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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 2018, n. 146

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. (19G00001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2019
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Testo in vigore dal:  24-1-2019

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed in particolare gli articoli 142 e 143;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 35 e 36 che disciplinano le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 28 che istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare del 21 maggio 2010, n. 123, concernente regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1497/2007 del 18 dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1516/2007 del 19 dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature;
Visto il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra, anche con riferimento ai predetti regolamenti (CE) di esecuzione, ove necessario;
Visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, ed in particolare l'articolo 26 che individua nel 1° gennaio 2015 il termine dal quale ha effetto l'abrogazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e stabilisce che resta in vigore l'applicazione dei regolamenti (CE) di esecuzione n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, fino all'abrogazione degli stessi mediante atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, così come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione del 25 luglio 2017, recante il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1493/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione del 2 aprile 2008;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066 della Commissione del 17 novembre 2015 recante, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione del 2 aprile 2008;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione del 2 aprile 2008;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/879 della Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonché delle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, come modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare l'articolo 4 che dà attuazione al capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;
Uditi i pareri interlocutorio e definitivo del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi rispettivamente nelle adunanze del 24 maggio 2018 e del 6 settembre 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità e oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, ed in particolare:
a) individua le autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo periodo, e paragrafo 3, terzo periodo, all'articolo 9, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014;
b) individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014;
c) individua le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese, di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, agli articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 e agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008;
d) individua le procedure per la certificazione degli organismi di attestazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 307/2008;
e) stabilisce le modalità di riconoscimento dei certificati e attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri;
f) disciplina il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal presente decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
g) disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature;
h) individua i sistemi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 20, del regolamento (UE) n. 517/2014, per la raccolta di dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento medesimo;
i) disciplina l'etichettatura delle apparecchiature di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014.
N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Il testo degli articoli 142 e 143 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O., così recita:
«Art. 142 (Competenze dello Stato). - 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a:
a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea in materia di formazione professionale, nonché gli interventi preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a livello internazionale o delle Comunità;
b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse attività strumentali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalità di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
d) la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;
e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di formazione-lavoro;
f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare per quanto concerne la formazione continua, l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione;
g) il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo;
h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;
i) l'istituzione e l'autorizzazione di attività formative idonee per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e in particolare dei corsi integrativi di cui all'art. 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.
2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la Conferenza Stato-regioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresì dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:
a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione professionale, in accordo con le politiche comunitarie;
b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quanti-qualitativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);
c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e sulle prospettive dell'attività di formazione professionale, sulla base di quelle formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL;
d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei programmi operativi multiregionali di formazione professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del paese.
3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».
«Art. 143 (Conferimenti alle regioni). - 1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dall'art. 145 tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'art.
142. Spetta alla Conferenza Stato-regioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.
2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la regione attribuisce, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale.».
Il testo degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O., così recita:
«Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;
c-bis) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;
c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.».
«Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro). - 1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è attribuita la titolarità dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché la titolarità del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione dell'ICRAM.
1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».
- Il testo dell'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O., così recita:
«Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali). - 1. È istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'art. 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'art. 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
4. La denominazione "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)" e "Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)".
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare del 21 maggio 2010, n. 123 (Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2010, n. 179.
- La legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2016, n. 166.
- Il regolamento (CE) della Commissione n. 1497/2007 del 18 dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra è pubblicato nella G.U.U.E. 19 dicembre 2007, n. L 333.
- Il regolamento (CE) della Commissione n. 1516/2007 del 19 dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra è pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2007, n. L 335.
- Il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra è pubblicato nella G.U.U.E. 3 aprile 2008, n. L 92.
- Il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature è pubblicato nella G.U.U.E. 3 aprile 2008, n. L 92.
- Il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra è pubblicato nella G.U.U.E. 3 aprile 2008, n. L 92.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (Attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra), abrogato dal presente regolamento, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2012, n. 93.
- Il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 20 maggio 2014, n. L 150.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014 recante il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'art. 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra è pubblicato nella G.U.U.E. 5 novembre 2014, n. L 318.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2015, n. L 301.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra è pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2015, n. L 301.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066 della Commissione del 17 novembre 2015 recante, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2015, n. L 301.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2015, n. L 301.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/879 della Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonché delle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente è pubblicato nella G.U.U.E. 3 giugno 2016, n. L 146.
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.
- Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 (Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2010, n. 46.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2010, n. 216, S.O.
- Il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O., così recita:
«Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonché alla disciplina delle modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per le attività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalità di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi ai regolamenti (UE) n. 517/2014, (UE) 2015/2067, (CE) n. 304/2008, (UE) 2015/2066 (CE) n. 306/2008 e (CE) n. 307/2008 si veda nelle note alle premesse.