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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2018, n. 144

Regolamento recante modifiche agli articoli 245, 247, 264 e 402 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. (18G00169)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2020 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo
per  la  revisione  delle  norme  concernenti  la  disciplina   della
circolazione stradale, e,  in  particolare,  l'articolo  3  il  quale
prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono  emanate
norme regolamentari per la esecuzione e l'attuazione del codice della
strada; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  il
nuovo codice della strada; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n.  495,  e  successive  modificazioni,  recante  il  regolamento  di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; 
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98,  recante  norme
di  razionalizzazione  dei  processi  di   gestione   dei   dati   di
circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli  e  rimorchi
finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo
8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto  2015,  n.  124,  e,  in
particolare, l'articolo 5, commi 1 e 3; 
  Considerata  la  necessita'  di  dover  adeguare  le   disposizioni
contenute nel decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  495  del
1992, coerentemente con le modifiche introdotte  dal  citato  decreto
legislativo n. 98 del 2017 al citato decreto legislativo n.  285  del
1992; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 2017; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 25 ottobre 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  16  dicembre
                            1992, n. 495 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.
495, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 245: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al fine  del  rilascio  della  carta  di  circolazione  di  cui
all'articolo 93, comma 5, del codice, il centro elaborazione dati del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed
il personale trasmette contestualmente  al  sistema  informativo  del
P.R.A., in via telematica, i dati  di  identificazione  dei  veicoli,
nonche' i dati e le documentazioni in  formato  elettronico  relativi
alle   generalita'   di   chi   si   e'   dichiarato    proprietario,
dell'usufruttuario o del locatario con facolta'  di  acquisto  o  del
venditore con patto di riservato  dominio,  e  quelli  relativi  allo
stato  giuridico-patrimoniale  del  veicolo,  alla   sussistenza   di
privilegi e ipoteche, di provvedimenti  amministrativi  e  giudiziari
che incidono sulla proprieta'  e  sulla  disponibilita'  dei  veicoli
stessi, nonche' di provvedimenti di fermo amministrativo.»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  L'Ufficio  del  P.R.A.  provvede  alle  iscrizioni   ed   alle
trascrizioni nel pubblico registro  automobilistico  ovvero,  laddove
accerti irregolarita', entro tre giorni dal ricevimento  dei  dati  e
delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalita'  dandone
comunicazione in via  telematica  al  centro  elaborazione  dati  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed
il personale.»; 
      4) il comma 4 e' abrogato; 
    b) all'articolo 247: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al fine  del  rilascio  della  carta  di  circolazione  di  cui
all'articolo 94, comma 1, del codice, il centro elaborazione dati del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed
il personale trasmette al sistema  informativo  del  P.R.A.,  in  via
telematica, i dati  di  identificazione  dei  veicoli  di  cui  viene
chiesto  il  trasferimento  di  proprieta',  nonche'  i  dati  e   le
documentazioni in formato elettronico relativi  alle  generalita'  di
chi si e' dichiarato nuovo proprietario.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'Ufficio del P.R.A. provvede alle  trascrizioni  nel  pubblico
registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarita', entro
tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui  al
comma 1, ricusa le formalita' dandone comunicazione in via telematica
al centro elaborazione dati del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione, gli affari generali ed il personale.»; 
    ((c) l'articolo 264 e'  abrogato  a  decorrere  dal  1°  novembre
2020)); ». 
    d) all'articolo 402: 
      1) al comma 3, le parole: «che  risultino  dal  certificato  di
proprieta' o» sono soppresse; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La sezione "immatricolazioni" contiene,  per  ogni  veicolo,  i
dati di identificazione e i dati relativi all'emanazione della  carta
di circolazione.»; 
      3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Le sezioni  di  cui  ai  commi  2,  3,  4  e  5  sono  popolate
automaticamente utilizzando  i  dati  gia'  disponibili  nel  sistema
informativo del Dipartimento per i  trasporti,  la  navigazione,  gli
affari generali ed il personale e sono  continuamente  aggiornate,  a
mezzo di procedure interattive o differite, dagli uffici  centrali  e
periferici dello stesso Dipartimento e dai  soggetti  abilitati  allo
sportello telematico dell'automobilista, istituito  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.  358,  nonche'  dai
comuni a mezzo di trasferimento di  dati  per  via  telematica  o  su
supporto magnetico. La sezione di cui  al  comma  6  e'  gradualmente
popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi,
per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorita' di polizia
che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati  necessari  al
popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e
6 e' eseguito rispettivamente dalle autorita' di polizia, dai  comuni
e dalle compagnie di assicurazione secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le
amministrazioni interessate, nel termine di un mese decorrente  dalla
data  dell'incidente,  dalla  data  di  presentazione   di   denuncia
dell'incidente  o  dalla  data  di  comunicazione  della   variazione
anagrafica.».