali,
dell'ambiente  e  della   tutela   del   territorio   e   del   mare,
dell'infrastrutture e dei trasporti, del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,  della
salute, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,  per  la
pubblica amministrazione, per gli affari regionali  e  le  autonomie,
per il sud e la coesione territoriale, per le politiche  giovanili  e
lo sport, per le pari opportunita' e la famiglia  e  per  gli  affari
europei;; 
 
                              E M AN A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  (Misure temporanee per il sostegno alla liquidita' delle imprese) 
 
  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese  con
sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle  banche
e da altri  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del  credito,  SACE
S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformita'  con
la normativa europea in tema di aiuti di Stato  e  nel  rispetto  dei
criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di
banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli
altri soggetti abilitati all'esercizio del  credito  in  Italia,  per
finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  alle  suddette  imprese.  Gli
impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi  del  presente  comma  non
superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi  di  euro,  di
cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole  e  medie
imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea
n.  2003/361/CE,  ivi  inclusi  i  lavoratori  autonomi  e  i  liberi
professionisti  titolari  di  partita  IVA,  che  abbiano  pienamente
utilizzato la loro capacita' di accesso al Fondo di cui  all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  2. Le garanzie di cui al comma  1  sono  rilasciate  alle  seguenti
condizioni: 
    a) la garanzia e' rilasciata  entro  il  31  dicembre  2020,  per
finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con  la  possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24
mesi; 
    b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella
categoria delle imprese in difficolta' ai sensi del Regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno  2014,  del  Regolamento
(UE) n. 702/2014 del  25  giugno  2014  e  del  Regolamento  (UE)  n.
1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020  non
risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso  il  sistema
bancario, come definite ai sensi della normativa europea; 
    c) l'importo del prestito assistito da garanzia non e'  superiore
al maggiore tra i seguenti elementi: 
      1) 25 per cento del fatturato annuo  dell'impresa  relativi  al
2019,  come  risultante  dal  bilancio  ovvero  dalla   dichiarazione
fiscale; 
      2) il doppio dei costi del personale dell'impresa  relativi  al
2019, come risultanti dal bilancio  ovvero  da  dati  certificati  se
l'impresa non ha  approvato  il  bilancio;  qualora  l'impresa  abbia
iniziato la propria attivita' successivamente al 31 dicembre 2018, si
fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni  di
attivita', come documentato e  attestato  dal  rappresentante  legale
dell'impresa; 
    d) la  garanzia,  in  concorso  paritetico  e  proporzionale  tra
garante  e  garantito  nelle  perdite  per   mancato   rimborso   del
finanziamento, copre il: 
      1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese  con
meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino  a  1,5
miliardi di euro; 
      2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese  con
valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con piu'
di 5000 dipendenti in Italia; 
      3) 70 per  cento  per  le  imprese  con  valore  del  fatturato
superiore a 5 miliardi di euro; 
    e) le commissioni annuali dovute dalle imprese  per  il  rilascio
della garanzia sono le seguenti: 
      1)  per  i  finanziamenti  di  piccole  e  medie  imprese  sono
corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante
il primo anno, 50 punti base durante il secondo  e  terzo  anno,  100
punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
      2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie
imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti
base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo
anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
    f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita,  irrevocabile,  e
conforme  ai  requisiti  previsti  dalla   normativa   di   vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio; 
    g) la garanzia copre  nuovi  finanziamenti  concessi  all'impresa
successivamente all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  per
capitale, interessi  ed  oneri  accessori  fino  all'importo  massimo
garantito; 
    h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi  e
il  costo  dei  finanziamenti  coperti  dalla  garanzia  deve  essere
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto  dal  soggetto  o  dai
soggetti eroganti per operazioni con le medesime  caratteristiche  ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo  deve  essere
almeno  uguale  alla  differenza  tra  il  costo  che  sarebbe  stato
richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con  le
medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato  e
attestato dal rappresentante legale dei suddetti  soggetti  eroganti,
ed il costo effettivamente applicato all'impresa; 
    i) l'impresa che beneficia della garanzia  assume  l'impegno  che
essa, nonche' ogni altra impresa con sede in Italia che faccia  parte
del  medesimo  gruppo  cui  la  prima  appartiene,  non  approvi   la
distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni  nel  corso  del
2020; 
    l) l'impresa che beneficia  della  garanzia  assume  l'impegno  a
gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; 
    m) il soggetto finanziatore deve  dimostrare  che  ad  esito  del
rilascio  del   finanziamento   coperto   da   garanzia   l'ammontare
complessivo delle esposizioni nei confronti del  soggetto  finanziato
risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data  di
entrata in vigore del presente decreto,  corretto  per  le  riduzioni
delle esposizioni intervenute tra le  due  date  in  conseguenza  del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in
vigore del presente decreto; 
    n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere  destinato
a sostenere costi del personale, investimenti o  capitale  circolante
impiegati in stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali  che
siano  localizzati  in  Italia,  come  documentato  e  attestato  dal
rappresentante legale dell'impresa beneficiaria. 
  3. Ai fini dell'individuazione  del  limite  di  importo  garantito
indicato dal comma 2, lettera c), si fa  riferimento  al  valore  del
fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia  da
parte dell'impresa  ovvero  su  base  consolidata  qualora  l'impresa
appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore.  Ai  fini  della  verifica  del
suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di piu'
finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui  al  presente  articolo
ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti
si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il  medesimo  gruppo
quando la prima e' parte di un  gruppo,  siano  beneficiari  di  piu'
finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi
di detti finanziamenti si cumulano. 
  4.  Ai  fini  dell'individuazione  della  percentuale  di  garanzia
indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base
consolidata del fatturato e  dei  costi  del  personale  del  gruppo,
qualora l'impresa beneficiaria sia  parte  di  un  gruppo.  L'impresa
richiedente e' tenuta a  comunicare  alla  banca  finanziatrice  tale
valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d)  si  applicano
sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo  del
finanziamento. 
  5. Sulle obbligazioni  di  SACE  S.p.A.  derivanti  dalle  garanzie
disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto la  garanzia  dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui  operativita'  sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.  La  garanzia  dello
Stato e' esplicita, incondizionata,  irrevocabile  e  si  estende  al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad  ogni  altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie.  SACE  S.p.A.  svolge  anche  per   conto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze le  attivita'  relative  all'escussione
della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi'  delegare
alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e  internazionali
e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in  Italia.
SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a
SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al  fine  dell'escussione  della  garanzia
dello Stato, del rispetto dei suddetti  indirizzi  e  dei  criteri  e
condizioni previsti dal presente articolo. 
  6. Per il rilascio delle  garanzie  che  coprono  finanziamenti  in
favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con  valore
del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base  dei  dati
risultanti da bilancio ovvero di  dati  certificati  con  riferimento
alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa  non
ha  approvato  il  bilancio,  si  applica   la   seguente   procedura
semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale  e
documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9: 
    a)  l'impresa  interessata  all'erogazione  di  un  finanziamento
garantito da SACE S.p.A. presenta a  un  soggetto  finanziatore,  che
puo' operare ed eventualmente erogare anche in  modo  coordinato  con
altri finanziatori,  la  domanda  di  finanziamento  garantito  dallo
Stato; 
    b) in caso di esito positivo della  delibera  di  erogazione  del
finanziamento  da  parte  dei  suddetti   soggetti,   questi   ultimi
trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A.  e
quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo  del
processo deliberativo  del  soggetto  finanziatore  ed  emettendo  un
codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; 
    c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento
assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A. 
  7. Qualora l'impresa  beneficiaria  abbia  dipendenti  o  fatturato
superiori alle  soglie  indicate  dal  comma  6,  il  rilascio  della
garanzia e del corrispondente codice unico  e'  subordinato  altresi'
alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla
base  dell'istruttoria  trasmessa  da   SACE   S.p.A.,   tenendo   in
considerazione il ruolo che l'impresa che  beneficia  della  garanzia
svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: 
    a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
    b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; 
    c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; 
    d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; 
    e)  peso  specifico  nell'ambito  di   una   filiera   produttiva
strategica. 
  8. Con il decreto di cui al  comma  7  possono  essere  elevate  le
percentuali di cui  al  comma  2,  lettera  d),  fino  al  limite  di
percentuale  immediatamente  superiore   a   quello   ivi   previsto,
subordinatamente al rispetto di specifici  impegni  e  condizioni  in
capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in  relazione
alle aree e ai profili di cui al comma 7. 
  9. I soggetti finanziatori forniscono  un  rendiconto  periodico  a
SACE  S.p.A.,  con  i  contenuti,  la  cadenza  e  le  modalita'   da
quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il  rispetto  da  parte
dei soggetti finanziati e degli stessi  soggetti  finanziatori  degli
impegni e delle condizioni previsti ai sensi del  presente  articolo.
SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia  e
delle finanze. 
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere disciplinate ulteriori modalita'  attuative  e  operative,  ed
eventuali elementi e requisiti integrativi,  per  l'esecuzione  delle
operazioni di cui ai commi da 1 a 9. 
  11. In caso di  modifiche  della  Comunicazione  della  Commissione
europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19", condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8  possono
essere   conseguentemente   adeguati   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle Finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico. 
  12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 e' subordinata  all'approvazione
della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea. 
  13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1,
con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  puo'  essere
concessa, in conformita' con la  normativa  dell'Unione  europea,  la
garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da  assumere  da  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro  il  31  dicembre  2020
derivanti da  garanzie,  anche  nella  forma  di  garanzie  di  prima
perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma,
da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito  in
Italia alle imprese  con  sede  in  Italia  che  hanno  sofferto  una
riduzione del fatturato  a  causa  dell'emergenza  epidemiologica  da
"COVID-19"  e  che  prevedano  modalita'  tali   da   assicurare   la
concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti
in funzione dell'ammontare del capitale  regolamentare  liberato  per
effetto delle garanzie stesse. La  garanzia  e'  a  prima  richiesta,
incondizionata, esplicita,  irrevocabile,  e  conforme  ai  requisiti
previsti dalla normativa  di  vigilanza  prudenziale  ai  fini  della
migliore mitigazione del rischio. 
  14.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo a  copertura  delle  garanzie
concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonche'  di  quelle  concesse  ai
sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2020.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente  importo,
delle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale   di   cui
all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per
la gestione del fondo e' autorizzata  l'apertura  di  apposito  conto
corrente di tesoreria centrale.