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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 dicembre 2019, n. 168

Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). (20G00005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2020
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vigente al 01/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-2-2020
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'articolo 32 della Costituzione italiana; 
  Visto l'articolo 1, comma 418, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020»,
con il quale e' istituita presso il Ministero della salute una  banca
dati destinata alla registrazione delle  Disposizioni  anticipate  di
trattamento (DAT) attraverso le  quali  ogni  persona  maggiorenne  e
capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura
incapacita' di autodeterminarsi, puo' esprimere le  proprie  volonta'
in materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso o il  rifiuto
rispetto ad  accertamenti  diagnostici  o  scelte  terapeutiche  e  a
singoli trattamenti sanitari; 
  Vista la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in  materia
di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento» e,
in particolare, l'articolo 4 con il  quale  e'  stata  introdotta  la
disciplina relativa alle disposizioni anticipate di trattamento; 
  Visto, altresi', l'articolo 1 della citata legge 22 dicembre  2017,
n. 219, che riconosce ad ogni persona  il  diritto  di  conoscere  le
proprie condizioni di salute e di essere informata in modo  completo,
aggiornato  e  a  lei  comprensibile  riguardo  alla  diagnosi,  alla
prognosi, ai benefici e ai rischi degli  accertamenti  diagnostici  e
dei trattamenti sanitari indicati, nonche'  riguardo  alle  possibili
alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento
sanitario  e  dell'accertamento  diagnostico  o  della  rinuncia   ai
medesimi; 
  Visto il regolamento  UE/2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato
e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice
dell'Amministrazione digitale; 
  Vista la legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  sull'ordinamento  del
notariato e degli archivi notarili; 
  Visto  il   decreto   legislativo   3   febbraio   2011,   n.   71,
sull'ordinamento  e  le  funzioni  degli  uffici  consolari,  e,   in
particolare, l'articolo 28, comma  1,  che  stabilisce  che  il  capo
dell'Ufficio consolare esercita le funzioni di notaio  nei  confronti
dei cittadini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396, recante il regolamento per la revisione e la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo  2,  comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Vista la nota, prot. n. 0007507-P del 2 giugno  2018,  con  cui  il
Ministero della salute ha formulato richiesta di  parere  facoltativo
al Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, e dell'articolo 4,  comma  1,  lettera  f)  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in merito a  taluni  dubbi
interpretativi emersi nel corso dell'attivita'  di  attuazione  della
menzionata disciplina di legge; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato  n.  01991/2018  del  31
luglio 2018 emesso in esito alla Adunanza della Commissione  speciale
del 18 luglio 2018; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 29 maggio 2019; 
  Acquisita l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nella seduta del 25 luglio 2019; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 novembre 2019; 
  Vista la nota LEG prot. n. 6614 del 9 dicembre 2019 con  la  quale,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche'  la  presa  d'atto  del  Dipartimento
affari giuridici e legislativi della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri con nota DAGL del 9 dicembre 2019, prot. n. 12568; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le modalita'  di  raccolta  delle
copie delle Disposizioni  anticipate  di  trattamento  (DAT)  di  cui
all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, nella Banca dati
nazionale, istituita presso il Ministero della  salute  dall'articolo
1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e  gestita  dalla
Direzione  generale  competente  in  materia  di  digitalizzazione  e
sistemi   informativi   sanitari.   Esso   definisce,   inoltre,   il
funzionamento e i contenuti informativi  della  predetta  Banca  dati
nonche' le modalita' di accesso alla stessa  da  parte  dei  soggetti
legittimati ai sensi della normativa vigente. 
  2. Obiettivo della Banca dati nazionale e' quello di effettuare  la
raccolta di copia delle disposizioni anticipate di trattamento di cui
all'articolo 4 della legge n. 219 del 2017, garantirne il  tempestivo
aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca e  di  assicurare
la piena accessibilita' delle stesse sia da parte del medico  che  ha
in cura il paziente, allorche' per questi sussista una situazione  di
incapacita' di autodeterminarsi, sia da parte del disponente  sia  da
parte del fiduciario dal medesimo nominato. 
  3. I dati contenuti nella Banca dati nazionale sono utilizzati  dal
Ministero  della  salute  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle
funzioni e dei compiti amministrativi connessi alle finalita' di  cui
all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge n. 205 del 2017. 
  4. I soggetti di cui all'articolo 3,  legittimati  ai  sensi  della
normativa  vigente,  trasmettono  alla  Banca   dati   nazionale   le
informazioni  concernenti   le   DAT   attenendosi   alle   modalita'
individuate nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 10. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del Testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 32 della Costituzione: 
              «Art.  32.  La  Repubblica  tutela   la   salute   come
          fondamentale  diritto  dell'individuo  e  interesse   della
          collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
              Nessuno  puo'  essere  obbligato   a   un   determinato
          trattamento sanitario se non per disposizione di legge.  La
          legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti  dal
          rispetto della persona umana». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  418  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              «418. E' istituita presso il Ministero della salute una
          banca dati destinata alla registrazione delle  disposizioni
          anticipate di trattamento (DAT) attraverso  le  quali  ogni
          persona maggiorenne e capace di intendere e di  volere,  in
          previsione   di   un'eventuale   futura   incapacita'    di
          autodeterminarsi, puo' esprimere  le  proprie  volonta'  in
          materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso  o  il
          rifiuto  rispetto  ad  accertamenti  diagnostici  o  scelte
          terapeutiche  e  a  singoli   trattamenti   sanitari.   Per
          l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di
          2 milioni di euro per l'anno 2018.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 della  legge
          22 dicembre 2017, n. 219  (Norme  in  materia  di  consenso
          informato e di disposizioni anticipate di trattamento): 
              «Art. 1 (Consenso informato). - 1. La  presente  legge,
          nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13, e  32
          della Costituzione e degli articoli 1, 2 e  3  della  Carta
          dei diritti fondamentali  dell'Unione  europea,  tutela  il
          diritto  alla  vita,   alla   salute,   alla   dignita'   e
          all'auto-determinazione  della  persona  e  stabilisce  che
          nessun  trattamento  sanitario  puo'  essere   iniziato   o
          proseguito se privo del consenso libero e  informato  della
          persona interessata,  tranne  che  nei  casi  espressamente
          previsti dalla legge. 
              2. E' promossa e valorizzata la relazione di cura e  di
          fiducia tra paziente e medico  che  si  basa  sul  consenso
          informato nel quale si incontrano  l'autonomia  decisionale
          del paziente e la competenza, l'autonomia  professionale  e
          la  responsabilita'   del   medico.   Contribuiscono   alla
          relazione di cura, in base alle rispettive competenze,  gli
          esercenti una professione sanitaria che compongono l'equipe
          sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente
          lo desidera, anche i suoi familiari o la parte  dell'unione
          civile o il convivente ovvero una persona  di  fiducia  del
          paziente medesimo. 
              3. Ogni persona ha il diritto di conoscere  le  proprie
          condizioni  di  salute  e  di  essere  informata  in   modo
          completo, aggiornato e a lei  comprensibile  riguardo  alla
          diagnosi, alla prognosi, ai  benefici  e  ai  rischi  degli
          accertamenti  diagnostici  e   dei   trattamenti   sanitari
          indicati, nonche' riguardo  alle  possibili  alternative  e
          alle conseguenze  dell'eventuale  rifiuto  del  trattamento
          sanitario e dell'accertamento diagnostico o della  rinuncia
          ai medesimi. Puo' rifiutare in tutto o in parte di ricevere
          le informazioni ovvero indicare i familiari o  una  persona
          di sua fiducia incaricati di riceverle e  di  esprimere  il
          consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto  o
          la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione  di
          un incaricato sono registrati nella cartella clinica e  nel
          fascicolo sanitario elettronico. 
              4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con  gli
          strumenti piu' consoni alle  condizioni  del  paziente,  e'
          documentato    in    forma     scritta     o     attraverso
          videoregistrazioni  o,  per  la  persona  con  disabilita',
          attraverso dispositivi che le consentano di comunicare.  Il
          consenso  informato,  in  qualunque  forma   espresso,   e'
          inserito nella cartella clinica e nel  fascicolo  sanitario
          elettronico. 
              5. Ogni persona  capace  di  agire  ha  il  diritto  di
          rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di  cui
          al  comma   4,   qualsiasi   accertamento   diagnostico   o
          trattamento  sanitario  indicato  dal  medico  per  la  sua
          patologia  o  singoli  atti  del  trattamento  stesso.  Ha,
          inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi  momento,  con
          le stesse forme di cui al comma 4,  il  consenso  prestato,
          anche  quando  la  revoca   comporti   l'interruzione   del
          trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati
          trattamenti   sanitari   la   nutrizione   artificiale    e
          l'idratazione artificiale, in quanto  somministrazione,  su
          prescrizione  medica,  di  nutrienti  mediante  dispositivi
          medici. Qualora  il  paziente  esprima  la  rinuncia  o  il
          rifiuto di  trattamenti  sanitari  necessari  alla  propria
          sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi
          acconsente, ai  suoi  familiari,  le  conseguenze  di  tale
          decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione
          di sostegno al paziente  medesimo,  anche  avvalendosi  dei
          servizi  di  assistenza  psicologica.  Ferma  restando   la
          possibilita' per  il  paziente  di  modificare  la  propria
          volonta', l'accettazione,  la  revoca  e  il  rifiuto  sono
          annotati nella cartella clinica e nel  fascicolo  sanitario
          elettronico. 
              6.  Il  medico  e'  tenuto  a  rispettare  la  volonta'
          espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario
          o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di  cio',  e'
          esente da responsabilita' civile o penale. Il paziente  non
          puo' esigere  trattamenti  sanitari  contrari  a  norme  di
          legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche
          clinico-assistenziali;  a  fronte  di  tali  richieste,  il
          medico non ha obblighi professionali. 
              7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico
          e i componenti dell'equipe  sanitaria  assicurano  le  cure
          necessarie, nel rispetto della volonta' del paziente ove le
          sue condizioni cliniche  e  le  circostanze  consentano  di
          recepirla. 
              8. Il tempo della comunicazione tra medico  e  paziente
          costituisce tempo di cura. 
              9.  Ogni  struttura  sanitaria   pubblica   o   privata
          garantisce con proprie modalita' organizzative la  piena  e
          corretta attuazione  dei  principi  di  cui  alla  presente
          legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti  e
          l'adeguata formazione del personale. 
              10. La formazione iniziale  e  continua  dei  medici  e
          degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la
          formazione in materia di relazione e di  comunicazione  con
          il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative. 
              11. E' fatta salva l'applicazione delle norme  speciali
          che disciplinano l'acquisizione del consenso informato  per
          determinati atti o trattamenti sanitari.». 
              «Art. 4 (Disposizioni anticipate di trattamento). -  1.
          Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere,
          in  previsione  di  un'eventuale  futura   incapacita'   di
          autodeterminarsi   e   dopo   avere   acquisito    adeguate
          informazioni mediche sulle conseguenze  delle  sue  scelte,
          puo', attraverso le DAT, esprimere le proprie  volonta'  in
          materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso  o  il
          rifiuto  rispetto  ad  accertamenti  diagnostici  o  scelte
          terapeutiche  e  a  singoli  trattamenti  sanitari.  Indica
          altresi' una persona di sua fiducia, di seguito  denominata
          "fiduciario", che ne faccia le veci e la rappresenti  nelle
          relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. 
              2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne  e
          capace di  intendere  e  di  volere.  L'accettazione  della
          nomina  da  parte  del  fiduciario  avviene  attraverso  la
          sottoscrizione delle DAT o  con  atto  successivo,  che  e'
          allegato alle DAT. Al fiduciario e'  rilasciata  una  copia
          delle DAT. Il fiduciario puo' rinunciare  alla  nomina  con
          atto scritto, che e' comunicato al disponente. 
              3. L'incarico del fiduciario puo' essere  revocato  dal
          disponente in qualsiasi momento, con  le  stesse  modalita'
          previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. 
              4. Nel caso in cui le DAT non contengano  l'indicazione
          del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia  deceduto
          o sia divenuto incapace, le  DAT  mantengono  efficacia  in
          merito alle volonta' del disponente. In caso di necessita',
          il  giudice   tutelare   provvede   alla   nomina   di   un
          amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del  titolo
          XII del libro I del codice civile. 
              5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art.
          1, il medico e' tenuto al  rispetto  delle  DAT,  le  quali
          possono essere disattese, in tutto o in parte,  dal  medico
          stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano
          palesemente incongrue o non corrispondenti alla  condizione
          clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie  non
          prevedibili  all'atto  della  sottoscrizione,   capaci   di
          offrire  concrete  possibilita'  di   miglioramento   delle
          condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario
          e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'art. 3. 
              6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per
          scrittura privata autenticata ovvero per scrittura  privata
          consegnata personalmente dal  disponente  presso  l'ufficio
          dello stato civile del comune di residenza  del  disponente
          medesimo,  che   provvede   all'annotazione   in   apposito
          registro,  ove  istituito,  oppure  presso   le   strutture
          sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al  comma
          7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione,  dall'imposta
          di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta,  diritto  e
          tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche  del  paziente
          non  lo  consentano,  le  DAT   possono   essere   espresse
          attraverso videoregistrazione o dispositivi che  consentano
          alla persona con disabilita' di comunicare. Con le medesime
          forme esse sono rinnovabili, modificabili e  revocabili  in
          ogni momento. Nei  casi  in  cui  ragioni  di  emergenza  e
          urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT  con
          le forme previste dai periodi  precedenti,  queste  possono
          essere  revocate  con  dichiarazione  verbale  raccolta   o
          videoregistrata da  un  medico,  con  l'assistenza  di  due
          testimoni. 
              7. Le regioni che  adottano  modalita'  telematiche  di
          gestione della cartella clinica o  il  fascicolo  sanitario
          elettronico o altre modalita' informatiche di gestione  dei
          dati del singolo iscritto al Servizio  sanitario  nazionale
          possono, con proprio atto,  regolamentare  la  raccolta  di
          copia delle DAT, compresa l'indicazione del  fiduciario,  e
          il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al
          firmatario la  liberta'  di  scegliere  se  darne  copia  o
          indicare dove esse siano reperibili. 
              8. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, il Ministero della salute,  le
          regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della
          possibilita' di redigere  le  DAT  in  base  alla  presente
          legge, anche attraverso i rispettivi siti internet». 
              - Il regolamento UE/2016/679 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla  protezione  dei  dati)  e'  stato  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  reca
          «Codice in materia di protezione dei dati personali»,  come
          modificato e integrato dal decreto  legislativo  10  agosto
          2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2016/679 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27
          aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
          con riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'
          alla libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la
          direttiva 95/46/CE (regolamento generale  sulla  protezione
          dei dati)». 
              - La legge 16 febbraio 1913,  n.  89,  sull'ordinamento
          del notariato e degli archivi notarili. 
              - Si  riporta  l'art.  28  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 2011, n. 71 recante le norme sull'ordinamento e le
          funzioni degli uffici consolari: 
              «Art. 28 (Funzioni notarili). - 1. Il capo dell'ufficio
          consolare esercita, secondo le modalita' e con i limiti  di
          seguito stabiliti, le funzioni di notaio nei confronti  dei
          cittadini, attenendosi alla legislazione nazionale. 
              2. Con decreto del Ministro degli affari esteri possono
          essere specificati gli  atti  notarili  che  i  capi  degli
          uffici consolari sono chiamati a stipulare,  tenendo  conto
          della possibilita' di accedere ad adeguati servizi notarili
          in loco. 
              3. Non e' necessario il requisito  della  residenza  in
          Italia,  richiesto  dalle  vigenti   disposizioni   per   i
          testimoni non cittadini.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
          2000, n. 396, reca  «Regolamento  per  la  revisione  e  la
          semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato  civile,  a
          norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.
          127». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Si riporta l'art. 4 della legge 22 dicembre 2017,  n.
          219: 
              «Art. 4 (Disposizioni anticipate di trattamento). -  1.
          Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere,
          in  previsione  di  un'eventuale  futura   incapacita'   di
          autodeterminarsi   e   dopo   avere   acquisito    adeguate
          informazioni mediche sulle conseguenze  delle  sue  scelte,
          puo', attraverso le DAT, esprimere le proprie  volonta'  in
          materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso  o  il
          rifiuto  rispetto  ad  accertamenti  diagnostici  o  scelte
          terapeutiche  e  a  singoli  trattamenti  sanitari.  Indica
          altresi' una persona di sua fiducia, di seguito  denominata
          «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti  nelle
          relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. 
              2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne  e
          capace di  intendere  e  di  volere.  L'accettazione  della
          nomina  da  parte  del  fiduciario  avviene  attraverso  la
          sottoscrizione delle DAT o  con  atto  successivo,  che  e'
          allegato alle DAT. Al fiduciario e'  rilasciata  una  copia
          delle DAT. Il fiduciario puo' rinunciare  alla  nomina  con
          atto scritto, che e' comunicato al disponente. 
              3. L'incarico del fiduciario puo' essere  revocato  dal
          disponente in qualsiasi momento, con  le  stesse  modalita'
          previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. 
              4. Nel caso in cui le DAT non contengano  l'indicazione
          del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia  deceduto
          o sia divenuto incapace, le  DAT  mantengono  efficacia  in
          merito alle volonta' del disponente. In caso di necessita',
          il  giudice   tutelare   provvede   alla   nomina   di   un
          amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del  titolo
          XII del libro I del codice civile. 
              5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art.
          1, il medico e' tenuto al  rispetto  delle  DAT,  le  quali
          possono essere disattese, in tutto o in parte,  dal  medico
          stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano
          palesemente incongrue o non corrispondenti alla  condizione
          clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie  non
          prevedibili  all'atto  della  sottoscrizione,   capaci   di
          offrire  concrete  possibilita'  di   miglioramento   delle
          condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario
          e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'art. 3. 
              6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per
          scrittura privata autenticata ovvero per scrittura  privata
          consegnata personalmente dal  disponente  presso  l'ufficio
          dello stato civile del comune di residenza  del  disponente
          medesimo,  che   provvede   all'annotazione   in   apposito
          registro,  ove  istituito,  oppure  presso   le   strutture
          sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al  comma
          7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione,  dall'imposta
          di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta,  diritto  e
          tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche  del  paziente
          non  lo  consentano,  le  DAT   possono   essere   espresse
          attraverso videoregistrazione o dispositivi che  consentano
          alla persona con disabilita' di comunicare. Con le medesime
          forme esse sono rinnovabili, modificabili e  revocabili  in
          ogni momento. Nei  casi  in  cui  ragioni  di  emergenza  e
          urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT  con
          le forme previste dai periodi  precedenti,  queste  possono
          essere  revocate  con  dichiarazione  verbale  raccolta   o
          videoregistrata da  un  medico,  con  l'assistenza  di  due
          testimoni. 
              7. Le regioni che  adottano  modalita'  telematiche  di
          gestione della cartella clinica o  il  fascicolo  sanitario
          elettronico o altre modalita' informatiche di gestione  dei
          dati del singolo iscritto al Servizio  sanitario  nazionale
          possono, con proprio atto,  regolamentare  la  raccolta  di
          copia delle DAT, compresa l'indicazione del  fiduciario,  e
          il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al
          firmatario la  liberta'  di  scegliere  se  darne  copia  o
          indicare dove esse siano reperibili. 
              8. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, il Ministero della salute,  le
          regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della
          possibilita' di redigere  le  DAT  in  base  alla  presente
          legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.». 
              - Si riportano i commi 418  e  419  dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
              «418. E' istituita presso il Ministero della salute una
          banca dati destinata alla registrazione delle  disposizioni
          anticipate di trattamento (DAT) attraverso  le  quali  ogni
          persona maggiorenne e capace di intendere e di  volere,  in
          previsione   di   un'eventuale   futura   incapacita'    di
          autodeterminarsi, puo' esprimere  le  proprie  volonta'  in
          materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso  o  il
          rifiuto  rispetto  ad  accertamenti  diagnostici  o  scelte
          terapeutiche  e  a  singoli   trattamenti   sanitari.   Per
          l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di
          2 milioni di euro per l'anno 2018.». 
              «419. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
          salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano e acquisito il  parere  del  Garante
          per la protezione dei dati  personali,  sono  stabilite  le
          modalita' di registrazione delle DAT presso la  banca  dati
          di cui al comma 418.».