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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2019, n. 54

Regolamento recante modifica dell'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente i certificati medici attestanti l'idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore. (19G00061)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/2019
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-6-2019
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo
per  la  revisione  delle  norme  concernenti  la  disciplina   della
circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  il
nuovo codice della strada, e, in particolare, gli articoli 119 e 121,
concernenti, rispettivamente, i requisiti fisici e  psichici  per  il
conseguimento e la conferma di validita' della  patente  di  guida  e
l'esame di idoneita' per il conseguimento della patente di guida; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali,  come  modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale, e, in particolare, il Capo II, Sezione
I; 
  Vista la legge 29 luglio 2010,  n.  120,  recante  Disposizioni  in
materia di sicurezza stradale e, in particolare,  l'articolo  21,  in
materia di rinnovo di validita' della patente di guida; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante
attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE  concernenti  la
patente di guida e, in  particolare,  l'allegato  III  concernente  i
requisiti minimi di idoneita' fisica e mentale per  la  guida  di  un
veicolo a motore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante il regolamento di esecuzione e attuazione  del  nuovo
codice della strada, e, in particolare, l'articolo 331 e  i  relativi
modelli di certificazione sanitaria IV-4, IV-5  e  IV-6  allegati  al
Titolo IV, Parte II, del regolamento medesimo; 
  Considerata  la  necessita'  di  dare  seguito  alle   disposizioni
previste  dal  citato  codice  dell'amministrazione   digitale,   che
prevedono la progressiva digitalizzazione dei procedimenti, anche  al
fine  di  favorire  il  loro  processo  di  dematerializzazione,  con
conseguente riduzione dei termini di conclusione dei  procedimenti  e
della documentazione in formato cartaceo; 
  Considerata la necessita' di  tutelare  la  riservatezza  dei  dati
sanitari contenuti nei documenti attestanti  l'idoneita'  psicofisica
alla guida dei conducenti di veicoli a motore; 
  Considerato, altresi', necessario informatizzare la  procedura  per
il rilascio delle patenti di guida in  sede  di  conseguimento  della
stessa ovvero in caso di rilascio di duplicato nonche' di rinnovo  di
validita'  e,  conseguentemente,  prevedere  un  unico   modello   di
trasmissione del giudizio di idoneita' psicofisica del conducente  di
veicolo a motore,  anziche'  i  suindicati  tre  diversi  modelli  di
certificazione sanitaria; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover   uniformare   l'applicazione   del
richiamato articolo 331 del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 495 del 1992 alle  disposizioni  del  codice  dell'amministrazione
digitale, prediligendo la trasmissione in via  telematica  dell'esito
della visita medica per il  rilascio  della  patente  di  guida  agli
uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,  gli  affari
generali ed il personale del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso nella riunione del 15 febbraio 2018; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 25 ottobre 2018; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2018; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 marzo 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro della salute; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  all'articolo  331  del  decreto   del   Presidente   della
                 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. L'articolo 331 del decreto del Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 331 (Art. 119  cod.  str.)  (Attestazione  dei  requisiti  di
idoneita'  psicofisica  alla  guida  di  veicoli  a  motore).  -   1.
L'attestazione del possesso dei requisiti  di  idoneita'  psicofisica
necessari per il rilascio della patente di guida  e'  comunicata  per
via telematica, dal sanitario o dalla commissione  medica  locale  di
cui all'articolo 119 del codice, al Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  secondo  le  modalita'  stabilite  con  decreto   del
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  adottato  previo
parere del Garante della protezione dei dati personali, e deve essere
conforme al modello  informatizzato  di  cui  all'Allegato  IV.4,  al
Titolo IV - Parte II. 
  2. Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti  di
idoneita' per il rilascio o la conferma di validita' della patente di
guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero  ritiene
necessario  imporre  al   richiedente   specifiche   prescrizioni   o
adattamenti, ovvero ancora prevede  una  conferma  di  validita'  del
documento per un termine inferiore a quello  ordinariamente  previsto
dall'articolo    126    del    codice,    rilascia    all'interessato
un'attestazione adeguatamente motivata avverso la  quale  e'  ammesso
ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento.». 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri.): 
              «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.   Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 3 della legge 13  giugno  1991,
          n. 190 (Delega al Governo  per  la  revisione  delle  norme
          concernenti la disciplina della circolazione stradale): 
              «Art. 3. - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1 il
          Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  adotta  norme  regolamentari   per
          l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni  del  codice
          della strada, con contestuale abrogazione  del  regolamento
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          giugno 1959, n. 420 , e  delle  altre  norme  regolamentari
          incompatibili, e adeguando  le  disposizioni  regolamentari
          concernenti la segnalazione stradale alle  norme  contenute
          nelle direttive comunitarie e agli  accordi  internazionali
          in  materia,  fissando  altresi'  i  criteri  dell'uniforme
          pianificazione cui debbono attenersi gli  enti  cui  spetta
          l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque
          conto di quanto gia' disposto in  attuazione  dell'articolo
          19-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  15  giugno  1959,  n.  393,   introdotto
          dall'articolo 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111. 
              2. Entro lo stesso termine  di  cui  all'articolo  1  i
          Ministri competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano,  con
          proprio decreto, norme  regolamentari  per  l'esecuzione  e
          l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che
          investano  la  loro  esclusiva  competenza,  nonche'  norme
          regolamentari per la riorganizzazione di uffici od  organi,
          compresi quelli delle aziende od amministrazioni  autonome,
          dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse
          competenze ad essi affidate. Potra'  all'occorrenza  essere
          prevista l'istituzione di organismi consultivi e di  studio
          necessari per l'attuazione del codice della strada. 
              3. I regolamenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  dovranno
          ispirarsi  ai  criteri  della  efficienza  e  produttivita'
          dell'amministrazione e della semplificazione e  snellimento
          delle procedure, riducendo al massimo,  anche  in  funzione
          della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti,
          l'intervento di piu' uffici nel procedimento ed  eliminando
          in ogni caso duplicazioni di competenze e di controllo.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  119  e  121  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada): 
              «Art.  119.  (Requisiti  fisici  e  psichici   per   il
          conseguimento della  patente  di  guida).  -  1.  Non  puo'
          ottenere  la  patente  di  guida  o   l'autorizzazione   ad
          esercitarsi alla guida di cui all'art. 122,  comma  2,  chi
          sia affetto  da  malattia  fisica  o  psichica,  deficienza
          organica o minorazione  psichica,  anatomica  o  funzionale
          tale da  impedire  di  condurre  con  sicurezza  veicoli  a
          motore. 
              2. L'accertamento  dei  requisiti  fisici  e  psichici,
          tranne per i casi stabiliti  nel  comma  4,  e'  effettuato
          dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
          competente,  cui  sono  attribuite  funzioni   in   materia
          medico-legale.  L'accertamento   suindicato   puo'   essere
          effettuato altresi' da un medico responsabile  dei  servizi
          di  base  del  distretto  sanitario  ovvero  da  un  medico
          appartenente  al  ruolo  dei  medici  del  Ministero  della
          salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
          o da un medico militare in servizio permanente effettivo  o
          in quiescenza o da un medico del  ruolo  professionale  dei
          sanitari della Polizia di Stato o da un  medico  del  ruolo
          sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da  un
          ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali. L'accertamento puo' essere effettuato  dai  medici
          di cui al periodo precedente, anche dopo  aver  cessato  di
          appartenere alle amministrazioni e ai corpi  ivi  indicati,
          purche' abbiano svolto l'attivita'  di  accertamento  negli
          ultimi dieci anni o abbiano fatto parte  delle  commissioni
          di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti  i  casi
          tale accertamento  deve  essere  effettuato  nei  gabinetti
          medici. 
              2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici  e  fisici
          nei confronti  dei  soggetti  affetti  da  diabete  per  il
          conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti  di
          categoria A, B, BE  e  sottocategorie,  e'  effettuato  dai
          medici specialisti nell'area della diabetologia e  malattie
          del ricambio dell'unita' sanitaria locale che  indicheranno
          l'eventuale  scadenza  entro   la   quale   effettuare   il
          successivo controllo medico cui e' subordinata la  conferma
          o la revisione della patente di guida. 
              2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici
          e fisici per il primo rilascio della patente  di  guida  di
          qualunque categoria, ovvero di certificato di  abilitazione
          professionale di tipo KA o KB, l'interessato  deve  esibire
          apposita certificazione da cui  risulti  il  non  abuso  di
          sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti  o
          psicotrope,   rilasciata   sulla   base   di   accertamenti
          clinico-tossicologici le cui modalita' sono individuate con
          decreto del Ministero della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  il
          Dipartimento per le politiche  antidroga  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri. Con il  medesimo  provvedimento
          sono  altresi'  individuate  le  strutture  competenti   ad
          effettuare  gli  accertamenti  prodromici   alla   predetta
          certificazione ed al rilascio  della  stessa.  La  predetta
          certificazione deve essere  esibita  dai  soggetti  di  cui
          all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),  e  dai
          titolari del certificato CFP  o  patentino  filoviario,  in
          occasione della revisione o  della  conferma  di  validita'
          delle  patenti  possedute,  nonche'  da  coloro  che  siano
          titolari di certificato professionale  di  tipo  KA  o  KB,
          quando il rinnovo di  tale  certificato  non  coincida  con
          quello della patente. Le relative spese sono a  carico  del
          richiedente. 
              3. L'accertamento di  cui  ai  commi  2  e  2-ter  deve
          risultare da certificazione di data  non  anteriore  a  tre
          mesi  dalla  presentazione  della  domanda  per   sostenere
          l'esame di guida. La certificazione deve  tener  conto  dei
          precedenti  morbosi  del  richiedente  dichiarati   da   un
          certificato medico rilasciato da un medico di fiducia. 
              4. L'accertamento dei requisiti psichici  e  fisici  e'
          effettuato da commissioni mediche  locali,  costituite  dai
          competenti organi regionali ovvero dalle Province  Autonome
          di Trento e di Bolzano che provvedono altresi' alla  nomina
          dei rispettivi presidenti, nei riguardi: 
                a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
          giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
          soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una  prova
          pratica di guida su  veicolo  adattato  in  relazione  alle
          particolari esigenze. Qualora, all'esito  della  visita  di
          cui al precedente periodo,  la  commissione  medica  locale
          certifichi  che  il  conducente  presenti   situazioni   di
          mutilazione  o  minorazione  fisica  stabilizzate   e   non
          suscettibili  di  aggravamento  ne'   di   modifica   delle
          prescrizioni o delle  limitazioni  in  atto,  i  successivi
          rinnovi di  validita'  della  patente  di  guida  posseduta
          potranno essere esperiti secondo le  procedure  di  cui  al
          comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126,  commi
          2, 3 e 4; 
                b) di coloro che abbiano  superato  i  sessantacinque
          anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
          complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5  t,  autotreni
          ed autoarticolati adibiti al  trasporto  di  cose,  la  cui
          massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore  a  20
          t, macchine operatrici; 
                b-bis); 
                c) di coloro per  i  quali  e'  fatta  richiesta  dal
          prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri; 
                d) di coloro nei confronti dei  quali  l'esito  degli
          accertamenti clinici, strumentali e di  laboratorio  faccia
          sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
          e la sicurezza della guida; 
                d-bis)  dei  soggetti  affetti  da  diabete  per   il
          conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti  C,
          D, CE, DE e sottocategorie.  In  tal  caso  la  commissione
          medica e' integrata da un medico  specialista  diabetologo,
          sia ai fini  degli  accertamenti  relativi  alla  specifica
          patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale. 
              5. Le commissioni di  cui  al  comma  4  comunicano  il
          giudizio di temporanea o permanente inidoneita' alla  guida
          al  competente  ufficio  della  motorizzazione  civile  che
          adotta il  provvedimento  di  sospensione  o  revoca  della
          patente di guida ai sensi degli  articoli  129  e  130  del
          presente  codice.  Le   commissioni   comunicano   altresi'
          all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni
          della validita' della patente,  anche  con  riferimento  ai
          veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali
          adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato  che  tenga
          conto del nuovo termine di validita' ovvero  delle  diverse
          prescrizioni   delle   commissioni   mediche   locali.    I
          provvedimenti  di  sospensione  o  di  revoca   ovvero   la
          riduzione del  termine  di  validita'  della  patente  o  i
          diversi provvedimenti,  che  incidono  sulla  categoria  di
          veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono
          eventuali  adattamenti,  possono  essere   modificati   dai
          suddetti uffici della motorizzazione civile in  autotutela,
          qualora l'interessato produca, a  sua  richiesta  e  a  sue
          spese, una nuova  certificazione  medica  rilasciata  dagli
          organi sanitari periferici della societa' Rete  Ferroviaria
          Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E'
          onere dell'interessato  produrre  la  nuova  certificazione
          medica entro i termini utili  alla  eventuale  proposizione
          del ricorso  giurisdizionale  al  tribunale  amministrativo
          regionale competente ovvero del  ricorso  straordinario  al
          Presidente della Repubblica. La produzione del  certificato
          oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilita' di
          esperire tali ricorsi. 
              6.  I  provvedimenti  di  sospensione  e  revoca  della
          patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento  per
          i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e
          dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui  sia  accertato
          il  difetto  con  carattere  temporaneo  o  permanente  dei
          requisiti  fisici  e   psichici   prescritti,   sono   atti
          definitivi. 
              7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti
          di  cui  al  comma  4,  lettera  a),  il   Ministro   delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti   si   avvale    della
          collaborazione   di   medici   appartenenti   ai    servizi
          territoriali della riabilitazione. 
              8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti: 
                a) i requisiti fisici e  psichici  per  conseguire  e
          confermare le patenti di guida; 
                b)  le  modalita'  di  rilascio  ed  i  modelli   dei
          certificati medici; 
                c) la composizione e le  modalita'  di  funzionamento
          delle commissioni mediche di cui al comma  4,  delle  quali
          dovra'  far  parte  un  medico  appartenente   ai   servizi
          territoriali   della   riabilitazione,   qualora    vengano
          sottoposti  a  visita  aspiranti  conducenti  di  cui  alla
          lettera a) del citato comma 4. In  questa  ipotesi,  dovra'
          farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri.  Qualora  siano  sottoposti  a  visita
          aspiranti  conducenti  che  manifestano   comportamenti   o
          sintomi  associabili   a   patologie   alcolcorrelate,   le
          commissioni mediche sono integrate con la  presenza  di  un
          medico dei servizi per lo svolgimento  delle  attivita'  di
          prevenzione, cura, riabilitazione e  reinserimento  sociale
          dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati.  Puo'
          intervenire, ove richiesto dall'interessato, un  medico  di
          sua fiducia; 
                d) i  tipi  e  le  caratteristiche  dei  veicoli  che
          possono essere guidati con le patenti speciali di categorie
          A, B, C e D. 
              9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti,  le
          commissioni mediche di cui al comma 4, possono  richiedere,
          qualora lo  ritengano  opportuno,  che  l'accertamento  dei
          requisiti fisici e  psichici  sia  integrato  da  specifica
          valutazione  psico-diagnostica  effettuata   da   psicologi
          abilitati  all'esercizio  della  professione  ed   iscritti
          all'albo professionale. 
              10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti (758), di concerto con il Ministro della  salute,
          e' istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito
          di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul
          progresso tecnico-scientifico che ha riflessi  sulla  guida
          dei veicoli a motore  da  parte  dei  mutilati  e  minorati
          fisici.» 
              «Art. 121.  (Esami  di  idoneita').  -  1.  L'idoneita'
          tecnica necessaria per il rilascio della patente  di  guida
          si consegue superando una prova di verifica delle capacita'
          e  dei  comportamenti  ed  una  prova  di  controllo  delle
          cognizioni. 
              2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati  secondo
          direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sulla  base
          delle direttive della Comunita' europea e con il ricorso  a
          sussidi  audiovisivi,  questionari  d'esame  e  quant'altro
          necessario per una uniforme formulazione del giudizio. 
              3.  Gli  esami  per  la  patente  di  guida,   per   le
          abilitazioni professionali di cui all'articolo  116  e  del
          certificato di idoneita' professionale di cui  all'articolo
          118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici,  a  seguito  della  frequenza   di   corso   di
          qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui  ai
          commi 5 e 5-bis, ed esame  di  abilitazione.  Il  permanere
          nell'esercizio della funzione di esaminatore e' subordinato
          alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le
          disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis. 
              4.  Nel  regolamento   sono   determinati   i   profili
          professionali  dei  dipendenti  del  Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici che danno titolo all'effettuazione  degli  esami
          di cui al comma 3. 
              5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti  sono  determinate  le  norme  e   modalita'   di
          effettuazione dei  corsi  di  qualificazione  iniziale,  di
          formazione periodica e degli esami per  l'abilitazione  del
          personale di cui al  comma  3,  adibito  alla  funzione  di
          esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni. 
              5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale
          del personale di cui al comma 3, adibito alla  funzione  di
          esaminatore nelle prove di verifica delle capacita'  e  dei
          comportamenti, e delle competenze a  cui  gli  stessi  sono
          finalizzati, sono definiti con decreto del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto  sono
          altresi' disciplinate le condizioni  soggettive  necessarie
          per la frequenza dei suddetti corsi nonche' i  contenuti  e
          le procedure  dell'esame  finale.  Il  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici  provvede  ad  un  controllo  di  qualita'   sul
          predetto personale e  ad  una  formazione  periodica  dello
          stesso. 
              6.   L'esame   di   coloro   che   hanno    frequentato
          un'autoscuola puo' svolgersi presso la stessa se dotata  di
          locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento
          per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri
          di istruzione da questa formati e legalmente costituiti. 
              7. Le prove d'esame sono pubbliche. 
              8. La prova pratica di guida non puo' essere  sostenuta
          prima che sia trascorso un mese  dalla  data  del  rilascio
          dell'autorizzazione per esercitarsi alla  guida,  ai  sensi
          del comma 1 dell'articolo 122. 
              9. La prova pratica di guida, con esclusione di  quella
          per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2  ed
          A, va in ogni caso effettuata su veicoli  muniti  di  doppi
          comandi. 
              10.  Tra  una  prova  d'esame   sostenuta   con   esito
          sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno
          un mese. 
              11.  Gli  esami  possono   essere   sostenuti,   previa
          prenotazione da  inoltrarsi  non  oltre  il  quinto  giorno
          precedente  la  data  della  prova,  entro  il  termine  di
          validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
          Nel limite di detta validita' e' consentito  ripetere,  per
          una volta soltanto, la prova pratica di guida. 
              12. Contestualmente al superamento con esito favorevole
          dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento
          per i trasporti terrestri rilascia la patente  di  guida  a
          chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.». 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  reca:
          «Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE». 
              - Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,  reca:
          «Disposizioni per l'adeguamento della  normativa  nazionale
          alle disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)». 
              - Si riporta il testo  del  Capo  II,  Sezione  I,  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
                «Capo II "DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME  ELETTRONICHE,
          SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI  FONDI"  -  Sezione  I
          «Documento informatico» 
              Art.  20.  (Validita'  ed  efficacia   probatoria   dei
          documenti informatici). 
              1. 
              1-bis. Il documento informatico soddisfa  il  requisito
          della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo
          2702 del Codice civile  quando  vi  e'  apposta  una  firma
          digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una
          firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato,  previa
          identificazione informatica del suo autore,  attraverso  un
          processo avente i  requisiti  fissati  dall'AgID  ai  sensi
          dell'articolo  71  con  modalita'  tali  da  garantire   la
          sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento  e,
          in maniera manifesta e inequivoca, la sua  riconducibilita'
          all'autore.  In  tutti  gli  altri  casi,  l'idoneita'  del
          documento informatico a soddisfare il requisito della forma
          scritta  e  il  suo  valore  probatorio  sono   liberamente
          valutabili in giudizio, in relazione  alle  caratteristiche
          di sicurezza, integrita' e  immodificabilita'.  La  data  e
          l'ora  di  formazione  del   documento   informatico   sono
          opponibili ai terzi se apposte in  conformita'  alle  Linee
          guida. 
              1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma  elettronica
          qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare
          di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria. 
              1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti  il
          deposito degli atti  e  dei  documenti  in  via  telematica
          secondo la normativa, anche regolamentare,  in  materia  di
          processo telematico. 
              2. 
              3.  Le  regole  tecniche  per  la  formazione,  per  la
          trasmissione, la conservazione, la copia, la  duplicazione,
          la riproduzione e la validazione dei documenti informatici,
          nonche' quelle in materia  di  generazione,  apposizione  e
          verifica di  qualsiasi  tipo  di  firma  elettronica,  sono
          stabilite con le Linee guida. 
              4. Con le medesime regole  tecniche  sono  definite  le
          misure  tecniche,  organizzative  e  gestionali   volte   a
          garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza
          delle informazioni contenute nel documento informatico. 
              5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di
          protezione dei dati personali. 
              5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
          documenti previsti dalla legislazione vigente si  intendono
          soddisfatti a  tutti  gli  effetti  di  legge  a  mezzo  di
          documenti informatici,  se  le  procedure  utilizzate  sono
          conformi alle Linee guida.» 
              «Art. 21. (Ulteriori disposizioni relative ai documenti
          informatici, sottoscritti con firma  elettronica  avanzata,
          qualificata o digitale). 
              1. 
              2. 
              2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata,  le
          scritture private di cui all'articolo  1350,  primo  comma,
          numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento
          informatico, sono sottoscritte, a  pena  di  nullita',  con
          firma elettronica qualificata o  con  firma  digitale.  Gli
          atti di cui  all'articolo  1350,  numero  13),  del  codice
          civile  redatti  su   documento   informatico   o   formati
          attraverso procedimenti informatici  sono  sottoscritti,  a
          pena  di  nullita',   con   firma   elettronica   avanzata,
          qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori
          modalita'  di  cui  all'articolo  20,  comma  1-bis,  primo
          periodo. 
              2-ter.  Fatto  salvo  quanto   previsto   dal   decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico
          redatto  su  documento  informatico  e'  sottoscritto   dal
          pubblico ufficiale a pena di nullita' con firma qualificata
          o digitale. Le  parti,  i  fidefacenti,  l'interprete  e  i
          testimoni sottoscrivono personalmente l'atto,  in  presenza
          del pubblico ufficiale, con firma avanzata,  qualificata  o
          digitale ovvero con firma autografa acquisita  digitalmente
          e allegata agli atti. 
              3. 
              4. 
              5.  Gli  obblighi   fiscali   relativi   ai   documenti
          informatici ed alla loro riproduzione su  diversi  tipi  di
          supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno
          o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentito  il  Ministro  delegato  per  l'innovazione  e   le
          tecnologie.» 
              «Art. 22. (Copie informatiche di documenti  analogici).
          - 1. I  documenti  informatici  contenenti  copia  di  atti
          pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi
          gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in
          origine su supporto analogico,  spediti  o  rilasciati  dai
          depositari pubblici autorizzati e dai  pubblici  ufficiali,
          hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e  2715
          del codice civile, se sono formati ai  sensi  dell'articolo
          20, comma  1-bis,  primo  periodo.  La  loro  esibizione  e
          produzione sostituisce quella dell'originale. 
              1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di
          un documento analogico  e'  prodotta  mediante  processi  e
          strumenti che assicurano che il documento informatico abbia
          contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
          da  cui  e'  tratto,  previo  raffronto  dei  documenti   o
          attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano
          adottate tecniche in grado di garantire  la  corrispondenza
          della forma e del contenuto dell'originale e della copia. 
              2. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di
          documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto
          analogico  hanno  la  stessa  efficacia  probatoria   degli
          originali da cui sono estratte, se la loro  conformita'  e'
          attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
          autorizzato, secondo le Linee guida. 
              3. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di
          documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto
          analogico nel rispetto delle Linee guida  hanno  la  stessa
          efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte  se
          la loro  conformita'  all'originale  non  e'  espressamente
          disconosciuta. 
              4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e  3
          sostituiscono  ad  ogni  effetto  di  legge  gli  originali
          formati in origine su supporto analogico, e sono idonee  ad
          assolvere gli  obblighi  di  conservazione  previsti  dalla
          legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri possono essere individuate  particolari  tipologie
          di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in
          ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane
          l'obbligo  della  conservazione  dell'originale   analogico
          oppure, in  caso  di  conservazione  sostitutiva,  la  loro
          conformita' all'originale deve  essere  autenticata  da  un
          notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con
          dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al
          documento informatico. 
              6.» 
              «Art. 23. (Copie analogiche di documenti  informatici).
          -  1.  Le  copie  su  supporto   analogico   di   documento
          informatico,  anche  sottoscritto  con  firma   elettronica
          avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia
          probatoria dell'originale da cui sono  tratte  se  la  loro
          conformita' all'originale in tutte  le  sue  componenti  e'
          attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 
              2. Le copie e gli estratti su  supporto  analogico  del
          documento  informatico,  conformi   alle   vigenti   regole
          tecniche,   hanno   la    stessa    efficacia    probatoria
          dell'originale se la loro conformita' non e'  espressamente
          disconosciuta.  Resta  fermo,  ove  previsto  l'obbligo  di
          conservazione dell'originale informatico. 
              2-bis. Sulle copie analogiche di documenti  informatici
          puo' essere apposto a stampa un  contrassegno,  sulla  base
          dei criteri definiti con le Linee guida, tramite  il  quale
          e' possibile  accedere  al  documento  informatico,  ovvero
          verificare  la  corrispondenza  allo  stesso  della   copia
          analogica. Il  contrassegno  apposto  ai  sensi  del  primo
          periodo  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  di  legge  la
          sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non  puo'
          essere richiesta la produzione di altra copia analogica con
          sottoscrizione    autografa    del    medesimo    documento
          informatico. I soggetti che procedono  all'apposizione  del
          contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul  proprio
          sito  Internet  istituzionale  idonee  soluzioni   per   la
          verifica del contrassegno medesimo.» 
              «Art.  23-bis.  (Duplicati  e  copie  informatiche   di
          documenti informatici). - 1. I duplicati informatici  hanno
          il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del
          documento informatico da cui sono tratti,  se  prodotti  in
          conformita' alle Linee guida. 
              2. Le copie e gli estratti  informatici  del  documento
          informatico, se prodotti in conformita' alle vigenti  Linee
          guida, hanno la stessa efficacia probatoria  dell'originale
          da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in
          tutti le  sue  componenti,  e'  attestata  da  un  pubblico
          ufficiale a cio' autorizzato o se  la  conformita'  non  e'
          espressamente disconosciuta.  Resta  fermo,  ove  previsto,
          l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.» 
              «Art. 23-ter. (Documenti amministrativi informatici). -
          1. Gli atti formati  dalle  pubbliche  amministrazioni  con
          strumenti  informatici,  nonche'  i  dati  e  i   documenti
          informatici   detenuti    dalle    stesse,    costituiscono
          informazione primaria ed  originale  da  cui  e'  possibile
          effettuare,  su  diversi  o  identici  tipi  di   supporto,
          duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 
              1-bis. La copia su supporto  informatico  di  documenti
          formati  dalle  pubbliche  amministrazioni  in  origine  su
          supporto  analogico  e'  prodotta   mediante   processi   e
          strumenti che assicurano che il documento informatico abbia
          contenuto identico a quello del documento analogico da  cui
          e' tratto, previo  raffronto  dei  documenti  o  attraverso
          certificazione di processo nei casi in cui  siano  adottate
          tecniche  in  grado  di  garantire  la  corrispondenza  del
          contenuto dell'originale e della copia. 
              2. 
              3.  Le  copie  su  supporto  informatico  di  documenti
          formati  dalla  pubblica  amministrazione  in  origine   su
          supporto  analogico  ovvero  da  essa  detenuti,  hanno  il
          medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge,  degli
          originali da  cui  sono  tratte,  se  la  loro  conformita'
          all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato
          nell'ambito dell'ordinamento  proprio  dell'amministrazione
          di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o
          di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle
          Linee  guida;  in  tale  caso  l'obbligo  di  conservazione
          dell'originale  del  documento  e'   soddisfatto   con   la
          conservazione della copia su supporto informatico. 
              4.  In  materia  di  formazione  e   conservazione   di
          documenti informatici delle pubbliche  amministrazioni,  le
          Linee guida sono definite anche sentito  il  Ministero  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
              5. 
              5-bis. I documenti di cui al presente  articolo  devono
          essere  fruibili  indipendentemente  dalla  condizione   di
          disabilita'   personale,   applicando    i    criteri    di
          accessibilita'  definiti  dai  requisiti  tecnici  di   cui
          all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 
              6. Per quanto non previsto  dal  presente  articolo  si
          applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.» 
              «Art.  23-quater.  (Riproduzioni  informatiche).  -  1.
          All'articolo  2712  del  codice  civile  dopo  le   parole:
          «riproduzioni fotografiche» e'  inserita  la  seguente:  «,
          informatiche».". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21 della  legge  29
          luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia  di  sicurezza
          stradale): 
              «Art.  21.  (Modifiche  all'articolo  126  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992, in  materia  di  procedure  di
          rinnovo di validita' della patente di guida). - 1. Al comma
          5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al primo periodo,  le  parole:  «un  tagliando  di
          convalida da apporre sulla medesima patente di guida»  sono
          sostituite dalle  seguenti:  «un  duplicato  della  patente
          medesima,  con   l'indicazione   del   nuovo   termine   di
          validita'»; 
                b) al secondo periodo, le parole:  «ogni  certificato
          medico dal quale risulti che il titolare e' in possesso dei
          requisiti fisici e  psichici  prescritti  per  la  conferma
          della validita'» sono sostituite dalle seguenti: «i dati  e
          ogni altro  documento  utile  ai  fini  dell'emissione  del
          duplicato della patente di cui al precedente periodo»; 
                c) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il
          titolare della patente, dopo aver  ricevuto  il  duplicato,
          deve provvedere alla distruzione della patente  scaduta  di
          validita'». 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, sono stabiliti i  contenuti
          e le procedure della comunicazione del rinnovo di validita'
          della patente, di cui al  comma  5  dell'articolo  126  del
          decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  come  da  ultimo
          modificato dal comma 1 del presente articolo. 
              3. Le disposizioni del comma 5  dell'articolo  126  del
          decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  come  da  ultimo
          modificato dal comma 1 del presente articolo, si  applicano
          a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  cui  al
          comma 2. 
              4. All'attuazione del  presente  articolo  si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              -  Il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.   59
          (Attuazione  delle  direttive  2006/126/CE  e   2009/113/CE
          concernenti la  patente  di  guida),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 99 del  30  aprile
          2011. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 331 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495
          (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice
          della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  Serie
          generale - n. 303 del 28 dicembre 1992 -  Suppl.  Ordinario
          n. 134: 
              «Art. 331. (Art. 119 Cod. Str. - Certificati medici). -
          1. I certificati medici devono essere conformi  ai  modelli
          allegati, che fanno parte del presente regolamento e  vanno
          compilati: 
                a) quello  di  cui  al  modello  IV.4  (comunicazione
          all'ufficio  centrale  della   Direzione   generale   della
          M.C.T.C. in caso di conferma di validita' della patente  di
          guida) dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2,  del
          codice; 
                b) quello di cui al modello IV.5 dai medici  indicati
          dall'art. 119, comma 2, del  codice,  su  carta  di  colore
          bianco; 
                c) quello di cui al modello  IV.6  dalle  commissioni
          mediche locali, su carta di colore celeste. 
              2. I certificati devono essere compilati,  in  ciascuna
          delle parti relative ai requisiti prescritti per  la  guida
          dei veicoli, o dei tipi  di  veicoli,  della  categoria  di
          patente  richiesta  e,  se   necessario,   possono   essere
          integrati da fogli  aggiuntivi.  In  caso  di  conferma  di
          validita' della patente l'esito della  visita  medica  deve
          essere comunicato  al  competente  ufficio  centrale  della
          Direzione generale della M.C.T.C. in forma  cartacea  o  in
          via telematica o su supporto magnetico secondo i  tracciati
          record prescritti dalla Direzione generale  della  M.C.T.C.
          Se la comunicazione avviene su supporto cartaceo essa  deve
          essere fatta su modello  IV.4  e  deve  essere  inviata  al
          suddetto    ufficio    che,    dopo    averla    archiviata
          elettronicamente, la rinvia alle  strutture  sanitarie  che
          hanno  rilasciato  il  certificato  per  la   verifica   di
          autenticita' e la successiva archiviazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   119   del   decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle
          premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  126  del  citato
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
              «Art. 126. (Durata e  conferma  della  validita'  della
          patente di guida). -  1.  Fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 119, la durata della validita' delle  patenti
          di guida e dei certificati di abilitazione professionale di
          cui all'articolo 116, commi  8  e  10,  e'  regolata  dalle
          disposizioni  del  presente  articolo.  La  conferma  della
          validita' delle patenti  di  guida  e  dei  certificati  di
          abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8
          e 10, e' subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e
          psichici di idoneita' alla guida. 
              2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1,  A2,  A,
          B1, B e BE  sono  valide  per  dieci  anni;  qualora  siano
          rilasciate o confermate a chi ha superato il  cinquantesimo
          anno di eta' sono valide  per  cinque  anni  ed  a  chi  ha
          superato il settantesimo anno di eta' sono valide  per  tre
          anni. 
              3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE,
          sono  valide  per  cinque  anni  fino  al  compimento   del
          sessantacinquesimo anno di eta' e,  oltre  tale  limite  di
          eta', per  due  anni,  previo  accertamento  dei  requisiti
          fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo
          quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a),  al
          compimento del sessantacinquesimo anno di eta', le  patenti
          di categoria C e CE abilitano alla guida  di  autotreni  ed
          autoarticolati di massa  complessiva  a  pieno  carico  non
          superiore a 20 t. 
              4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e  DE
          sono valide per cinque anni e per tre anni  a  partire  dal
          settantesimo anno di  eta'.  Fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al  compimento  del
          sessantesimo anno di eta', le patenti di guida di categoria
          D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano  alla  guida
          solo di veicoli per i quali e' richiesto rispettivamente il
          possesso delle patenti di categoria B o BE. E' fatta  salva
          la  possibilita'  per  il   titolare   di   richiedere   la
          riclassificazione della patente D1 o D, ovvero,  D1E  o  DE
          rispettivamente in patente di categoria B o BE. 
              5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a  mutilati
          e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A,  B1  e  B
          sono valide per cinque anni;  qualora  siano  rilasciate  o
          confermate a chi ha superato il settantesimo anno  di  eta'
          sono valide per tre anni. Alle patenti  di  guida  speciali
          delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le  disposizioni
          dei commi 3 e 4. 
              6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2,
          3, 4 e 5, al  compimento  dell'ottantesimo  anno  di  eta',
          rinnovano la validita' della  patente  posseduta  ogni  due
          anni. 
              7. L'accertamento dei requisiti fisici e  psichici  per
          il rinnovo di validita'  dei  certificati  di  abilitazione
          professionale di tipo KA e KB  e'  effettuato  ogni  cinque
          anni e comunque in occasione del rinnovo di validita' della
          patente di guida. 
              8.  La  validita'  della  patente  e'  confermata   dal
          competente  ufficio  centrale  del   Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici, che  trasmette  per  posta  al  titolare  della
          patente di guida un duplicato della patente  medesima,  con
          l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine  i
          sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a
          trasmettere al suddetto  ufficio  del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici, nel termine di cinque giorni  decorrente  dalla
          data di effettuazione della visita medica, i  dati  e  ogni
          altro documento utile ai fini dell'emissione del  duplicato
          della  patente  di  cui  al  primo  periodo.   Analogamente
          procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma  4.
          Non  possono  essere  sottoposti  alla  visita   medica   i
          conducenti che  non  dimostrano,  previa  esibizione  delle
          ricevute,  di  avere  effettuato  i  versamenti  in   conto
          corrente postale degli importi dovuti per  la  conferma  di
          validita' della patente di guida.  Il  personale  sanitario
          che  effettua  la  visita   e'   responsabile   in   solido
          dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver
          ricevuto il duplicato,  deve  provvedere  alla  distruzione
          della patente scaduta di validita'. 
              9. Per i titolari  di  patente  italiana,  residenti  o
          dimoranti in un altro Stato per un periodo  di  almeno  sei
          mesi, la validita' della patente  e'  altresi'  confermata,
          tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e
          4, dalle autorita' diplomatico-consolari italiane  presenti
          negli Stati medesimi, che rilasciano,  previo  accertamento
          dei  requisiti  fisici  e  psichici  da  parte  di   medici
          fiduciari delle ambasciate o dei  consolati  italiani,  una
          specifica attestazione che per  il  periodo  di  permanenza
          all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei
          requisiti di idoneita' psichica e  fisica.  Riacquisita  la
          residenza o la dimora  in  Italia,  il  cittadino,  che  ha
          provveduto secondo quanto previsto nel periodo  precedente,
          dovra' confermare la patente ai sensi del comma 8. 
              10.  L'autorita'  sanitaria,   nel   caso   che   dagli
          accertamenti di cui al comma 8 rilevi che  siano  venute  a
          mancare le condizioni per la conferma della validita' della
          patente, comunica al  competente  ufficio  della  Direzione
          generale per  la  motorizzazione  del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici   l'esito   dell'accertamento   stesso   per   i
          provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130. 
              11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione
          professionale di cui all'articolo 116, commi 8,  10,  11  e
          12,  scaduti  di  validita'  e'  soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  158  ad
          euro   639.   Alla   violazione   consegue   la    sanzione
          amministrativa accessoria del  ritiro  della  patente,  del
          certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o
          della carta di qualificazione del conducente rilasciata  ad
          un conducente titolare di patente di guida emessa da  altro
          Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del  titolo
          VI. Al conducente titolare di  patente  di  guida  italiana
          che,   nell'esercizio   dell'attivita'   professionale   di
          autotrasporto per la quale e' richiesta  l'abilitazione  di
          cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione
          scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo  216,
          comma 6. 
              12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo
          periodo, e' punito con le sanzioni di cui all'articolo 116,
          comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a  chiunque
          viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.».