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DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 2019, n. 70

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato. (19G00077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2019
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 10-8-2019
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto lo Statuto  della  Regione  siciliana,  approvato  con  regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,  convertito  dalla  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in  particolare  l'articolo
23; 
  Visto il decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373; 
  Viste  le  determinazioni  della  Commissione  paritetica  prevista
dall'articolo 43 dello  Statuto  della  Regione  siciliana,  espresse
nella riunione del 18 giugno 2019; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'Adunanza
generale del 30 maggio 2019; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 giugno 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  dell'interno  e  per  la
pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'articolo 2 del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  2.  -  1.  Il  Consiglio  di  giustizia  amministrativa   e'
presieduto da un Presidente di Sezione del  Consiglio  di  Stato.  Al
Consiglio  sono  destinati  altri  due  presidenti  di  Sezione   del
Consiglio di Stato, di cui uno, con funzioni di  presidente  aggiunto
del Consiglio di  giustizia  amministrativa,  preposto  alla  Sezione
consultiva e  l'altro  assegnato  alla  Sezione  giurisdizionale.  Il
Presidente  aggiunto  del  Consiglio  di   giustizia   amministrativa
sostituisce il Presidente nello svolgimento dei compiti organizzativi
e di gestione dell'ufficio a lui spettanti in caso  di  sua  assenza,
impedimento o delega; ove delegato,  lo  sostituisce  altresi'  nella
presidenza di una o piu' adunanze o udienze delle Sezioni  riunite  o
della Sezione giurisdizionale. 
  2.  Al  Consiglio  di  giustizia  amministrativa  sono,   altresi',
assegnati sei magistrati appartenenti al Consiglio di Stato. 
  3. In relazione all'assegnazione di sede e  al  collocamento  fuori
ruolo dei magistrati di cui ai commi 1  e  2  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186. 
  4.  Il  Presidente  del  Consiglio  di  giustizia   amministrativa,
all'inizio di ciascun anno, assegna quattro consiglieri di Stato alla
Sezione giurisdizionale e due alla Sezione consultiva. Ove manchi  in
una Sezione per un'udienza o adunanza il numero di consiglieri  o  di
componenti necessario per deliberare, il Presidente del Consiglio  di
giustizia amministrativa provvede ai sensi dell'articolo 12,  secondo
comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. 
  5.  Su  richiesta  del  Presidente  del  Consiglio   di   giustizia
amministrativa, il presidente del  Consiglio  di  Stato,  qualora  ne
riscontri l'esigenza in esito a  una  valutazione  comparativa  delle
esigenze  del  Consiglio  di  Stato  e  del  Consiglio  di  giustizia
amministrativa, puo' disporre l'applicazione presso quest'ultimo, per
non oltre un anno rinnovabile una volta, di un ulteriore  consigliere
di Stato, che e' collocato fuori ruolo ai sensi del comma  3  per  la
durata dell'applicazione  e  senza  ricopertura  del  posto  lasciato
libero al Consiglio di Stato.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 24 luglio 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Stefani, Ministro  per  gli  affari
                                  regionali e le autonomie 
 
                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e
                                  delle finanze 
 
                                  Salvini, Ministro dell'interno 
 
                                  Bongiorno, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946,  n.  455
          (Approvazione dello statuto della  Regione  siciliana),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n.  133
          (Edizione speciale) e convertito  in  legge  costituzionale
          dalla  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,   n.   2,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58. Si
          riporta, di seguito, il testo degli articoli 23 e 43: 
              «Art. 23. - Gli organi giurisdizionali centrali avranno
          in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti
          la Regione. 
              Le Sezioni del Consiglio di Stato  e  della  Corte  dei
          conti svolgeranno altresi'  le  funzioni,  rispettivamente,
          consultive e di controllo amministrativo e contabile. 
              I magistrati della Corte dei conti  sono  nominati,  di
          accordo, dai Governi dello Stato e della Regione. 
              I   ricorsi   amministrativi,   avanzati    in    linea
          straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno
          decisi dal Presidente  della  Regione  sentite  le  Sezioni
          regionali del Consiglio di Stato.». 
              «Art. 43.  -  Una  Commissione  paritetica  di  quattro
          membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia  e  dal
          Governo dello  Stato,  determinera'  le  norme  transitorie
          relative al passaggio degli uffici e  del  personale  dello
          Stato alla Regione, nonche' le norme per  l'attuazione  del
          presente Statuto.». 
              - Il decreto  legislativo  24  dicembre  2003,  n.  373
          (Norme di attuazione dello Statuto speciale  della  Regione
          siciliana  concernenti  l'esercizio  nella  regione   delle
          funzioni spettanti al Consiglio  di  Stato)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2004, n. 10. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo 24  dicembre
          2003, n. 373, modificato  dal  presente  decreto,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - La legge 27 aprile 1982, n.  186  (Ordinamento  della
          giurisdizione amministrativa e del personale di  segreteria
          ed ausiliario  del  Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali
          amministrativi  regionali)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 aprile 1982,  n.  117,  S.O.  Si  riporta,  di
          seguito, il testo dell'art. 13: 
              «Art. 13. - Il Consiglio di Presidenza: 
                1) verifica i titoli  di  ammissione  dei  componenti
          eletti dai magistrati e decide sui reclami  attinenti  alle
          elezioni; 
                2)   disciplina   con    regolamento    interno    il
          funzionamento del consiglio; 
                3)   formula    proposte    per    l'adeguamento    e
          l'ammodernamento delle strutture e dei servizi,  sentiti  i
          presidenti dei tribunali amministrativi regionali; 
                4)  predispone  elementi  per  la   redazione   della
          relazione del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui
          al successivo art. 31; 
                5)  stabilisce  i   criteri   di   massima   per   la
          ripartizione  degli  affari  consultivi   e   dei   ricorsi
          rispettivamente tra le  sezioni  consultive  e  tra  quelle
          giurisdizionali del Consiglio di Stato; 
                6)  stabilisce  i   criteri   di   massima   per   la
          ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei  tribunali  divisi
          in sezioni; 
                6-bis) determina i criteri  e  le  modalita'  per  la
          fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati. 
              Esso inoltre delibera: 
                1)  sulle  assunzioni,  assegnazioni  di  sedi  e  di
          funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici
          direttivi e su  ogni  altro  provvedimento  riguardante  lo
          stato giuridico dei magistrati; 
                2)  sui  provvedimenti  disciplinari  riguardanti   i
          magistrati; 
                3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi
          estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare  un'equa
          ripartizione  sia  degli  incarichi,   sia   dei   relativi
          compensi; 
                4)  sulle   piante   organiche   del   personale   di
          magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla
          eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi; 
                5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate
          ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al successivo
          art. 26,  sempre  che  la  assegnazione  di  sede  non  sia
          avvenuta a domanda; 
                6) sulle piante organiche del personale di segreteria
          ed ausiliario  del  Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali
          amministrativi   regionali,   sentito   il   Consiglio   di
          amministrazione; 
                7) sui criteri per la  formazione  delle  commissioni
          speciali; 
                8) sul collocamento fuori ruolo; 
                9) su ogni altra materia  ad  esso  attribuita  dalla
          legge. 
              I provvedimenti  riguardanti  lo  stato  giuridico  dei
          magistrati sono adottati con decreto del  Presidente  della
          Repubblica, su proposta del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3), 5) e 7) sono
          adottati con decreto del presidente del Consiglio di Stato;
          quelli di cui ai numeri 6) e 8) con decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri; quelli di cui al n. 4), nonche'
          quelli di cui all'art. 20, con decreto del Presidente della
          Repubblica, su proposta del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
              Ai magistrati di cui alla  presente  legge  si  applica
          l'art. 5 del testo unico 26  giugno  1924,  n.  1054  .  Il
          parere del Consiglio  di  Stato  in  adunanza  generale  e'
          richiesto dal Consiglio di Presidenza. 
              Il Consiglio di Presidenza puo' disporre ispezioni  sui
          servizi  di  segreteria  del  Consiglio  di  Stato  e   dei
          tribunali amministrativi regionali, affidandone  l'incarico
          ad uno dei suoi componenti.». 
              -  Il  regio  decreto   26   giugno   1924,   n.   1054
          (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio  di
          Stato) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  7  luglio
          1924, n. 158. 
              - Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 12: 
              «Art. 12. - Al principio di ogni anno  sono  designati,
          con decreto reale, il presidente e i  consiglieri  di  ogni
          sezione,  in   modo   pero'   che   in   ciascuna   sezione
          giurisdizionale  almeno  due  e   non   piu'   di   quattro
          consiglieri  siano  mutati  dalla  composizione   dell'anno
          precedente. 
              Ove manchi in qualche sezione il numero dei consiglieri
          necessario per  deliberare,  il  Presidente  del  Consiglio
          supplisce con consiglieri appartenenti ad altre sezioni.».