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DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2019, n. 163

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. (19G00170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/2020
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 17-1-2020
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante «Delega al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione  europea  2016-2017»,
ed in particolare l'articolo 2; 
  Visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto  serra  e
che abroga  il  regolamento  (CE)  n.  842/2006,  ed  in  particolare
l'articolo 25; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in
particolare l'articolo 33,  che  disciplina  i  criteri  generali  di
delega al Governo per la disciplina sanzionatoria  di  violazioni  di
atti normativi dell'Unione europea; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre  2018,
n. 146, concernente le modalita' di esecuzione del  regolamento  (UE)
n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1191/2014   della
Commissione, del 30 ottobre 2014,  che  determina  il  formato  e  le
modalita' di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19  del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
su taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2015/2065   della
Commissione, del 17  novembre  2015,  che  stabilisce,  a  norma  del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
il  formato  della   notifica   dei   programmi   di   formazione   e
certificazione degli Stati membri; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2015/2066   della
Commissione, del  17  novembre  2015  che  stabilisce,  a  norma  del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
i requisiti minimi e le condizioni per  il  riconoscimento  reciproco
della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione,
assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori
elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero  di
gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2015/2067   della
Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformita'  al
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
i requisiti minimi e le condizioni per  il  riconoscimento  reciproco
della certificazione delle persone fisiche  per  quanto  concerne  le
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento  d'aria,  le
pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e  rimorchi
frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonche' per la
certificazione delle imprese per quanto concerne  le  apparecchiature
fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e le pompe di  calore
fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2015/2068   della
Commissione, del 17  novembre  2015,  che  stabilisce,  a  norma  del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
il formato delle etichette per i prodotti e  le  apparecchiature  che
contengono gas fluorurati a effetto serra; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione,
del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del  regolamento  (UE)  n.
517/2014  del  Parlamento  europeo   e   del   Consiglio,   modalita'
dettagliate relative alla dichiarazione  di  conformita'  al  momento
dell'immissione sul mercato di apparecchiature  di  refrigerazione  e
condizionamento   d'aria   e   pompe   di   calore    caricate    con
idrofluorocarburi nonche' delle relative verifiche  da  parte  di  un
organismo di controllo indipendente; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione
del 25 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)  n.
1191/2014 che determina il formato e  le  modalita'  di  trasmissione
della relazione di  cui  all'articolo  19  del  regolamento  (UE)  n.
517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati  a
effetto serra; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2018/1992   della
Commissione, del 14 dicembre 2018, che  modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei
dati di cui all'articolo 19 del  regolamento  (UE)  n.  517/2014  per
quanto riguarda gli idrofluorocarburi immessi in commercio nel  Regno
Unito e nell'Unione a 27 Stati membri; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/522 della Commissione,
del 27 marzo 2019, recante modifica  del  regolamento  di  esecuzione
(UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sulla
produzione, le importazioni e le esportazioni di  polioli  contenenti
idrofluorocarburi a norma dell'articolo 19 del  regolamento  (UE)  n.
517/2014; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della  Commissione
del 25  aprile  2019  che  assicura  il  corretto  funzionamento  del
registro elettronico delle quote per  l'immissione  in  commercio  di
idrofluorocarburi, stabilendo le prescrizioni operative generali  per
l'iscrizione  nel  registro  istituito  a  norma  dell'articolo   17,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 2019; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 novembre 2019; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione degli obblighi, di cui al regolamento  (UE)  n.  517/2014,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,  sui  gas
fluorurati a effetto serra  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
842/2006, di seguito denominato «regolamento (UE) n. 517/2014», e dei
relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati
con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146. 
  2. Nei casi in cui nel  presente  decreto  sono  previste  sanzioni
amministrative  resta  ferma  l'applicazione  delle  sanzioni  penali
quando il fatto costituisce reato. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive dell'Unione  europea  vengono  forniti
          gli  estremi  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 76 della Costituzione cosi' recita: 
              «L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.». 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O: 
              «Art.  14 (Decreti  legislativi).  -   1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge  25
          ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione  europea  -  legge   di   delegazione   europea
          2016-2017) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  6  novembre
          2017, n. 259: 
              «Art.  2 (Delega   al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo,  fatte  salve  le  norme  penali
          vigenti, e' delegato ad adottare,  ai  sensi  dell'art.  33
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i  principi
          e criteri direttivi di cui all'art. 32,  comma  1,  lettera
          d), della medesima legge, entro  due  anni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,   disposizioni
          recanti sanzioni penali o amministrative per le  violazioni
          di obblighi contenuti in direttive europee attuate  in  via
          regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione
          europea pubblicati alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni
          penali o amministrative.». 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  517/2014  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio,  del  16  aprile  2014,  sui  gas
          fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE)
          n. 842/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 maggio 2014, n.
          L 150. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  33  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed  in
          particolare l'art. 33, che disciplina i criteri generali di
          delega  al  Governo  per  la  disciplina  sanzionatoria  di
          violazioni   di   atti   normativi   dell'Unione   europea)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3: 
              «Art.  33  (Delega  al  Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Al fine di assicurare la piena  integrazione
          delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,   la   legge   di
          delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
          data dalla stessa fissata,  disposizioni  recanti  sanzioni
          penali o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
          contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
          o amministrativa,  ai  sensi  delle  leggi  di  delegazione
          europee  vigenti,  o  in  regolamenti  dell'Unione  europea
          pubblicati alla data dell'entrata in  vigore  della  stessa
          legge di delegazione europea, per i  quali  non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
          esercitata  con  decreti  legislativi  adottati  ai   sensi
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  gli  affari  europei  e  del  Ministro  della
          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia. I decreti legislativi si informano, oltre  che  ai
          principi e criteri direttivi di cui all'art. 32,  comma  1,
          lettera  d),  della  presente  legge,  a  quelli  specifici
          contenuti  nella  legge  di  delegazione  europea,  qualora
          indicati. 
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte delle  competenti  Commissioni  parlamentari  con  le
          modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9  dell'art.
          31.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   16
          novembre  2018,  n.  146  (Modalita'  di   esecuzione   del
          Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati  a  effetto
          serra) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  9  gennaio
          2019, n. 7. 
              - Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014  della
          Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il  formato
          e le modalita'  di  trasmissione  della  relazione  di  cui
          all'art. 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento
          europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto
          serra e' pubblicato nella G.U.U.E. 5 novembre  2014,  n.  L
          318. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2015/2065  della
          Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a  norma
          del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, il formato della notifica dei  programmi  di
          formazione  e  certificazione   degli   Stati   membri   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2015, n. L 301. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2015/2066  della
          Commissione, del 17 novembre 2015 che stabilisce,  a  norma
          del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, i requisiti minimi e le  condizioni  per  il
          riconoscimento reciproco della certificazione delle persone
          fisiche     addette     all'installazione,      assistenza,
          manutenzione, riparazione o disattivazione  di  commutatori
          elettrici contenenti gas fluorurati a effetto  serra  o  al
          recupero di gas fluorurati ad effetto serra da  commutatori
          elettrici fissi e' pubblicato nella  G.U.U.E.  18  novembre
          2015, n. L 301. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2015/2067  della
          Commissione, del  17  novembre  2015,  che  stabilisce,  in
          conformita' al regolamento (UE) n. 517/2014 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni
          per il riconoscimento reciproco della certificazione  delle
          persone fisiche  per  quanto  concerne  le  apparecchiature
          fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria,  le  pompe
          di calore fisse e  le  celle  frigorifero  di  autocarri  e
          rimorchi frigorifero contenenti gas  fluorurati  a  effetto
          serra, nonche' per  la  certificazione  delle  imprese  per
          quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione,
          condizionamento  d'aria  e  le  pompe   di   calore   fisse
          contenenti gas fluorurati a  effetto  serra  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 18 novembre 2015, n. L 301. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2015/2068  della
          Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a  norma
          del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti  e
          le apparecchiature che contengono gas fluorurati a  effetto
          serra e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2015,  n.  L
          301. 
              - Il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2016/879  della
          Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del
          regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,    modalita'    dettagliate    relative     alla
          dichiarazione di conformita' al momento dell'immissione sul
          mercato   di   apparecchiature    di    refrigerazione    e
          condizionamento d'aria  e  pompe  di  calore  caricate  con
          idrofluorocarburi nonche' delle relative verifiche da parte
          di un organismo di  controllo  indipendente  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 3 giugno 2016, n. L 146. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2017/1375  della
          Commissione del 25 luglio 2017 che modifica il  regolamento
          di esecuzione (UE) n. 1191/2014 che determina il formato  e
          le  modalita'  di  trasmissione  della  relazione  di   cui
          all'art. 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento
          europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto  serra
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 luglio 2017, n. L 194. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2018/1992  della
          Commissione,  del  14  dicembre  2018,  che   modifica   il
          regolamento di esecuzione  (UE)  n.  1191/2014  per  quanto
          riguarda la comunicazione dei dati di cui all'art.  19  del
          regolamento  (UE)  n.  517/2014  per  quanto  riguarda  gli
          idrofluorocarburi immessi in commercio nel  Regno  Unito  e
          nell'Unione a 27 Stati membri e' pubblicato nella  G.U.U.E.
          17 dicembre 2018, n. L 320. 
              - Il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2019/522  della
          Commissione,  del  27  marzo  2019,  recante  modifica  del
          regolamento di esecuzione  (UE)  n.  1191/2014  per  quanto
          riguarda la comunicazione dei  dati  sulla  produzione,  le
          importazioni  e  le  esportazioni  di  polioli   contenenti
          idrofluorocarburi a norma dell'art. 19 del regolamento (UE)
          n. 517/2014 e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 marzo 2019,  n.
          L 86. 
              - Il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2019/661  della
          Commissione del 25 aprile 2019  che  assicura  il  corretto
          funzionamento del  registro  elettronico  delle  quote  per
          l'immissione in commercio di idrofluorocarburi,  stabilendo
          le prescrizioni operative  generali  per  l'iscrizione  nel
          registro istituito a norma dell'art. 17, paragrafo  1,  del
          regolamento (UE) n. 517/2014 e' pubblicato  nella  G.U.U.E.
          26 aprile 2019, n. L 112. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014  e
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  16  novembre
          2018, n. 146 si veda nelle note alle premesse.