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DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (19G00063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77 (in G.U. 9/08/2019, n. 186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal:  10-8-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 12-bis

(( (Misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno). ))
((
1. Al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.
2. Al fine di assicurare il medesimo trattamento a tutto il personale del comparto sicurezza e difesa, a decorrere dal 1° settembre 2019 fino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del buono pasto spettante al personale di cui al predetto articolo 46 è fissato in 7 euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 298.544 per l'anno 2019 e a euro 895.632 annui a decorrere dall'anno 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, per la quota parte destinata a ciascuna Forza di polizia, alle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, nonché agli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, come incrementata dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Al fine di favorire l'ottimale funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è disposto quanto segue:
a) per le finalità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile", sono incrementati di 449.370 euro per l'anno 2019, di 407.329 euro per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'impiego del personale volontario, ai sensi del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, a euro 21.578.172 per l'anno 2020, a euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro 22.670.843 annui a decorrere dall'anno 2022;
b) al capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria";
2) la rubrica dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni transitorie e finali";
3) al comma 1 dell'articolo 12 è premesso il seguente:
"01. In sede di prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica";
c) per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b), numero 3), è autorizzata la spesa di 350.630 euro per l'anno 2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 149 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo";
b) il comma 152 è sostituito dal seguente:
"152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo del comma 149 possono essere ulteriormente incrementati, rispettivamente, fino a un massimo di 3,5 milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma 'Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblicà nell'ambito della missione 'Ordine pubblico e sicurezzà, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
5. Il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 4.500.000 euro annui per il biennio 2019-2020, di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, lettere a) e b), numero 3), 4, lettera a), e 5, pari a 8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
))